inexecutivis
pubblicato
04 aprile 2021
La precisazione ci consente una risposta compiuta.
Ai sensi dell’art. 596 c.p.c., non più tardi di trenta giorni dal versamento del prezzo, il Giudice (e, dunque, in caso di delega, il professionista) provvede a formare un progetto di distribuzione contenente la graduazione dei creditori che vi partecipano, e lo deposita in cancelleria affinché possa essere consultato dai creditori e dal debitore, fissando l’udienza per la loro audizione. Tra la comunicazione dell’invito e l’udienza debbono intercorrere almeno dieci giorni.
Depositato il progetto di distribuzione, il Giudice fissa l’udienza per la discussione e l’approvazione dello stesso.
Il contrastante disposto degli artt. 591 bis, comma 2, n. 12 c.p.c. – il quale chiaramente indica che l’adempimento del professionista è relativo alla elaborazione di una bozza di piano di riparto che poi il Giudice fa proprio – e 596 c.p.c. – che al contrario sembra fare riferimento ad un piano di riparto esclusivamente riferibile al professionista, consentendo che l’udienza di approvazione del progetto si possa tenere innanzi al delegato – fa sì che possano adottarsi due distinti modelli operativi: uno che prevede la integrale delega della fase del riparto, ed una che la limita alla predisposizione della bozza del progetto di distribuzione; modelli tra i quali il Giudice potrà scegliere nell’adottare il provvedimento di delega.