PIGNORAMENTE DI 1/2 DI UN BENE IDIVISIBILE

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  • Ultimo messaggio 01 maggio 2019
pato85d pubblicato 24 aprile 2019

SALVE...VOLEVO PARTECIPARE AD UN ASTA IL QUALE LA PROPRIETà DEL BENE INDIVISIBILE è STATA PIGNORATA E MESSA ALL ASTA PER LA QUOTA PARI AD 1/2 INTESTATA AL DEBITORE E L'ALTRA METà è INTESTATA AD I FIGLI (3 DI CUI 2 MINORENNI).IL TUTTO è PERò IPOTECATO DALLA BANCA CHE HA CONCESSO IL MUTUO IPOTECARIO PER IL 100% DELL IMMOBILE...

LA MIA DOMANDA è:SE IO ACQUISTO IL 50% ORA E SICURAMENTE UN DOMANI ANDRà ALL'ASTA IL TUTTO SICCOME LA SIGNORA NON HA PIU PAGATO IL MUTUO UN DOMANI LA BANCA CON IPOTECA PUò METTERE ALL'ASTA ANCHE LA MIA PARTE CHE HO COMPRATO ADESSO ALL ASTA???OPPURE PUO METTERE ALL ASTA SOLO LA METà SICCOME CHI COMPRA ALL ASTA COMPRA LIBERO DA TUTTO ???GRAZIE MILLE VI PREGO DI AIUTARMI

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inexecutivis pubblicato 25 aprile 2019

Uno degli effetti degli acquisti compiuti in sede esecutiva è il così detto effetto purgativo dall ipoteche, effetto in forza del quale il bene viene trasferito libero dai pignoramenti e dalle ipoteche, anche successive al pignoramento. Dunque, sulla quota acquistata l'istituto di credito non potrà vantare al cun diritto.

pato85d pubblicato 29 aprile 2019

ok...quindi cè una legge che dice che l'ipoteca pirmaria su tutto l 'immobile una volta che io mi aggiudico il 50% trattatesi da altra asta di pignoramento nessuno mai potrà metterlo all'asta??è un caso particolare ma tanti mi dicono che spesso il giudice se il bene è indivisibile sceglie di mettere all'asta tutto e poi liquida i comproprietari...ma io non vorrei accadesse questo...oppure accade in cso di comproprietà normale cioè senza essere passati prima da un asta<''??e se mi aggiudico il bene a 30000 euro come seconda casa quanto saranno le spese >notarili ecc??devo pagarle per intero oppure al 50%???vi chiedo la gentilezza di rispondermi perchè ho molta paura di aggiudicarmi l'asta e poi perdere dei soldi...grazie mille ancora...

inexecutivis pubblicato 01 maggio 2019

Rispondiamo alle richieste di precisazioni osservando che se si acquista la quota, l’acquirente diviene, evidentemente, comproprietario del tutto assieme all’altro comproprietario.

Se questo comproprietario subirà il pignoramento della quota, è possibile (anzi assai probabile) che il giudice disporrà procedersi allo scioglimento della comunione mediante vendita dell’intero, ove la quota pignorata non fosse comodamente separabile in natura e non sia prevedibile venderla ad un prezzo superiore al valore di stima.

Ricaviamo questo convincimento dalla previsione di cui all’art. 600 c.p.c., a norma del quale quando è pignorata la quota di un bene “Il giudice dell'esecuzione … provvede, quando è possibile, alla separazione della quota in natura spettante al debitore. Se la separazione non … è possibile, il giudice dispone che si proceda alla divisione a norma del codice civile, salvo che ritenga probabile la vendita della quota indivisa ad un prezzo pari o superiore al valore della stessa…”.

In sostanza, quando è pignorata una quota il Giudice, ove possibile provvede a separarla materialmente dall’intero (ad esempio disponendo il frazionamento di un terreno). Se invece il materiale frazionamento non è possibile (cosa che quasi sempre si verifica quando vengono pignorati fabbricati) dispone che si proceda allo scioglimento della comunione mediante la vendita dell’intero e la distribuzione del ricavato tra i comproprietari, con l’avvertenza che quanto spettante al comproprietario esecutato sarà posto a disposizione dei creditori.

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