Purtroppo la risposta al quesito formulato non può essere sbrigativa o semplicissima, poiché il tema posto è molo controverso.
Esso, in particolare, riguarda l’analisi delle possibili interferenze tra l’art. 2915 comma secondo c.c., da un lato, e gli artt. 2651 e 2653 n. 1 c.c. dall’altro, nel senso cioè che ci si chiede se la trascrizione della sentenza di usucapione, e della relativa domanda, possano essere inquadrate tra quelle “per la cui efficacia rispetto ai terzi acquirenti la legge richiede la trascrizione”, secondo quanto disposto dall’art. 2915 c.c.
L’elaborazione giurisprudenziale formatasi sul punto è assolutamente indirizzata nel senso di ritenere prevalente l’acquisto dell’usucapiente sul diritto del creditore pignorante, e ciò in ragione della considerazione per cui l’acquisto per usucapione è acquisto a titolo originario, come tale indipendente tanto dall’anteriore titolarità del bene in capo al debitore, quanto dalle vicende giuridiche che lo hanno interessato.
Gli elementi indicati a sostegno di questa impostazione sono molteplici.
In primo luogo si argomenta intorno alla natura dell’acquisto per usucapione.
A tal proposito si osserva che se un terzo possiede un immobile senza titolo trascritto, il compimento dell’usucapione estingue le iscrizioni ipotecarie iscritte o rinnovate al nome del precedente proprietario per effetto della efficacia retroattiva dell’usucapione, aggiungendosi che, se si ammettesse che l’alienazione compiuta dal proprietario in pendenza del termine per il maturarsi dell’usucapione fosse valida nei confronti dell’usucapiente, bisognerebbe ammettere che, fatta prima che sia compiuta l’usucapione, essa avrebbe l’effetto di paralizzarla, se non addirittura eliminarla. (Cass. civ., 28 giugno 2000, n. 8792, ed il richiamo da essa compiuto a Cass. civ., 15 maggio 1925).
Sulla base delle considerazioni che precedono, quindi, l’ormai consolidato orientamento della giurisprudenza della Cassazione è fermo nel ritenere che l’usucapiente non avrebbe alcun onere di trascrivere la domanda di usucapione (e la relativa sentenza) prima della trascrizione del pignoramento o della iscrizione ipotecaria al fine di renderla opponibile al creditore pignorante, in quanto detta domanda non rientrerebbe tra quelle contemplate dall’art. 2915, comma secondo, c.c. poiché, proprio in considerazione della natura dell’acquisto per usucapione, il codice avrebbe compiuto una precisa scelta di campo nel rendere insensibile l’acquisto per usucapione agli effetti della disciplina della trascrizione come modo di risoluzione dei conflitti tra acquirenti del medesimo bene.
La legittimità costituzionale di una siffatta ricostruzione del quadro normativo, con riferimento ad una presunta violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione, è stata sottoposta al vaglio della Corte Costituzionale, la quale con ordinanza del 19 giugno 2000, n. 219, ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione per difetto di motivazione dell’ordinanza di rimessione in ordine al requisito della rilevanza.
Il caso sottoposto all’esame del Giudice delle leggi era quello di un soggetto che, dopo la trascrizione di un pignoramento compiuto da parte del creditore ipotecario sul bene immobile intestato formalmente al debitore, aveva promosso un giudizio volto all’accertamento dell’intervenuto acquisto per usucapione del bene pignorato e, ottenuta la pronuncia di una sentenza a lui favorevole, spiegava opposizione di terzo all’interno del processo esecutivo al fine di far dichiarare l’improseguibilità della procedura, per essere egli, e non il debitore esecutato, proprietario del bene.
La Corte ha motivato la pronuncia di manifesta inammissibilità della questione di costituzionalità ad essa sottoposta osservando che il Giudice remittente avrebbe dovuto “compiutamente argomentare - pur tenuto conto della peculiarità degli effetti della trascrizione della domanda e delle sentenze relative all’acquisto di diritti immobiliari per usucapione, ai sensi degli artt. 2653 n. 1 e 2651 cod. civ. - in ordine all’eventuale non riconducibilità della domanda di usucapione a quelle «per la cui efficacia rispetto ai terzi acquirenti la legge richiede la trascrizione», secondo quanto stabilito dal citato art. 2915, secondo comma, cod. civ.”.
Proprio la motivazione e la tipologia di pronuncia adottata dalla Corte, la quale non ha evidentemente ritenuto sufficiente il consolidato orientamento giurisprudenziale per ritenere irrilevante il mancato esame della questione da parte del Giudice a quo, impone a nostro avviso di verificare se l’assunto della prevalenza dell’acquirente per usucapione sul creditore pignorante del precedente proprietario possa ritenersi a perfetta tenuta.
In effetti, la tesi (prevalente in giurisprudenza) per cui l'acquisto per usucapione prevale comunque sul pignoramento eseguito in danno del formale proprietario è stata criticata in dottrina, ove si è affermato che, fermi restando gli effetti sostanziali dell’acquisto della proprietà dei beni immobili per effetto del possesso, e ferma restando l’indipendenza della trascrizione della sentenza di acquisto per usucapione rispetto al principio della continuità delle trascrizioni e della priorità temporale della trascrizione come criterio di risoluzione dei conflitti tra proprietari, è da dire che il proprietario il quale voglia rendere il giudicato relativo al suo acquisto per usucapione opponibile al creditore pignorante ha certamente l’onere di trascrivere la relativa domanda, ai sensi dell’art. 2653, n. 1 c.c., essendosi ritenuto che tra “le domande per la cui efficacia la legge richiede la trascrizione” prima del pignoramento affinché siano opponibili al creditore pignorante ai sensi dell’art. 2915, comma secondo, c.c., va certamente ricompresa, in virtù della previsione di cui all’art. 2653, n. 1, la domanda di accertamento dell’acquisto per usucapione, sebbene ai soli effetti processuali della opponibilità del giudicato.
È da dire che, nonostante le perplessità sollevate, Cass. civ., sez. III, 30 dicembre 2009, n. 27668, mantiene inalterato il suo convincimento, affermando che “In tema di opposizione di terzo ad esecuzione immobiliare, la norma dell’art. 619 cod. proc. civ. legittima il terzo a far valere la proprietà o altro diritto reale sul bene pignorato senza esigere che tali situazioni siano state giudizialmente accertate, con la conseguenza che lo stesso terzo le può far ben valere rispetto ad un bene che assuma di aver già acquistato al momento dell’opposizione per effetto di usucapione, non incidendo, a sua volta, su tale acquisto l’esecuzione del pignoramento immobiliare e potendo, quindi, il termine ventennale utile a consolidarlo venire a maturazione anche successivamente al pignoramento medesimo".
Sulla scorta di questo orientamento, pertanto, la posizione dell'usucapiente sarebbe sempre salvaguardata.