Iter da seguire per subentro mutuo fondiario

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resilent pubblicato 18 maggio 2018

Salve,

"L’art. 41, comma quinto del Testo Unico Bancario (TUB) consente all’aggiudicatario o assegnatario di subentrare nel contratto di mutuo previo pagamento, nei 15 giorni successivi all’aggiudicazione, delle rate scadute, degli accessori e delle spese."Vi sarei

Vi sarei grato se mi chiariste l'iter da seguire per subentrare nel contratto di mutuo.

Grazie

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inexecutivis pubblicato 20 maggio 2018

"L’art. 41, comma quinto del Testo Unico Bancario (TUB) consente all’aggiudicatario o assegnatario di subentrare nel contratto di mutuo previo pagamento, nei 15 giorni successivi all’aggiudicazione, delle rate scadute, degli accessori e delle spese."Vi sarei

Vi sarei grato se mi chiariste l'iter da seguire per subentrare nel contratto di mutuo.

Grazie

Come detto nella domanda, l’art. 41, comma quinto del Testo Unico Bancario (TUB) consente all’aggiudicatario o assegnatario di subentrare nel contratto di mutuo previo pagamento, nei 15 giorni successivi all’aggiudicazione, delle rate scadute, degli accessori e delle spese.

L’art. 41, comma quinto del Testo Unico Bancario (TUB) consente all’aggiudicatario o assegnatario di subentrare nel contratto di mutuo previo pagamento, nei 15 giorni successivi all’aggiudicazione, delle rate scadute, degli accessori e delle spese.

Il tenore letterale della disposizione non lascia dubbi in ordine al fatto che:

1.non è necessaria né l’autorizzazione del Giudice dell’esecuzione;

2. non è necessario il consenso del creditore fondiario;

3. la facoltà è concessa all’aggiudicatario, con la conseguenza che non è necessario che questa opzione sia manifestata già in sede di presentazione dell’offerta di acquisto.

Trattasi quindi di un diritto potestativo dell’aggiudicatario rispetto al quale dunque la posizione giuridica soggettiva dell’istituto fondiario si qualifica in termini di mera soggezione.

La norma presenta tuttavia almeno due problemi pratici.

Il primo può porsi nel caso in cui la banca non provveda alla quantificazione della somma che l’aggiudicatario deve versare, così precludendogli di esercitare il diritto di subentrare al debitore nel finanziamento nel termine di quindici giorni previsto dalla legge.

Il secondo attiene alla tutela dei creditori aventi diritto ad essere preferiti rispetto al creditore fondiario.

In ordine alla prima questione va osservato che un rifiuto del creditore è illegittimo in quanto lesivo del diritto potestativo del creditore. In tali casi quindi la banca deve essere diffidata al deposito dei conteggi entro un termine, decorso il quale è possibile procedere all’espletamento di consulenza tecnica.

Quanto al secondo aspetto, deve essere condivisa la prospettazione dottrinaria che, considerando applicabile la previsione di cui all’art. 585 comma secondo, c.p.c., anche al caso di subentro dell’acquirente nel finanziamento fondiario, ritiene che il Giudice dell’esecuzione debba previamente determinare la parte del prezzo necessaria a soddisfare i creditori la cui posizione è preferita rispetto a quella del creditore fondiario (se esistente), ordinandone il versamento secondo le ordinarie modalità, mentre il credito del creditore fondiario sarà soddisfatto mercé il versamento immediato del credito scaduto, comprensivo di interessi e spese, ed il contestuale accollo del finanziamento.

Ed allora, venendo alla domanda prospettata, se l’aggiudicatario intende avvalersi di questa facoltà dovrà:

in primo luogo procurarsi copia del contratto di mutuo (che è possibile estrapolare dal fascicolo dell’esecuzione, nel quale il titolo esecutivo deve essere obbligatoriamente contenuto ai sensi dell’art. 557 c.p.c.);

in secondo luogo chiedere al professionista di conoscere l’importo delle rate scadute, agli accessori ed alle spese; in questo caso, il professionista si attiverà presso la banca per ottenere i conteggi.

Ricevuta la comunicazione relativa al conteggio, l’aggiudicatario ha a disposizione 15 giorni di tempo per eseguire il versamento di quanto indicato dall’art. 41, comma quinto.

A proposito delle spese osserviamo che quelle relative al processo di esecuzione sono oggetto di liquidazione da parte del Giudice e dunque non possono essere autodeterminate dall’istituto di credito, con la conseguenza che il professionista delegato dovrà comunicare all’aggiudicatario i conteggi di cui abbiamo detto, dopo che il Giudice pronunciato il decreto di liquidazione.

