Delegato alla vendita e decreto di trasferimento

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  • Ultimo messaggio 11 novembre 2021
Fefa2506 pubblicato 11 ottobre 2021

Buona sera , scrivo per sapere alcune informazioni : Si può richiedere immissione in possesso del bene acquistato in asta una volta firmato il decreto senza che questo sia ritornato dall agenzia delle entrate ? Che tempi bisogna aspettarsi dall agenzia delle entrate per far registrare il decreto ? Sono aggiudicatario da un anno e il decreto è stato firmato sul finire del mese scorso , ma il bene sta cadendo in rovina ( persiane arrugginite e erba alta), inoltre il bene è ancora occupato, probabilmente da occupanti senza titolo. Ho letto sul forum che il decreto non deve necessariamente essere notificato all aggiudicatario ma è compito del delegato alla vendita notificarlo alla parte esecutata?

Grazie per L eventuale risposta e porgo i miei complimenti per il forum

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robertomartignone pubblicato 13 ottobre 2021

 In genere i tempi sono di circa un paio di settimane , ma non esiste una tempistica precisa . Chieda al delegato anzi scriva facendo presente la situazione di degrado che sopra ha esposto .

Fefa2506 pubblicato 14 ottobre 2021

Il delegato alla vendita sta remando un po’ contro , per questo ho fatto tutte quelle domande

robertomartignone pubblicato 14 ottobre 2021

In che senso ? Gli mandi una PEC o una RR chiedendo ragguagli .

Fefa2506 pubblicato 14 ottobre 2021

Nel senso che sostiene che siamo noi a dover comunicare agli esecutati il decreto e dover fare le operazioni di sgombero ( delegato all vendite e custode, che tra L altro sono identificati nella stessa persone , mai esentato da tali compiti )

robertomartignone pubblicato 15 ottobre 2021

Verifichi se sull ' avviso di vendita " lo sgombero è/era a carico della procedura " ...

inexecutivis pubblicato 16 ottobre 2021

A nostro avviso, e con le precisazioni che seguono, lei ha già diritto alla consegna del bene, a meno che nell’ordinanza di vendita non fosse prescritto che la liberazione dell’immobile sarebbe stata attutata dalla procedura solo a richiesta dell’aggiudicatario, entro un termine che ormai è scaduto.

Cerchiamo di spiegarci meglio.

In seno alle procedure esecutive (individuali e concorsuali), il trasferimento della proprietà costituisce una fattispecie a formazione complessa che parte dall’aggiudicazione, passa per il versamento del prezzo e si completa con la pronuncia (su cui torneremo alla fine) del decreto di trasferimento.

La determinazione del momento di produzione dell’effetto traslativo non è pacifica, essendosi registrate in dottrina autorevoli opinioni che l’hanno fatta decorrere dall’aggiudicazione o dal versamento del saldo prezzo.

In giurisprudenza, comunque, prevale nettamente l’idea che il trasferimento della proprietà si determina con il decreto di trasferimento, sebbene si tratti di effetto che, come detto, postula l’intervenuto versamento del saldo prezzo, in mancanza del quale esso non si produce (Cass., 2-4-1997, n. 2867; 28-8-1997, n. 7749; 20-10-1997, n. 9630; 16-9-2008, n. 23709).

Ed allora, se così è dal momento del decreto di trasferimento l’acquirente - nuovo proprietario – ha diritto ad ottenere la consegna del bene in base alla previsione di cui all’art. 1476 c.c. posto cheNella vendita forzata, pur non essendo ravvisabile un incontro di consensi, tra l'offerente ed il giudice, produttivo dell'effetto traslativo, essendo l'atto di autonomia privata incompatibile con l'esercizio della funzione giurisdizionale, l'offerta di acquisto del partecipante alla gara costituisce il presupposto negoziale dell'atto giurisdizionale di vendita” (Cassazione civile, sez. I 17 febbraio 1995, n. 1730).

