Importo di aggiudicazione quale spese devano essere ancora detratte (lato creditore procedente ipo)

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  • Ultimo messaggio 26 settembre 2018
alessioto pubblicato 20 settembre 2018

Gentilissimi,

vi scrivo in relazione all'avvenuta aggiudicazione del bene immobile.

Es. L'immobile è stato aggiudicato ad un prezzo di 100 k

Io sono il creditore procedente fondiario

Di questi 100 k quanti ne percepisco?

La ctu la dovrei aver già pagata e anche le spese di pubblicazione asta, quale spese vengono detratte alla fine?

Quelle del delegato?

Alessio

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inexecutivis pubblicato 21 settembre 2018

La porzione del ricavato dalla vendita che non viene corrisposta ala creditore è quella necessaria al pagamento delle spese dell'esecuzione, per tali dovendosi intendere tutte quelle sostenute dal professionista delegato e dal custode (e che il creditore non abbia già sostenuto, nel qual caso ha diritto al relativo rimborso) ed i compensi spettanti a questi ultimi, nella misura liquidata dal giudice dell'esecuzione con proprio decreto sulla scorta dei parametri stabiliti dai D.M. giustizia 15.5.2009, n. 80 e 15.10.2015, n. 227.

Infine, vanno calcolati i compensi ed il rimborso spese spettanti all'esperto nominato per la stima.

Ancora, alcuni tribunali pongono a carico della procedura le spese necessarie per la cancellazione delle formalità pregiudizievoli gravanti sui beni pignorati. Questo, se da un lato si traduce nella prospettazione di un minor ricavo distribuibile tra i creditori, dall'altro incentiva i potenziali acquirenti e pertanto potrebbe aver effetti favorevoli sulla determinazione del prezzo finale di vendita.

alessioto pubblicato 24 settembre 2018

Vi ringrazio per la risposta molto esaustiva.

Vi chiedo inoltre i seguenti quesiti in base alla vostra esperienza:

1) nella prassi, il creditore anticipa già buona parte delle spese versandole nel libretto della procedura?

2) Queste spese sostenute comunque incrementano il credito del creditore, che prima del riparto finale comunicherà il nuovo credito incrementato delle spese della ctu, delegato, avvocato ect giusto?

inexecutivis pubblicato 26 settembre 2018

Esatto.

Aggiungiamo che le spese sostenute dal creditore per lo svolgimento della procedura e che (nell'ipotesi in cui siano intervenuti anche altri creditori) siano state utili a tutti gli altri (si pensi, ad esempio, alle spese versate in favore dell'esperto stimatore, alle spese di notifica e trascrizione del pignoramento, alle spese necessarie alla produzione della documentazione ipocatastale, alle spese di iscrizione a ruolo, alle spese anticipate per gli adempimenti pubblicitari, per la custodia o per la liberazione dell'immobile  ecc.) godono del privilegio di cui all'art. 2770 c.c., e dunque devono essere rimborsate con precedenza rispetto a tutti gli altri crediti.

A questi fini, normalmente, prima di procedere alla predisposizione della bozza del piano di riparto, che poi sarà depositato in cancelleria e discusso in una apposita udienza davanti al giudice oppure (come avviene in alcuni tribunali) davanti al professionista delegato, questi provvede a richiedere ai creditori una nota riepilogativa di credito, in cui le spese sostenute potranno essere indicate, con allegazione della relativa documentazione giustificativa.

Queste spese saranno poi liquidate dal giudice dell'esecuzione (unitamente alle spese legali) ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e quindi inserite nel piano di riparto.

Se in sede di approvazione del piano di riparto sorgono contestazioni troverà applicazione l'art. 512 c.p.c., a mente del quale se in sede di distribuzione del ricavato sorge controversia tra i creditori concorrenti alla distribuzione o tra costoro ed il debitore circa la sussistenza o l'ammontare di uno o più crediti oppure circa la sussistenza di diritti di prelazione, il giudice dell'esecuzione, compiuti gli accertamenti del caso risolve la controversia con una ordinanza impugnabile dalle parti nel termine di 20 giorni.

Con questa ordinanza il giudice può anche sospendere, in tutto o in parte la distribuzione della somma ricavata.

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