Il procedimento per convalida di sfratto (per morosità o per fnita locazione) e l'istanza di fallimento non sono alternativi tra loro. Nel momento in cui avrà ottenuto il decreto ingiuntivo per i canoni maturati e non rispcossi potrà, senza abbandonare il procedimento per convalida di sfratto, chiedere il fallimento della società. Se detto fallimento dovesse essere dichiarato il curatore subentrerà negli obblighi del fallito e, come quest'ultimo, dovrà rilasciare l'immobile anche se al suo interno si trovano beni che devono essere acquisiti all'attivo del fallimento. Se poi si tratta di beni di scarso valore, il curatore, con l'autorizzazione del giudice delegato, potrebbe anche rinunciare ad acquisirli all'attivo, ed in questo caso detti beni torneranno nella disponibilità del fallito, nei cui confronti potrà essere proseguita l'azione.
Il nostro suggerimento è quello di percorrere le due strade, anche perchè durante la procedura prefallimentare potrebbe prospettare al debitore di rinunciare alla domanda di fallimento se libera l'immobile.