vincdec10
pubblicato
16 ottobre 2021
- Ultima modifica 16 ottobre 2021
Bene.
Quello che non riusciamo a comprendere ai fini dell'opponibilità (a noi creditori ipotecari) dell'annotazione a favore del mandante (reale proprietario) e se come in questo caso:
- Risulta essere stata effettuata con molto ritardo,dunque solo in questi giorni a distanza di anni dal rogito, quindi dopo le iscrizioni ipotecarie e pignoramento.
Anche se ci ha detto il delegato, che purtroppo nel contratto di mandato (e nella dichiarazione con accettazione per procura) il termine previsto per l'effettuazione dell'annotazione era quello ordinario dei 3 giorni prima del rogito o comunque entro la data di sottoscrizione della compravendita.
Il delegato ci dice che forse sarebbe più opportuno rinunciare alla procedura dato che purtroppo il mandante potrebbe sollevare eccezioni anche contro di noi e questo penalizzerebbe la procedura esecutiva.
Proprio per questi futuri problemi, ci ha menzionato che nel contratto di mandato le parti per qualsiasi errore di trascrizione ed altro ecc.. rimandavano alla responsabilità il notaio rogante, ed al fine di cautelarsi ulteriormente e preventivamente,rimandavano altresì ad un successivo accordo per la cancellazione della trascrizione di compravendita (tra promittente venditore e mandatario) a favore del mandante (effettivo proprietario).
Sempre il delegato, ci riferisce che è citata anche nel contratto di mandato,la facoltà a favore del mandante di ottenere sentenza giudiziale di cui all'art 2932cc nel caso di mancato trasferimento a suo favore dell'immobile, contro chiunque vanti diritti su di esso.