plusvalenza con ristrutturazione

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leonardo1978 pubblicato 26 settembre 2017

salve, se io acquisto all'asta un immobile per esempio a € 30000 come seconda casa, lo ristrutturo spendendo € 20000 con tutte le fatture dimostrabili, e lo rivendo entro 5 anni a € 60000, l'imposta per la plusvalenza la pago su 60000-30000 o su 60000-30000-20000 (costo ristrutturaz) ? grazie mille

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inexecutivis pubblicato 28 settembre 2017

per rispondere alla sua domanda riteniamo debba partirsi dalla lettura dell’art. 68 D.P.R. 22/12/1986, n. 917 (Testo unico delle imposte sui redditi), come modificato dall'art. 37, comma 39, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006, n. 248, a norma del quale “Le plusvalenze di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 67 sono costituite dalla differenza tra i corrispettivi percepiti nel periodo di imposta e il prezzo di acquisto o il costo di costruzione del bene ceduto, aumentato di ogni altro costo inerente al bene medesimo. Per gli immobili di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 67 acquisiti per donazione si assume come prezzo di acquisto o costo di costruzione quello sostenuto dal donante”.

 

Dunque, poiché la norma parla di “costo inerente al bene medesimo”, riteniamo che le spese di ristrutturazione possano essere computate al fine di abbattere la base imponibile.

 

In questi termini si esprime anche la giurisprudenza, secondo la quale sono spese inerenti“le spese incrementative, per tali intendendosi quelle spese che determinano un aumento della consistenza economica del bene o che incidono sul suo valore, nel momento in cui si verifica il presupposto impositivo. Non possono, quindi, essere incluse tra le spese incrementative quelle che non apportano maggior consistenza o maggior valore all'immobile, perché attengono solo alla manutenzione e/o alla buona gestione del bene” (Cass. 23.8.2011, n. 17595). 

paolob pubblicato 16 dicembre 2017

Buongiorno, mi accingo a vendere un immobile aggiudicato all'asta. Ho sostenuto le seguenti enti spese:

- impresa edile per ristrutturazione;

- onorari architetto per pratica CILA + aggiornamento catastale,

- imposte (registro, ipotecaria...)acquisto seconda casa;

- spese ex DM 227/15 (il compenso del delegato alla vendita all'asta nonché custode giudiziario). 

Volevo sapere quali di queste spese possono essere considerate ai fini della riduzione della base imponibile su cui calcolare la tassazione da plusvalenza.

Chiedo inoltre in quali di queste voci (riportate in un modulo che devo consegnare al notaio)vanno considerate:

- spese incrementative;

- oneri fiscali;

- altri costi.

grazie molte 

inexecutivis pubblicato 20 dicembre 2017

A nostro avviso tutti i costi indicati nella domanda possono essere considerati ai fini della determinazione della base imponibile.

Infatti, ai sensi dell’art. 68 D.P.R. 22/12/1986, n. 917 (Testo unico delle imposte sui redditi), come modificato dall'art. 37, comma 39, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006, n. 248, “Le plusvalenze di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 67 sono costituite dalla differenza tra i corrispettivi percepiti nel periodo di imposta e il prezzo di acquisto o il costo di costruzione del bene ceduto, aumentato di ogni altro costo inerente al bene medesimo. Per gli immobili di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 67 acquisiti per donazione si assume come prezzo di acquisto o costo di costruzione quello sostenuto dal donante”.

Con riferimento ai costi inerenti, ricordiamo che tali sono, secondo la dottrina e la giurisprudenza, soltanto le “le spese incrementative, per tali intendendosi quelle spese che determinano un aumento della consistenza economica del bene o che incidono sul suo valore, nel momento in cui si verifica il presupposto impositivo. Non possono, quindi, essere incluse tra le spese incrementative quelle che non apportano maggior consistenza o maggior valore all'immobile, perché attengono solo alla manutenzione e/o alla buona gestione del bene” (Cass. 23.8.2011, n. 17595).

