inexecutivis
pubblicato
01 maggio 2019
Rispondiamo alle richieste di precisazioni osservando che se si acquista la quota, l’acquirente diviene, evidentemente, comproprietario del tutto assieme all’altro comproprietario.
Se questo comproprietario subirà il pignoramento della quota, è possibile (anzi assai probabile) che il giudice disporrà procedersi allo scioglimento della comunione mediante vendita dell’intero, ove la quota pignorata non fosse comodamente separabile in natura e non sia prevedibile venderla ad un prezzo superiore al valore di stima.
Ricaviamo questo convincimento dalla previsione di cui all’art. 600 c.p.c., a norma del quale quando è pignorata la quota di un bene “Il giudice dell'esecuzione … provvede, quando è possibile, alla separazione della quota in natura spettante al debitore. Se la separazione non … è possibile, il giudice dispone che si proceda alla divisione a norma del codice civile, salvo che ritenga probabile la vendita della quota indivisa ad un prezzo pari o superiore al valore della stessa…”.
In sostanza, quando è pignorata una quota il Giudice, ove possibile provvede a separarla materialmente dall’intero (ad esempio disponendo il frazionamento di un terreno). Se invece il materiale frazionamento non è possibile (cosa che quasi sempre si verifica quando vengono pignorati fabbricati) dispone che si proceda allo scioglimento della comunione mediante la vendita dell’intero e la distribuzione del ricavato tra i comproprietari, con l’avvertenza che quanto spettante al comproprietario esecutato sarà posto a disposizione dei creditori.