Per rispondere alla domanda occorre preliminarmente dare conto di alcuni dati normativi. L’art. 54-ter introdotto dalla legge l. 24 aprile 2020, n. 27 nel corpo del d.l. 17 marzo 2020, n. 18 dispone che “Al fine di contenere gli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in tutto il territorio nazionale è sospesa, per la durata di sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ogni procedura esecutiva per il pignoramento immobiliare, di cui all'articolo 555 del codice di procedura civile, che abbia ad oggetto l'abitazione principale del debitore”.
Questo termine è stato prorogato al 30 giugno 2021 dall’art. art. 13, comma 14 del D.L. 31/12/2020, n. 183.
Nel caso di specie, dunque, alla data di entrata in vigore del citato art. 54-ter il decreto di trasferimento non era ancora stato emesso, sebbene fosse intervenuta l’aggiudicazione.
Ciò premesso, ci si chiede se ad aggiudicazione avvenuta, possa essere emesso il decreto di trasferimento ed il conseguente ordine di liberazione.
Secondo una prima opinione il decreto di trasferimento non potrebbe essere emesso poiché questo imporrebbe la conseguente emissione dell’ordine di liberazione e dunque la realizzazione di un effetto che il legislatore dell’emergenza ha inteso scongiurare.
Altri osservano che la preoccupazione legislativa di accordare protezione alla figura dell’aggiudicatario, la quale si ricava dalla lettura dell’art. 187-bis disp. att. c.p.c. e che è stata sottolineata dalle Sezioni unite della Corte di Cassazione con la sentenza 28 novembre 2012, n. 21110, implicherebbe la insensibilità della procedura alla sospensione introdotta da questa norma quando essa sia entrata in vigore ad aggiudicazione già emessa, in quanto in tal caso sarebbe prevalente la tutela dell’interesse dell’aggiudicatario.
Questa seconda opinione non ci pare condivisibile in primo luogo perché qui non si tratta di salvaguardare l’aggiudicatario da un accadimento che ha colpito la procedura (quale può essere la rinuncia del creditore o il sopravvenuto accertamento della inesistenza del titolo esecutivo), quanto piuttosto di prendere atto di una sopravvenienza normativa che introduce, senza precisazione alcuna, una causa di sospensione della procedura, sospensione che opera ex lege al ricorrere di taluni preesistenti presupposti di fatto.
È vero che «il favor legis di cui gode l’aggiudicatario, anche provvisorio, non trova la propria giustificazione nell’esigenza di tutela di una posizione giuridica individuale, bensì nell’interesse generale – di matrice pubblicistica – alla stabilità degli effetti delle vendite giudiziarie, quale momento essenziale per non disincentivare la partecipazione alle aste e quindi per garantire la fruttuosità delle stesse, in ossequio del principio costituzionale di ragionevole durata del processo» (così Cass. 8 febbraio 2019, n. 3709 2019), ma qui non si tratta di rinunciare alla stabilità dell’aggiudicazione, che non viene in discussione, ma di differirne gli effetti per via di una situazione emergenziale.
In altri termini non esiste una situazione di incompatibilità ontologica tra l’art. 187 bis disp. att. c.p.c. e l’art. 54-ter.
Quanto alla disciplina dell’ordine di liberazione osserviamo che a nostro avviso nel caso di specie si applica la previgente disciplina dell’art. 560.
Infatti, l’art. 18-quater comma 2 della l. 28 febbraio 2020, n. 8 (in GU Serie Generale n.51 del 29 febbraio 2020 - Suppl. Ordinario n. 10), di conversione con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 ha previsto che “In deroga a quanto previsto dal comma 4 dell’articolo 4 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, (il quale prevedeva che: “le disposizioni introdotte con il presente articolo non si applicano alle esecuzioni iniziate anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”) le disposizioni introdotte dal comma 2 del predetto articolo 4 si applicano anche alle procedure di espropriazione immobiliare pendenti alla data di entrata in vigore della citata legge n. 12 del 2019 nelle quali non sia stato pronunciato provvedimento di aggiudicazione del bene”.
Dunque, questa nuova disciplina si applica anche alle procedure pendenti, a meno che alla data del primo marzo non sia già intervenuta (come in questo caso) l’aggiudicazione.
Non applicandosi l’ultima versione dell’art. 560, e trattandosi di procedura del 2013, non si applicherà neppure la disciplina di cui all’art. 4, comma 2, d.l. 14/12/2018, n. 135, convertito dalla legge 11/2/2019, n. 12, pubblicata sulla Gazz. Uff. n. 36 del 12/2/2019. Infatti queste modifiche si applicano alle espropriazioni immobiliari iniziate con pignoramenti notificati dal 13 febbraio 2019, poiché l’art. 4, comma 4, d.l. n. 135 del 2018, n. 135 prescrive che «Le disposizioni introdotte con il presente articolo non si applicano alle esecuzioni iniziate anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».
Quindi nel caso di specie la procedura soggiace alla disciplina di cui al d.l. 59/2016.