Opponibilità ai terzi: NO

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mariarosacampana pubblicato 06 gennaio 2022

Buona sera e Buon Anno a tutti!

Chiedo gentilmente delucidazioni al riguardo di questo punto descritto in perizia dato che anche sui vari siti di diritto lo spiegano in modo troppo tecnico e non vorrei confondermi :

. STATO DI POSSESSO: Occupato da OMISSIS, con un preliminare di compravendita Il contratto è stato stipulato in data antecedente il pignoramento o la sentenza di fallimento.

Opponibilità ai terzi: NO.

Note: Si precisa che il contratto di preliminare compravendita è in attesa di essere verificato in quanto scaduto nel giugno 2020.

L'immobile sara in asta il mese prossimo e vorrei chiarire qunto descritto sopra in modo semplice; probabilmente il preliminare non è più valido perchè scaduto e posso acquistare? Oppure chi ha sottoscritto il preliminare ha diritto di prelazione e se io compro l'immobile mi trovo sorprese?

Il custode mi ha contattato dicendo che in buona sostanza il preliminare non esite perchè l'impresa non l'ha registrato. 

 

Inoltre prosegue dicendo:

Spese di gestione condominiale:

- ordinarie annue di gestione dell'immobile: xxxx

-  scadute ed insolute alla data della perizia: euro 10.000,00.

Io dovrò tenere conto solo dell'anno in corso e anno precedente giusto?

Nella perizia non è indicato se ci sono spese straordinarie.

 

Grazie mille

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mariarosacampana pubblicato 11 gennaio 2022

Chiedo gentilemnte risposta 

grazie

inexecutivis pubblicato 14 gennaio 2022

Rispondiamo agli interrogativi rappresentando che il preliminare non ci sembra opponibile perchè privo di data certa.

Quanto alle spese condominiali, si dovranno considerare solo quelle elative all'anno in corso ed all'anno precedente al decreto di trasferimento. Quelle più vecchie vanno escluse, a norma dell'art. 63 disp. att. c.p.c.

vincdec10 pubblicato 22 gennaio 2022

Nel corso di una procedura esecutiva immobiliare su prima casa(data della vendita non annora fissata) inizialmente in perizia sono stati pignorati assieme alla casa tutti gli accessori, frutti e pertinenze.

Dopo alcuni mesi però in qualità di creditori, facendo dei normali controlli nel fascicolo della procedura, abbiamo riscontrato la seguente situazione, che ci è sfuggita di mano:

Nella perizia, era stato inizialmente, erronemamente pignorato un accessorio (montascale elettronico) che poi è risultato non essere di proprietà dell'esecutato, ma di una terza persona disabile la quale ha imposto  una servitù "per padre di famiglia" per la fruizione degli spazi abitativi su di esso.

Successivamete poi ha addirittura acquistato l'intero immobile pignorato a titolo orginario a mezzo di accessione nel possesso, con regolare atto notarile!

Dal tribunale ci dicono che erano a conoscenza dell'estinzione della procedura, ma in realtà ora  i nostri diritti di credito(ipoteche e pignoramenti) risultano essere stati cancellati, senza peraltro avvisarci di tale situazione!

Ci chiediamo in questi casi quali rimedi possiamo adottare in tale situazione??

grazie!

 

 

inexecutivis pubblicato 24 gennaio 2022

A nostro avviso l’acquisto per intervenuta usucapione non è opponibile al creditore. Invero, la giurisprudenza ha chiarito che “Il creditore garantito da ipoteca iscritta nei registri immobiliari anteriormente alla trascrizione della domanda giudiziale di usucapione del medesimo immobile è litisconsorte necessario nel giudizio di usucapione, con la conseguenza che la sentenza pronunciata all'esito di un giudizio al quale non sia stato posto nelle condizioni di partecipare è a lui inopponibile e potrà, semmai, essere prudentemente apprezzata quale mero elemento di prova dal giudice dell'opposizione di terzo ex art. 619 cod. proc. civ. promossa dall'usucapiente avverso l'espropriazione immobiliare del bene usucapito” (Cassazione civile, 13 novembre 2019, n. 29325).