Pertanto, a nostro avviso, le spese indicate nella domanda vanno così classificate:

- spese incrementative: impresa edile per ristrutturazione, onorari architetto per pratica CILA + aggiornamento catastale;

- oneri fiscali: imposte (registro, ipotecaria...) acquisto seconda casa;

- altri costi: spese ex DM 227/15.

Ricordiamo ancora che per quanto attiene all’aliquota fiscale, ricordiamo esistono due alternative:

la prima è quella di inserire la plusvalenza in dichiarazione come componente positiva del reddito;

la seconda è quella di applicare alla plusvalenza il regime opzionale dell’imposta sostitutiva al 20% direttamente al momento della stipula del contratto di vendita.

 

Questa possibilità è prevista dall’art. 1, comma 496 l. L. 23/12/2005, n. 266 (modificato prima dal comma 21 dell'art. 2, D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, come modificato dalla relativa legge di conversione, e poi dal comma 310 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296), il quale prevede che “In caso di cessioni a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni, all'atto della cessione e su richiesta della parte venditrice resa al notaio, in deroga alla disciplina di cui all'articolo 67, comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sulle plusvalenze realizzate si applica un'imposta, sostituiva dell'imposta sul reddito, del 20 per cento. A seguito della richiesta, il notaio provvede anche all'applicazione e al versamento dell'imposta sostitutiva della plusvalenza di cui al precedente periodo, ricevendo la provvista dal cedente. Il notaio comunica altresì all'Agenzia delle entrate i dati relativi alle cessioni di cui al primo periodo, secondo le modalità stabilite con provvedimento del direttore della predetta Agenzia”.

savyfo pubblicato 03 febbraio 2018

Buongiorno

le spese condominiali ordinarie  vanno a ridurre l'eventuale plusvalenza ? e le spese condominiali  straordinarie per la sostituzione della caldaia centralizzata?

Grazie 

inexecutivis pubblicato 05 febbraio 2018

Per rispondere alla domanda formulata riteniamo sia necessario premettere che sensi dell’art. 68 D.P.R. 22/12/1986, n. 917 (Testo unico delle imposte sui redditi), come modificato dall'art. 37, comma 39, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006, n. 248, “Le plusvalenze di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 67 sono costituite dalla differenza tra i corrispettivi percepiti nel periodo di imposta e il prezzo di acquisto o il costo di costruzione del bene ceduto, aumentato di ogni altro costo inerente al bene medesimo. Per gli immobili di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 67 acquisiti per donazione si assume come prezzo di acquisto o costo di costruzione quello sostenuto dal donante”.

La giurisprudenza ha chiarito che per costi inerenti al bene devono intendersi soltanto le “le spese incrementative, per tali intendendosi quelle spese che determinano un aumento della consistenza economica del bene o che incidono sul suo valore, nel momento in cui si verifica il presupposto impositivo. Non possono, quindi, essere incluse tra le spese incrementative quelle che non apportano maggior consistenza o maggior valore all'immobile, perché attengono solo alla manutenzione e/o alla buona gestione del bene” (Cass. 23.8.2011, n. 17595).

 

Dalla definizione che la giurisprudenza ha fornito del concetto di costi inerenti, ci sembra di escludere che quello indicato nella domanda possa concorrere ai fini della determinazione della plusvalenza.

savyfo pubblicato 05 febbraio 2018

Grazie, perdonatemi per la ripetizione, ma vorrei acquisire certezze, dalla Vs. risposta mi sembra comprendere che anche le spese condominali ordinarie   riducono l'eventuale plusvalenza?

 

inexecutivis pubblicato 06 febbraio 2018

A nosto avviso le spese condominiali ordinarie sono irrilevanti ai fini della determinazione della plusvalenza, poichè non incrementative.

savyfo pubblicato 06 febbraio 2018

Grazie mille

inexecutivis pubblicato 06 febbraio 2018

grazie a lei

matteog. pubblicato 15 aprile 2018

Buongiorno mi accingo a vendere un immobile prima dei 5 anni , leggendo le risposte dei post precedenti , di cui vi ringrazio per il servizio che offrite ,non ho avuto però risposta ad alcuni dubbi.

