inexecutivis
pubblicato
26 settembre 2018
Esatto.
Aggiungiamo che le spese sostenute dal creditore per lo svolgimento della procedura e che (nell'ipotesi in cui siano intervenuti anche altri creditori) siano state utili a tutti gli altri (si pensi, ad esempio, alle spese versate in favore dell'esperto stimatore, alle spese di notifica e trascrizione del pignoramento, alle spese necessarie alla produzione della documentazione ipocatastale, alle spese di iscrizione a ruolo, alle spese anticipate per gli adempimenti pubblicitari, per la custodia o per la liberazione dell'immobile ecc.) godono del privilegio di cui all'art. 2770 c.c., e dunque devono essere rimborsate con precedenza rispetto a tutti gli altri crediti.
A questi fini, normalmente, prima di procedere alla predisposizione della bozza del piano di riparto, che poi sarà depositato in cancelleria e discusso in una apposita udienza davanti al giudice oppure (come avviene in alcuni tribunali) davanti al professionista delegato, questi provvede a richiedere ai creditori una nota riepilogativa di credito, in cui le spese sostenute potranno essere indicate, con allegazione della relativa documentazione giustificativa.
Queste spese saranno poi liquidate dal giudice dell'esecuzione (unitamente alle spese legali) ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e quindi inserite nel piano di riparto.
Se in sede di approvazione del piano di riparto sorgono contestazioni troverà applicazione l'art. 512 c.p.c., a mente del quale se in sede di distribuzione del ricavato sorge controversia tra i creditori concorrenti alla distribuzione o tra costoro ed il debitore circa la sussistenza o l'ammontare di uno o più crediti oppure circa la sussistenza di diritti di prelazione, il giudice dell'esecuzione, compiuti gli accertamenti del caso risolve la controversia con una ordinanza impugnabile dalle parti nel termine di 20 giorni.
Con questa ordinanza il giudice può anche sospendere, in tutto o in parte la distribuzione della somma ricavata.