Sennonchè, a norma dell’art. 560, comma sesto, c.p.c. (come modificato dall’art. 18-quater comma 1 della l. 28 febbraio 2020, n. 8di conversione con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162) “A richiesta dell’aggiudicatario, l’ordine di liberazione può essere attuato dal custode senza l’osservanza delle formalità di cui agli articoli 605 e seguenti; il giudice può autorizzarlo ad avvalersi della forza pubblica e nominare ausiliari ai sensi dell’articolo 68.

Questo vuol dire che della liberazione dell’immobile la procedura si occupa solo se l’aggiudicatario ne ha fatto richiesta entro il termine previsto dal giudice dell’esecuzione. Sarà quindi importante verificare questo dato.

Fefa2506 pubblicato 18 ottobre 2021

Buona sera , ho controllato nell avviso di vendita e nell ordinanza , non vi è nessuna dicitura riguardante L eventuale richiesta di messa in possesso del bene .

Fefa2506 pubblicato 20 ottobre 2021

Aggiorno la situazione , considerato che il delegato non è stato mai esonerato da nessun compito e che L aggiudicatario non ha mai espresso il volere esentare il tribunale e custode della messa in possesso del bene , e sull avviso e sull ordinanza di vendita non vi è nessuna voce riguardante eventuale richiesta di sgombero che doveva essere fatta dall aggiudicatario ,ho inviato una pec al delegato chiedendo la consegna chiavi , la quale ha girato la palla al giudice.

Cosa devo aspettarmi ?

Grazie

robertomartignone pubblicato 21 ottobre 2021

Deve aspettare la risposta del giudice , un conto è essere esperti ma essere  paragnosti è una cosa diversa .

inexecutivis pubblicato 24 ottobre 2021

Difficile dare a questo punto una risposta senza procedere allo studio del fascicolo. Saremmo tentati di dire che il giudice ordinerà la liberazione a cura del custode, ma sarebbe un'affermazione troppo azzardata perché fatta senza un'analisi degli atti.

Fefa2506 pubblicato 05 novembre 2021

Buona sera , il giudice ha rigettato L istanza nella quale chiedevo La liberazione dell immobile, perché i termini sono scaduti , come anche voi affermavate nei post precedenti. A questo punto mi chiedo se il mio avvocato sia realmente valido , e su come affrontare una procedura di sfratto che non ho mai affrontato prima . Grazie per L eventuale risposta

Fefa2506 pubblicato 05 novembre 2021

Volevo fare riferimento alle date in merito al messaggio precedente , aggiudicazione novembre 2020 , saldo marzo 2021, decreto di trasferimento firmato settembre 2021 e trascritto a ottobre 2021.

Grazie

Fefa2506 pubblicato 05 novembre 2021

Procedura esecuzione immobiliare del 2014

robertomartignone pubblicato 05 novembre 2021

La responsabilità è del professionista che " non " l ' ha assistita , sono procedure da seguire pedestremente che un comune cittadino ha difficoltà a comprendere avvalendosi di un professionista . 

Fefa2506 pubblicato 06 novembre 2021

Se uno si affida a un esperto , consapevole che non può gestire da solo una procedura esecutiva , ma nonostante ciò accadono queste cose , io non so come possa esercitare questa professione . Forse ho sbagliato io nella scelta, secondo voi ci sono gli estremo per richiedere un risarcimento danni al professionista che mi ha seguito ?

robertomartignone pubblicato 06 novembre 2021

Da come ha spiegato Lei i fatti direi di si' , capita spesso . 

inexecutivis pubblicato 06 novembre 2021

Difficile rispondere sulla domanda relativa al risarcimento. Occorrerebbe capire bene come sono andate le cose.

Fefa2506 pubblicato 06 novembre 2021

E per quanto riguarda la scadenza dei termini , il delegato alla vendita non aveva il dover di avvisarmi sul fatto che avevo dei termini per richiedere la liberazione visto che la procedura è del 2014 e nemmeno sull avviso di vendita c era scritto nulla a riguardo ? Vorrei impugnare il rigetto dell istanza di liberazione del giudice Grazie

robertomartignone pubblicato 06 novembre 2021

Su questo nutro dubbi , ritengo che  il delegato non avesse  obblighi in questo caso .

inexecutivis pubblicato 11 novembre 2021

Siamo d'accordo. Non esiste un onere di esplicazione delle previsioni normative.

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