Infine precisiamo che la disposizione di cui al comma quinto dell’art. 41 tub non può incidere sulla misura del prezzo di aggiudicazione, con la conseguenza che se esso è maggiore della sommatoria tra capitale residuo, rate scadute ed accessori, l’aggiudicatario dovrà versare la differenza in favore della procedura.

Così ricostruiti i termini della disciplina, è evidente che la convenienza in ordine la subentro nel contratto di finanziamento in essere andrà valutata caso per caso. Così, ad esempio, se l’importo delle rate scadute, degli accessori e delle spese è superiore al prezzo di aggiudicazione, l’istituto non sarà sostanzialmente applicabile.

Allo stesso modo, se il valore del capitale residuo da restituire è maggiore della differenza tra prezzo di aggiudicazione rate scadute, esso non sarà conveniente poiché l’aggiudicatario sarebbe chiamato a restituire, in linea capitale, una somma (cui andranno aggiunti gli interessi previsti nel contratto di mutuo) maggiore del prezzo di aggiudicazione. In definitiva, esso mediamente conviene solo quando il prezzo di aggiudicazione è superiore all’importo del capitale residuo più le spese di procedura. In questo caso, subentrando nel contratto di mutuo, una parte del prezzo di aggiudicazione potrà essere versata (mediante subentro nel contratto) alle condizioni stabilite nel mutuo stipulato dal debitore.

resilent pubblicato 20 maggio 2018

Grazie per la risposta.

Un chiarimento:

"L’art. 41, comma quinto del Testo Unico Bancario (TUB) consente all’aggiudicatario o assegnatario di subentrare nel contratto di mutuo previo pagamento, nei 15 giorni successivi all’aggiudicazione"

"Ricevuta la comunicazione relativa al conteggio, l’aggiudicatario ha a disposizione 15 giorni di tempo per eseguire il versamento di quanto indicato dall’art. 41, comma quinto."

I 15 giorni decorrono dal giorno dell'aggiudicazione oppure dal momento in cui l'aggiudicatario riceve la comunicazione relativa al conteggio?  

Grazie

 

inexecutivis pubblicato 22 maggio 2018

A nostro avviso essi dencorrono dal momento in cui l'agiudicatario ha ricevuto la comunicazione del conteggio.

Infatti, prima di quel momento egli non è in grado di eseguire il versamento, e dunque nessun termine può decorrere.

resilent pubblicato 22 maggio 2018

Grazie,

Quindi se a un mese dall'aggiudicazione l'aggiudicatario chiede informazioni sul conteggio può sempre riservarsi il subentro nel mutuo fondiario (sebbene la sua richiesta di visionare i conteggi sia pervenuta oltre i 15 giorni successivi al giorno dell'aggiudicazione). Corretto? 

 

inexecutivis pubblicato 23 maggio 2018

A nostro avviso, nel silenzio della norma la risposta deve essere positiva. Peraltro, questo non si traduce neppure in un allungamento dei tempi della procedura, atteso che secondo noi il termine per il versamento del saldo del prezzo rimane sospeso per il periodo decorrente tra la richiesta di volersi avvalere della facoltaà di subentro e la comunicazione dell'importo da versare, sicchè questa sospensione incide in egual modo sui tempi dell'esecuzione sia che venga formulata immediatamente, sia che intervenga in un momento successivo.

resilent pubblicato 23 maggio 2018

Grazie ancora, 

Un'ultima cosa: ho provato a chiedere al delegato se è possibile subentrare nel mutuo fondiario ma la risposta è stata: "Non credo sia possibile subentrare nel mutuo fondiario dal momento che il credito è stato ceduto". 

Ergo presumo che nel momento in cui il credito viene ceduto la possibilità di subentro ex art.41 comma 5 decade?

 

inexecutivis pubblicato 26 maggio 2018

La norma prevede che “l’aggiudicatario o l’assegnatario possono subentrare, senza autorizzazione del giudice dell’esecuzione, nel contratto di finanziamento stipulato dal debitore espropriato, assumendosi gli obblighi relativi”.

Questo essendo il tenore letterale della norma, riteniamo che la cessione del credito non impedisca l’esercizio del diritto al subentro. Peraltro, il cessionario creditore procedente non subisce alcun pregiudizio, poiché comunque riceve il pagamento delle rate scadute, degli interessi e delle spese.