1) Le fatture di lavori per ristrutturazione (materiali edili, fattura muratore ecc) quindi considerate "spese incrementative" del valore immobile, nell'abbattimento della base imponibile si calcolano con IVA oppure senza ?

2) La fattura del notaio per atto di mutuo per l'acquisto a suo tempo dell'immobile in oggetto, la fattura del broker, e in generale tutte le spese sotenute per il mutuo compresa imp.sost.2% sul mutuo, sono computabile nell'abbattimento della base imponibile

Grazie in anticipo per la risposta

Molte Cordialità

 

 

inexecutivis pubblicato 19 aprile 2018

Rispondiamo alla domanda osservando che tutte le spese indicate nel quesito n. 2 rientrano nel computo della base imponibile, trattandosi di costi direttamente funzionali all’acquisto.

Con riferimento al primo quesito, osserviamo che le spese sostenute vanno considerate al lordo dell’IVA. La ragione di questo convincimento risiede nel fatto che anche l’IVA per l’acquirente è un costo, che peraltro egli non porta in detrazione poiché non si tratta di imprenditore (se così fosse non potrebbe giovarsi della plusvalenza ove il bene fosse un bene strumentale).

younggotti pubblicato 24 aprile 2019

Buongiorno,

vorrei sapere se la quota spettante di spese condominiali straordinarie (es. rifacimento facciata o tetto) sono, a vostro parere, da considerare incrementative ai fini del calcolo della plusvalenza.

In caso affermativo, vorrei anche sapere se lo stesso può valere anche per le spese che alla data del rogito non sono ancora state pagate ma sono state solamente deliberate dall'assemblea (sulla base di un preventivo), restando pertanto a carico del venditore, che è tenuto a pagarle in data successiva al rogito.

Grazie!

inexecutivis pubblicato 25 aprile 2019

Per rispondere alla domanda formulata riteniamo sia necessario premettere che sensi dell’art. 68 D.P.R. 22/12/1986, n. 917 (Testo unico delle imposte sui redditi), come modificato dall'art. 37, comma 39, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006, n. 248, “Le plusvalenze di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 67 sono costituite dalla differenza tra i corrispettivi percepiti nel periodo di imposta e il prezzo di acquisto o il costo di costruzione del bene ceduto, aumentato di ogni altro costo inerente al bene medesimo. Per gli immobili di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 67 acquisiti per donazione si assume come prezzo di acquisto o costo di costruzione quello sostenuto dal donante”.

La giurisprudenza ha chiarito che per costi inerenti al bene devono intendersi soltanto le “le spese incrementative, per tali intendendosi quelle spese che determinano un aumento della consistenza economica del bene o che incidono sul suo valore, nel momento in cui si verifica il presupposto impositivo. Non possono, quindi, essere incluse tra le spese incrementative quelle che non apportano maggior consistenza o maggior valore all'immobile, perché attengono solo alla manutenzione e/o alla buona gestione del bene” (Cass. 23.8.2011, n. 17595).

Sulla scorta di questo dato, riteniamo che se la manutenzione straordinaria dell’immobile ne ha determinato un incremento di valore rispetto a quello stimabile alla data di acquisto e la relativa spesa viene sostenuta prima della rivendita, di essa potrà tenersi conto ai fini della determinazione della base imponibile.

eleonora pubblicato 12 settembre 2019

Buonasera, per quanto riguarda le spese di: -sgrosso/pulizia post-ristrutturazione dell’immobile - home staging (che comprende quindi arredamento/miglioria dell’immobile) A vostro avviso possono essere considerate come spese inerenti/incrementative del bene medesimo e, come tali, considerate ai fini della riduzione della base imponibile su cui calcolare la tassazione da plusvalenza? Se si, c’è qualche dicitura particolare che consigliereste di utilizzare, in sede di fatturazione, per non incorrere in “contestazioni” da parte del notaio? Grazie mille

inexecutivis pubblicato 17 settembre 2019

A nostro avviso le spese indicate non sono computabili ai fini della determinazione della plusvalenza.

