Nel settore edile, sono soggette a reverse charge (o inversione contabile) le cessioni di fabbricati, abitativi e strumentali, imponibili IVA su opzione del cedente (art. 17 co. 6 lett. a-bis) del DPR 633/72).
È dunque necessario che il cedente (e dunque, nel caso di esecuzione forzata, l’esecutato) espliciti la volontà di optare per il regime della inversione contabile.
Essa si applica:
- alle cessioni di fabbricati a destinazione abitativa effettuate dalle imprese costruttrici o di recupero degli stessi oltre il quinquennio dalla ultimazione della costruzione o dell'intervento;
- alle cessioni di fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture del 22 aprile 2008;
- alle cessioni di fabbricati strumentali per natura effettuate dalle imprese costruttrici o di recupero degli stessi oltre il quinquennio dalla ultimazione della costruzione o dell'intervento;
- alle cessioni di fabbricati strumentali per natura effettuate da imprese diverse da quelle che li hanno costruiti o recuperati.
L’applicazione del reverse charge comporta alcuni riflessi sul piano operativo:
– sia per il fornitore (e, dunque, per il professionista delegato), che deve emettere fattura senza addebito di IVA;
– sia per il cliente (cioè per l’aggiudicatario), che riceve la fattura senza addebito di IVA.
In particolare, il cedente:
– non applica l’IVA, indicando sul documento l’annotazione “inversione contabile” e l’art. 17 co. 6 lett. a-bis) del DPR 633/72 (questo adempimento, come si vedrà tra un attimo, dovrà essere eseguito dal delegato);
– registra la fattura nel registro IVA delle vendite (artt. 23 e 24 del DPR 633/72), secondo le regole ordinarie (tale adempimento non interessa il professionista delegato).
Si fa presente che:
A sua volta l’acquirente, che riceve la fattura senza applicazione dell’IVA, è tenuto ai seguenti adempimenti:
– integra il documento ricevuto applicando l’IVA con l’aliquota prevista per la specifica natura delle prestazioni ricevute;
– annota il documento “integrato” nel registro IVA delle vendite, entro il mese di ricevimento ovvero anche successivamente, ma comunque entro quindici giorni dal ricevimento e con riferimento al relativo mese;
– ai fini della detrazione dell’IVA, annota il documento “integrato” anche sul registro IVA degli acquisti (art. 25 del DPR 633/72).