Pignoramento casa coniugale assegnazione non trascitta

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gascas pubblicato 11 aprile 2019

Salve, vorrei partecipare ad un asta per un immobile, al momento é occupato dall'ex moglie e dai figli dell' esecutato, facendo delle ricerche ho saputo che l'immobile é stato assegnato in fase di separazione, con omologa del giudice, alla moglie e ai figli ad aprile 2015, ma tutto questo non viene menzionato in perizia. Ho fatto un'ispezione ipotecaria e ho visto che l'assegnazione del giudice alla moglie, non é stata trascritta e che il primo pignoramento é avvenuto a giugno 2015 quindi successivamente all'assegnazione. 

La mia domanda é, visto che l'assegnazione dell'immobile é antecedente alla prima trascrizione di pignoramento, ha valore anche se non è mai stata trascritta? 

 

 

 

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gascas pubblicato 17 aprile 2019

nessuno risponde?

inexecutivis pubblicato 17 aprile 2019

Dalle informazioni contenute nella domanda ricaviamo il convincimento per cui il provvedimento di assegnazione della casa coniugale non è opponibile all’aggiudicatario.

Trattandosi di provvedimento di assegnazione emesso dopo il 28.2.2006, data di entrata in vigore della l. n. 54 del 2006, troverà applicazione l’art. 155 quater c.c., (poi trasfuso nell’attuale art. 337 sexies c.c.) introdotto dalla novella appena citata, a mente del quale “Il provvedimento di assegnazione e quello di revoca sono trascrivibili e opponibili a terzi ai sensi dell'articolo 2643”.

Ne consegue, che il regime di opponibilità del provvedimento di assegnazione della casa coniugale sarà disciplinato dalle norme sulla trascrizione, con la conseguenza che, nel suo caso, non essendo stato trascritto, non è opponibile alla procedura.

In questi termini si è pronunciata Cass. civ. Sez. III, 20 aprile 2016, n. 7776, la quale ha affermato che “In materia di assegnazione della casa familiare, l'art. 155 quater c.c. (applicabile "ratione temporis"), laddove prevede che "il provvedimento di assegnazione e quello di revoca sono trascrivibili e opponibili a terzi ai sensi dell'art. 2643" c.c., va interpretato nel senso che entrambi non hanno effetto riguardo al creditore ipotecario che abbia acquistato il suo diritto sull'immobile in base ad un atto iscritto anteriormente alla trascrizione del provvedimento di assegnazione, il quale perciò può far vendere coattivamente l'immobile come libero”.

giacomo pubblicato 13 maggio 2019

Buongiorno,

In merito alla assegnazione della casa coniugale e opponibilità o meno all'acquirente di un asta giudiziaria.

Il mio quesito è il seguente.

Ho un cliente interessato all'acquisto di un immobile gravato dal diritto di abitazione della moglie dell'esecutato che vi vive con i figli.

L'ipoteca mutuo fondiario Banca è stata iscritta 5.12.2002.

Trascrizione costituzione fondo patrimoniale del 9.12.2011.

Trascrizione accertamento diritti reali tendente ad ottenere la trascrizione del diritto di abitazione della casa coniugale avvenuta il 22.2.13.

Trascrizione accertamento simulazione atti 24.12.13.

Pignoramento immobiliare a carico dell'esecutato trasritto in data 01.06.2015.

Trascrizione in data 1.4.2016 del decreto di omologazione della separazione con assegnazione del diritto di abitazione.

Trascriizone in data 24.4.2016 della revoca atti soggetti a trascrizione.

A questo punto la domanda è:

Il diritto di abitazione della moglie dell'esecutato è opponibile alla procedura esecutiva?

E se lo fosse l'eventuale acquirente quando potrebbe entrare nel possesso dell'immobile se lo aquistasse domani?

Ed infine acquistando l'immobile con tale diritto di abitazione , l'acquirente avrebbe diritto almeno al pagamento di un canone di affitto sino alla sua liberazione?

Grazie

 

inexecutivis pubblicato 15 maggio 2019

Dalle informazioni contenute nella domanda ricaviamo il convincimento per cui il provvedimento di assegnazione della casa coniugale non è opponibile all’aggiudicatario.

Trattandosi di provvedimento di assegnazione emesso dopo il 28.2.2006, data di entrata in vigore della l. n. 54 del 2006, troverà applicazione l’art. 155 quater c.c., (poi trasfuso nell’attuale art. 337 sexies c.c.) introdotto dalla novella appena citata, a mente del quale “Il provvedimento di assegnazione e quello di revoca sono trascrivibili e opponibili a terzi ai sensi dell'articolo 2643”.

Ne consegue, che il regime di opponibilità del provvedimento di assegnazione della casa coniugale sarà disciplinato dalle norme sulla trascrizione, con la conseguenza che, nel suo caso, essendo stato trascritto dopo l’iscrizione dell’ipoteca, esso non è opponibile alla procedura.

 

In questi termini si è pronunciata Cass. civ. Sez. III, 20 aprile 2016, n. 7776, la quale ha affermato che “In materia di assegnazione della casa familiare, l'art. 155 quater c.c. (applicabile "ratione temporis"), laddove prevede che "il provvedimento di assegnazione e quello di revoca sono trascrivibili e opponibili a terzi ai sensi dell'art. 2643" c.c., va interpretato nel senso che entrambi non hanno effetto riguardo al creditore ipotecario che abbia acquistato il suo diritto sull'immobile in base ad un atto iscritto anteriormente alla trascrizione del provvedimento di assegnazione, il quale perciò può far vendere coattivamente l'immobile come libero”.

