inexecutivis
pubblicato
19 giugno 2019
A nostro avviso il professionista delegato può procedere oltre nella elaborazione del piano di riparto, limitandosi a verificare il credito del creditore, nei termini in cui è stato precisato, senza tenere conto del compenso liquidato allo stimatore.
In primo luogo, infatti, la precisazione del credito altro non è che la precisazione della domanda che con il pignoramento o con l’atto di intervento il creditore ha formulato.
Trattandosi di credito, si verte nell’ambito di diritti disponibili, sicché il creditore può rinunciarvi.
Infine, osserviamo che vi deve essere corrispondenza tra quanto richiesto (previa verifica della spettanza) e quanto riconosciuto, poiché anche in sede esecutiva vale il principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato (ne eat iudex extra petita partium) di cui all’art. 112 c.p.c..