Sempre secondo la giurisprudenza, “Il terzo che sostiene di aver acquisito per usucapione un bene di cui è stata ordinata la demolizione, per effetto di pronuncia resa in un giudizio svoltosi tra altri soggetti, deve proporre l’opposizione di terzo di cui all’art. 404 c.p.c. quando allega che l’usucapione è maturata anteriormente alla formazione del titolo esecutivo, trattandosi di una pretesa incompatibile con la sentenza azionata, mentre deve proporre l’opposizione all’esecuzione di cui all’art. 615 c.p.c., qualora alleghi che l’usucapione sia maturata successivamente alla formazione del titolo giudiziale e costituisca pertanto un fatto impeditivo della pretesa esecutiva” (Cassazione civile, 26 maggio 2020, n. 9720).

vincdec10 pubblicato 24 gennaio 2022

Capisco, ma la sola servitù di passaggio per fini abitativi srebbe opponibile o mneo alla procedura esecutiva?

Non vi sono responsabilità da parte del perito che non abbia chiarito la presenza di una servitù di passaggio?

Quali rimedi si possono esperire in quete situazioni a favore dei creditori?

Il presunto usucapiente non ha effettuato nessuna forma di  opposizione di quelle citate..

inexecutivis pubblicato 26 gennaio 2022

Se la servitù non è trascritta e non risulta dal titolo di acquisto essa non è opponibile alla procedura.

Per le ragioni sopra indicate, non ci sembra opponibile, stando agli orientamenti giurisprudenziali sopra riferiti, neanche l'acquisto per usucapione.

vincdec10 pubblicato 03 febbraio 2022

Al fine di ottemperare al liticonsorzio necessario, il terzo usucapiente -attuale proprietario -cosa averbbe dovuto fare?

inexecutivis pubblicato 04 febbraio 2022

Avrebbe dovuto citare in giudizio i creditori

vincdec10 pubblicato 04 febbraio 2022

Capisco. Cosa si può fare i questo caso per tutelare le proprie ragioni credito?

inexecutivis pubblicato 06 febbraio 2022

L'acquisto per usucapione, come abbiamo detto sopra, sarà inopponibile al creditore pignorante

vincdec10 pubblicato 06 febbraio 2022

Capisco, ma se in conservatoria sono state cancellate le iscrizioni ipotecarie e le trascrzioni di pignoramento?

inexecutivis pubblicato 08 febbraio 2022

Questo problema andrebbe risoltro introducendo una domanda giudiziale con cui si fa valre l'inopponibilità, al creditore ipotecario, della cancellazione eseguita.

vincdec10 pubblicato 10 febbraio 2022

Capisco, facendo ulteriori approfondimenti abbiamo saputo che la servitù  e il conseguente acquisto per usucapione era anche stata citati e scritti nel regolamento contrattuale per l'uso comune dell'immobile e da quanto ci ha riferito il legale della controparte...

l'avvocato sostiene che anche il virtù di tale regolamento siano la servitù che  il conseguente  acquisto sia opponibile a noi creditori...

inexecutivis pubblicato 12 febbraio 2022

Abbiamo qualche dubbio... la questione andrebbe approfondita attraverso lo studio degli atti ma l'opponibilità, ribadiamo ci sembra dubbia.

vincdec10 pubblicato 12 febbraio 2022

si capiamo la complessità della situazione ma per voler concludere sostaziialmente l'avvocato della controparte ci contesta l'esecuzione che è avvenuta su una comunione dei beni la cui destinazione d'uso è stata cambiata per opera di un terzo portatore di handicap che ha adibito l'immobile a sua abitazione, con atti di costruzione antecedenti alla trascrizione del pignoramento.

inexecutivis pubblicato 15 febbraio 2022

Ribadiamo le nostre perplessità sulla opponibilità al creditore pignorante ipotecario

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