 

giuliano pubblicato 22 novembre 2019

La trascrizione dell'ipoteca in data precedente al provvedimento di assegnazione della casa coniugale pare essere la questione dirimente in casi di questo genere, in particolare dopo la sentenza di Cassazione del 2016. Tuttavia, esistono sentenze di Cassazione precedenti che tutelano con forza il diritto di abitazione del coniuge dell'esecutato con minori, addirittura anche senza trascrizione degli atti (per un periodo di nove anni). In casi di questo genere quanto conta il potere discrezionale del giudice? La trascrizione ipotecaria avente data certa anteriore al provvedimento di assegnazione della casa coniugale al coniuge dell'esecutato in separazione dei beni costituisce, in ogni caso, titolo sufficiente a garantire una rapida liberazione dell'immobile? Grazie

inexecutivis pubblicato 26 novembre 2019

La disciplina dei rapporti tra pignoramento e provvedimento di assegnazione della casa coniugale è stata, in passato, assai travagliata, e lo spartiacque può essere individuato nel 28 febbraio 2006, data di entrata in vigore della l. n. 54 del 2006, introduttiva dell’art. 155 quater c.c. (poi trasfuso nell’attuale art. 337 sexies c.c.) introdotto dalla novella appena citata, a mente del quale “Il provvedimento di assegnazione e quello di revoca sono trascrivibili e opponibili a terzi ai sensi dell'articolo 2643”.

Per affrontare il tema, va tuttavia prima delimitato il campo di indagine. A questo proposito va subito detto che ai sensi dell’articolo 2915 c.c. se il provvedimento di assegnazione subentra al pignoramento, esso non è opponibile alla procedura, per cui il problema non si pone.

Altra distinzione va eseguita con riferimento al titolare del diritto: se l’assegnazione della casa coniugale viene disposta in favore del debitore esecutato, nulla questio, e dunque lo stesso subirà l’esecuzione, non potendo ricevere un trattamento diverso, e privilegiato, rispetto a colui che dimora nella propria abitazione senza essere destinatario di provvedimenti di assegnazione, bensì quale mero proprietario.

Occorre poi verificare nell’ambito di quale tipologia di giudizio di separazione il diritto di abitazione è stato costituito. Invero, il problema non si porrà quante volte l’assegnazione della casa coniugale tragga origine da un giudizio di separazione consensuale; in tal caso, infatti, essa ha natura negoziale, e dunque sarà assimilabile al comodato, con la conseguenza che l’aggiudicatario potrà invocarne la cessazione. Invero, secondo Cass. civ. sez. II, 17 ottobre 1992 n. 11424, “L’acquirente di un immobile non può risentire alcun pregiudizio dell’esistenza di un comodato costituito in precedenza dal venditore, giacché per effetto del trasferimento in suo favore il compratore acquista "ipso iure" il diritto di far cessare il godimento da parte del comodatario e di ottenere la piena disponibilità della cosa”. Analogo principio è ricavabile da Cass. civ., sez. II, 25 febbraio 2011, n. 4735, secondo la quale "L’assegnazione della casa coniugale disposta sulla base della concorde richiesta dei coniugi in sede di giudizio di separazione, in assenza di figli minori o maggiorenni non autosufficienti, non è opponibile né ai terzi acquirenti, né al coniuge non assegnatario che voglia proporre domanda di divisione del bene immobile di cui sia comproprietario, poiché l’opponibilità è ancorata all’imprescindibile presupposto che il coniuge assegnatario della casa coniugale sia anche affidatario della prole, considerato che in caso di estensione dell’opponibilità anche all’ipotesi di assegnazione della casa coniugale come mezzo di regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi, si determinerebbe una sostanziale espropriazione del diritto di proprietà dell’altro coniuge, in quanto la durata del vincolo coinciderebbe con la vita dell’assegnatario".

I dubbi si ponevano invece quando il provvedimento di assegnazione (emesso in una separazione giudiziale con figli minori) era precedente al pignoramento (o all’ipoteca).

A questo punto viene in considerazione la data del 28.2.2006.

Invero, se il provvedimento di assegnazione fosse stato emesso emesso prima della data appena indicata troveranno applicazione i principi sanciti da Cass. 26.7.2002, n. 11096, e dunque:

- se esso non è stato trascritto sarà opponibile al creditore pignorante nei limiti di nove anni;

- se trascritto, sarà opponibile alla procedura sino al momento del raggiungimento dell’autosufficienza economica da parte del figlio.

Se il provvedimento di assegnazione fosse successivo al 28.2.2006 troveranno applicazione le regole della trascrizione, per cui occorrerà verificare se sia stato trascritto per primo il provvedimento di assegnazione rispetto al pignoramento o all’ipoteca.

In questi termini si è pronunciata, come detto, Cass. civ. Sez. III, 20 aprile 2016, n. 7776, la quale ha affermato che “In materia di assegnazione della casa familiare, l'art. 155 quater c.c. (applicabile "ratione temporis"), laddove prevede che "il provvedimento di assegnazione e quello di revoca sono trascrivibili e opponibili a terzi ai sensi dell'art. 2643" c.c., va interpretato nel senso che entrambi non hanno effetto riguardo al creditore ipotecario che abbia acquistato il suo diritto sull'immobile in base ad un atto iscritto anteriormente alla trascrizione del provvedimento di assegnazione, il quale perciò può far vendere coattivamente l'immobile come libero”.

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