inexecutivis
pubblicato
19 novembre 2020
Per rispondere compiutamente alla domanda dovrebbe in primo luogo stabilirsi (leggendo l’ordinanza di vendita) se il termine per il versamento del saldo è sospeso durante il tempo che l’istituto di credito impiega per comunicare i dati necessari al versamento del saldo pezzo in suo favore.
Detto ciò, poiché il termine per il versamento del saldo prezzo è perentorio e non prorogabile (in questi termini si è pronunciata la suprema corte, osservando che “In tema di espropriazione immobiliare, il termine per il versamento del saldo del prezzo da parte dell’aggiudicatario del bene staggito va considerato perentorio e non prorogabile, attesa la necessaria immutabilità delle iniziali condizioni del subprocedimento di vendita, da ritenersi di importanza decisiva nelle determinazioni dei potenziali offerenti e, quindi, del pubblico di cui si sollecita la partecipazione, perché finalizzata a mantenere - per l’intero sviluppo della vendita forzata - l’uguaglianza e la parità di quelle condizioni tra tutti i partecipanti alla gara, nonché l’affidamento di ognuno di loro sull’una e sull’altra e, di conseguenza, sulla trasparenza assicurata dalla coerenza ed immutabilità delle condizioni tutte”; Cass. Sez. III, 29 maggio 2015, n.11171), le suggeriamo di scrivere formalmente al delegato avvertendolo del fatto che se non riceverà in tempo utile i dati per eseguire il bonifico in favore dell’istituto di credito, il saldo prezzo sarà versato alla procedura esecutiva.