Preciazione del credito

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  • Ultimo messaggio 19 giugno 2019
gaetano pubblicato 17 giugno 2019

Buonasera

il creditore procedente nella nota di precisazione del credito non ha indicato il compenso pagato all'esperto stimatore, ho provveduto a contattarlo senza ottenere alcuna ulteriore nota, posso provvedere a predisporre la bozza di progetto di distribuzione senza l'indicazione di tale importo?

Grazie

 

inexecutivis pubblicato 19 giugno 2019

A nostro avviso il professionista delegato può procedere oltre nella elaborazione del piano di riparto, limitandosi a verificare il credito del creditore, nei termini in cui è stato precisato, senza tenere conto del compenso liquidato allo stimatore.

In primo luogo, infatti, la precisazione del credito altro non è che la precisazione della domanda che con il pignoramento o con l’atto di intervento il creditore ha formulato.

Trattandosi di credito, si verte nell’ambito di diritti disponibili, sicché il creditore può rinunciarvi.

Infine, osserviamo che vi deve essere corrispondenza tra quanto richiesto (previa verifica della spettanza) e quanto riconosciuto, poiché anche in sede esecutiva vale il principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato (ne eat iudex extra petita partium) di cui all’art. 112 c.p.c..

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