inexecutivis
pubblicato
16 ottobre 2021
A nostro avviso, e con le precisazioni che seguono, lei ha già diritto alla consegna del bene, a meno che nell’ordinanza di vendita non fosse prescritto che la liberazione dell’immobile sarebbe stata attutata dalla procedura solo a richiesta dell’aggiudicatario, entro un termine che ormai è scaduto.
Cerchiamo di spiegarci meglio.
In seno alle procedure esecutive (individuali e concorsuali), il trasferimento della proprietà costituisce una fattispecie a formazione complessa che parte dall’aggiudicazione, passa per il versamento del prezzo e si completa con la pronuncia (su cui torneremo alla fine) del decreto di trasferimento.
La determinazione del momento di produzione dell’effetto traslativo non è pacifica, essendosi registrate in dottrina autorevoli opinioni che l’hanno fatta decorrere dall’aggiudicazione o dal versamento del saldo prezzo.
In giurisprudenza, comunque, prevale nettamente l’idea che il trasferimento della proprietà si determina con il decreto di trasferimento, sebbene si tratti di effetto che, come detto, postula l’intervenuto versamento del saldo prezzo, in mancanza del quale esso non si produce (Cass., 2-4-1997, n. 2867; 28-8-1997, n. 7749; 20-10-1997, n. 9630; 16-9-2008, n. 23709).
Ed allora, se così è dal momento del decreto di trasferimento l’acquirente - nuovo proprietario – ha diritto ad ottenere la consegna del bene in base alla previsione di cui all’art. 1476 c.c. posto che “Nella vendita forzata, pur non essendo ravvisabile un incontro di consensi, tra l'offerente ed il giudice, produttivo dell'effetto traslativo, essendo l'atto di autonomia privata incompatibile con l'esercizio della funzione giurisdizionale, l'offerta di acquisto del partecipante alla gara costituisce il presupposto negoziale dell'atto giurisdizionale di vendita” (Cassazione civile, sez. I 17 febbraio 1995, n. 1730).
Sennonchè, a norma dell’art. 560, comma sesto, c.p.c. (come modificato dall’art. 18-quater comma 1 della l. 28 febbraio 2020, n. 8di conversione con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162) “A richiesta dell’aggiudicatario, l’ordine di liberazione può essere attuato dal custode senza l’osservanza delle formalità di cui agli articoli 605 e seguenti; il giudice può autorizzarlo ad avvalersi della forza pubblica e nominare ausiliari ai sensi dell’articolo 68.
Questo vuol dire che della liberazione dell’immobile la procedura si occupa solo se l’aggiudicatario ne ha fatto richiesta entro il termine previsto dal giudice dell’esecuzione. Sarà quindi importante verificare questo dato.