Secondo la giurisprudenza, infatti, per costi inerenti al bene devono intendersi soltanto le “le spese incrementative, per tali intendendosi quelle spese che determinano un aumento della consistenza economica del bene o che incidono sul suo valore, nel momento in cui si verifica il presupposto impositivo. Non possono, quindi, essere incluse tra le spese incrementative quelle che non apportano maggior consistenza o maggior valore all'immobile, perché attengono solo alla manutenzione e/o alla buona gestione del bene” (Cass. 23.8.2011, n. 17595).

Questo concetto è stato recentemente ribadito da Cass. 22.6.2018, n. 16538, la quale ha affermato che “sono costi inerenti al bene, in quanto tali deducibili ai fini della determinazione della plusvalenza tassabile, solo quelli che attengono al costo di acquisto (spese notarili, di mediazione, imposte di registro, ipotecarie e catastali, cioè i costi inerenti al prezzo di acquisto, ex art.82 comma 2 T.u.i.r.) o che si risolvono in aumento di valore del bene, perdurante al momento in cui si verifica il presupposto impositivo (ad esempio, le spese sostenute per liberare l'immobile da oneri, servitù ed altri vincoli, oppure le spese che abbiano determinato un aumento della consistenza economica del bene). D'altro canto, non rientrano negli oneri deducibili le spese che attengono alla normale gestione del bene e che non ne abbiano determinato un aumento di valore, perdurante al momento in cui viene realizzata l'operazione imponibile. L'onere della prova della deducibilità del costo grava sul contribuente, che deve dimostrare, non solo di aver sostenuto le spese, ma anche la loro inerenza ed il carattere incrementativo del valore del bene.

eleonora pubblicato 17 settembre 2019

Gent.mi, Vi ringrazio per le spiegazioni ed i riferimenti giurisprudenziali del caso. Da una lettura attenta degli orientamenti della Cassazione, non pensate che quantomeno l’esecuzione di lavori di ammobiliamento-home staging sull’immobile, finalizzati ad aumentare la consistenza ed incrementare il valore del bene immobile stesso, possano ritenersi spese deducibili? Grazie ancora per la disponibilità!

inexecutivis pubblicato 19 settembre 2019

Non crediamo. Se esse si sono risolte nell'arredamento dell'immobile riteniamo di no.

Se invece si fosse intervenuti con interventi (ad esempio realizzazione di boiseries) che hanno inciso "strutturalmente" sull'immobile e che non possono essere sottratti senza una riduzione di valore, riteniamo di si.

Così, per fare un esempio, se si è semplicemente collocata una cucina in legno, del relativo costo non riteniamo si possa tener conto. Se invece si trattasse di una cucina in muratura si.

E' chiaro, inoltre, che potrebbero esservi "zone grigie" in cui la valutazione diventa più opinabile.

frave pubblicato 17 ottobre 2019

Buongiorno,

le spese sostenute per la sostituzione degli infissi, soggette a ecobonus, possono essere considerate come incremento del bene dell'immobile e deducibili per il calcolo del nuovo imponibile?

Inoltre se si usufruisce già della detrazione del 50%, tale bonus può essere compatibile con la deducibilità per il calcolo del nuovo imponibile?

Es. plusvalenza di 30.000 

     costi sostituzione infissi 10.000 -> in più detrazione 50% ovvero 5000 euro in 10 anni

Imponibile 20.000 

Attendo vostro riscontro 

Grazie

inexecutivis pubblicato 18 ottobre 2019

si, non vi sono incompatibilità.

liviocarotenuto pubblicato 06 novembre 2019

Buongiorno

Il quesito:

immobile acquistato all'asta.

verrà venduto entro i 5 anni.

Dati gli accordi tra le parti, che prevedono che io, venditore, paghi i costi notarili per la vendita, posso aggiungere la fattura del notaio agli oneri fiscali, la manutenzione straordinaria e le spese di ristrutturazione per diminuire la plusvalenza?

grazie

 

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