Il dubbio si pone in ragione del fatto che, verosimilmente, la cessione è stata preceduta dalla risoluzione del contratto di finanziamento, ipotesi in cui parte della dottrina ha ritenuto non applicabile la norma, mentre altri lo hanno ammesso, ricorrendo all’applicazione dell’ambigua nozione di reviviscenza.

resilent pubblicato 28 maggio 2018

Grazie per le risposte.

inexecutivis pubblicato 28 maggio 2018

Grazie a lei

stedo pubblicato 08 maggio 2019

L aggiudicatario di un lotto di tereni composto da particelle gravate da ipoteca iscritta dal creditore fondiario non precedente e particelle gravate solo da ipoteca giudiziaria del creditore procedente,  può avvalersi del subentro di cui all art 41 Tub ? In caso di risposta affermativa sarà necessaria una integrazione di ctu post aggiudicazione per determinare l importo da versare nelle forme ordinarie ?

inexecutivis pubblicato 10 maggio 2019

A nostro avviso la circostanza che il creditore fondiario non sia il procedente ma un intervenuto non incide sull’applicabilità della disciplina del credito fondiario, e quindi non è ostativa alla operatività della disciplina del subentro prevista dall’art. 41 TUB.

Plurime ragioni impongono, a nostro avviso, questa conclusione.

In primo luogo gli artt. 38 e seguenti TUB non impongono che l’ipoteca sia concessa dal destinatario del finanziamento, né che il bene ipotecato sia quello per il cui acquisto o realizzazione il finanziamento è concesso.

In secondo luogo la disciplina di favore che il legislatore accorda alle banche che siano titolari di un credito fondiario non distingue l’istituto di credito che sia creditore procedente da quello mero intervenuto. Del resto, diversamente argomentando il creditore fondiario per giovarsi della disciplina dell’art. 41 TUB avrebbe l’onere, in presenza di un precedente pignoramento, di attivare un pignoramento successivo (dal quale deriverebbe la riunione delle procedure ai sensi dell’art. 561 c.p.c.) in luogo del deposito di un semplice atto di intervento.

L’identità di trattamento del creditore fondiario tanto nel caso in cui egli rivesta la qualità di creditore procedente, quanto in quello in cui sia creditore intervenuto, è stata affermata anche da Cass. civ., sez. I, 28 maggio 2008, n. 13996 (in motivazione), secondo la quale il privilegio (processuale) riconosciuto al creditore fondiario dall’art. 41 TUB vale “ovviamente non solo quando sia stato l’istituto di credito fondiario a promuovere la procedura esecutiva individuale, ma anche nel caso analogo in cui sia stato altri a promuovere detta procedura e l’istituto di credito fondiario sia intervenuto nella stessa, come avvenuto nel caso di specie, per chiedere l’assegnazione del ricavato della vendita forzata”.

È tuttavia chiaro che se il creditore fondiario non ha neppure spiegato intervento, la relativa disciplina non opera in quanto egli non partecipa alla distribuzione del ricavato.

Quanto alle modalità operative da seguire nel caso prospettato nella domanda, riteniamo che vada condivisa la prospettazione dottrinaria che, considerando applicabile la previsione di cui all’art. 585, comma 2, c.p.c. anche al caso di subentro dell’acquirente nel finanziamento fondiario, ritiene che il Giudice dell’esecuzione debba previamente determinare la parte del prezzo necessaria a soddisfare i creditori la cui posizione è preferita rispetto a quella del creditore fondiario (se il creditore fondiario dovesse essere titolare di ipoteca di secondo grado), ordinandone il versamento secondo le ordinarie modalità, mentre il credito del creditore fondiario sarà soddisfatto mercé il versamento immediato del credito scaduto, comprensivo di interessi e spese, ed il contestuale accollo del finanziamento in essere.

maremonti pubblicato 24 agosto 2019


Infine precisiamo che la disposizione di cui al comma quinto dell’art. 41 tub non può incidere sulla misura del prezzo di aggiudicazione, con la conseguenza che se esso è maggiore della sommatoria tra capitale residuo, rate scadute ed accessori, l’aggiudicatario dovrà versare la differenza in favore della procedura.

 

Quindi se un'asta si aggiudica a 100mila, ma il finanziamento di capitale+rate+spese = 60mila, bisogna versare le altre 40mila alla procedura?

Come si è arrivato a questa conclusione? Nel comma 5 art. 41 TUB, non c'è scritto che bisogna versare la differenza alla procedura.

Attendo rispostta, grazie

inexecutivis pubblicato 28 agosto 2019

Si arriva a questa conclusione sula scorta della semplice considerazione per cui la vendita dell'immobile non può risolversi in danno del debitore esecutato più di quanto non sia necessario per il soddisfacimento del creditore, e che se il bene viene venduto ad un prezzo superiore rispetto a quello necessario per il pagamento delle spese di procedura e dei creditori, la differenza viene restituita al debitore (esplicito in questo senso è l'art. 510, ultimo comma, c.p.c.).

 

Un esempio chiarirà meglio il nostro pensiero (unanimemente condiviso in dottrina): se il debitore, ha fronte di un mutuo di 100, ha restituito 90 e subisce il pignoramento dell'immobile che viene posto in vendita al prezzo di 85, l'aggiudicatario non più aggiudicarsi il bene a 10, poichè altrimenti il debitore subirà una perdita di 75 pari alla differenza tra quanto versa al creditore ed il residuo prezzo di vendita.

 

maremonti pubblicato 29 agosto 2019

Quesito chiarito. Grazie

inexecutivis pubblicato 31 agosto 2019

Grazie a lei!

stedo pubblicato 22 novembre 2019

Nel caso di specie il lotto è composto da particelle di terreno non gravate da ipoteca in favore del creditore fondiario, ma pignorate dal procedente.

Esempio

Lotto composto da particelle 100,101 e 102 di cui

particella 100, 101 pignorate dal procedente e gravate da ipoteca del creditore fondiario intervenuto

particella 102 pignorata dal creditore procedente ma non gravata da ipoteca del creditore fondiario

Prezzo del lotto 200.000

L'aggiudicatario del lotto può procedere con l'accollo del muto ex art. 41 TUB?

In caso di risposta affermativa, il creditore procedente in che modo potrebbe partecipare al ricavato della vendita se non si conosce il valore delle paricelle non gravate da ipoteca del fondiario?

Il GE dovrebbe liquidare, (previa ctu?) l'importo da versare al procedente oltre per le spese anche per il valore delle particelle non coperte dal fondiario?

Grazie

inexecutivis pubblicato 24 novembre 2019

L’art. 41, comma quinto, TUB consente all’aggiudicatario o assegnatario di subentrare nel contratto di mutuo previo pagamento alla banca, nei 15 giorni successivi all’aggiudicazione, delle rate scadute, degli accessori e delle spese. Il tenore letterale della disposizione non lascia dubbi in ordine al fatto che non è necessaria né l’autorizzazione del Giudice dell’esecuzione né il consenso del creditore fondiario, trattandosi di un diritto potestativo dell’aggiudicatario rispetto al quale dunque la posizione giuridica soggettiva dell’istituto fondiario si qualifica in termini di mera soggezione.

La norma presenta tuttavia almeno due problemi pratici.

Il primo può porsi nel caso in cui la banca non provveda alla quantificazione della somma che l’aggiudicatario deve versare, così precludendogli di esercitare il diritto di subentrare al debitore nel finanziamento nel termine di quindici giorni previsto dalla legge. Il secondo attiene alla tutela dei creditori aventi diritto ad essere preferiti rispetto al creditore fondiario (il caso per la verità è piuttosto raro, poiché la banca è normalmente titolare di una ipoteca di primo grado).

In ordine alla prima questione va osservato che un rifiuto del creditore è illegittimo in quanto lesivo del diritto potestativo del creditore. In tali casi quindi la banca deve essere diffidata al deposito dei conteggi entro un termine, decorso il quale è possibile procedere all’espletamento di consulenza tecnica.

Quanto al secondo aspetto, deve essere condivisa la prospettazione dottrinaria che, considerando applicabile la previsione di cui all’art. 585, comma 2, c.p.c. anche al caso di subentro dell’acquirente nel finanziamento fondiario, ritiene che il Giudice dell’esecuzione debba previamente determinare la parte del prezzo necessaria a soddisfare i creditori la cui posizione è preferita rispetto a quella del creditore fondiario, ordinandone il versamento secondo le ordinarie modalità, mentre il credito del creditore fondiario sarà soddisfatto mercé il versamento immediato del credito scaduto, comprensivo di interessi e spese, ed il contestuale accollo del finanziamento in essere.

Ed allora, se l’aggiudicatario intende avvalersi di questa facoltà il professionista delegato dovrà in primo luogo richiedere alla banca l’importo delle rate scadute, degli accessori e delle spese; per queste ultime osserviamo che quelle relative al processo di esecuzione sono oggetto di liquidazione da parte del Giudice e dunque non possono essere autodeterminate dall’istituto di credito, con la conseguenza che il professionista delegato dovrà sottoporle al Giudice dell’esecuzione ai fini della pronuncia del decreto di liquidazione.

Eseguiti i conteggi, gli stessi andranno trasmessi all’aggiudicatario, che avrà a disposizione 15 giorni di tempo per eseguire il versamento di quanto indicato dall’art. 41, comma quinto.

Ciò premesso, nel caso di specie l’unica strada percorribile è quella della determinazione del valore della quota parte del lotto non coperta da garanzia ipotecaria.

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