A nostro avviso il comportamento del custode è gravemente omissivo dei suoi compiti.
Premettiamo che, trattandosi di procedura incardinata prima del 13 febbraio 2019 ad essa non si applica la disciplina dell’art. 560 c.p.c. nel testo riformato dall’art. 4, comma 2, d.l. 14/12/2018, n. 135, convertito dalla legge 11/2/2019, n. 12.
Quindi, la disciplina applicabile è quella risultante dalla previgente formulazione dell’art. 560, a mente del quale il Giudice dell'esecuzione dispone la liberazione dell'immobile pignorato, senza oneri per l’aggiudicatario, quando non ritiene di autorizzare il debitore a continuare ad abitare lo stesso, oppure quando revoca l’autorizzazione, se concessa in precedenza, oppure, al più tardi, quando provvede all'aggiudicazione.
Detto questo, un primo elemento che andrebbe indagato è quello di verificare quali disposizioni ha impartito il giudice per eseguire l’ordine di liberazione, a ci pare assai improbabile che il giudice abbia prescritto che l’ordine di liberazione debba essere eseguito dopo la trascrizione del decreto di trasferimento (anzi, siamo pronti a scommettere che questa sia una iniziativa del custode).
Aggiungiamo inoltre che ai sensi dell’art. 1476 c.c. (applicabile anche alle vendite esecutive), l’aggiudicatario nel momento in cui diviene proprietario del bene consegue il diritto all’immediata consegna dello stesso.
Ergo, l’acquirente da quel momento consegue il diritto ad ottenere la consegna del bene in base alla previsione di cui all’art. 1476 c.c. applicabile anche alle vendite esecutive, posto che Nella vendita forzata, pur non essendo ravvisabile un incontro di consensi, tra l'offerente ed il giudice, produttivo dell'effetto transattivo, essendo l'atto di autonomia privata incompatibile con l'esercizio della funzione giurisdizionale, l'offerta di acquisto del partecipante alla gara costituisce il presupposto negoziale dell'atto giurisdizionale di vendita; con la conseguente applicabilità delle norme del contratto di vendita non incompatibili con la natura dell'espropriazione forzata, quale l'art. 1477 cod.civ. concernente l'obbligo di consegna della cosa da parte del venditore (Cassazione civile, sez. I 17 febbraio 1995, n. 1730; Cass. 30/06/2014, n. 14765).
Del resto, lo stesso vale anche nelle vendite ordinarie, laddove si è detto che “Nella vendita ad effetti reali, un volta concluso il contratto, l'acquirente consegue immediatamente, e senza necessità di materiale consegna, non solo la proprietà ma anche il possesso giuridico ("sine corpore") della "res vendita", con l'obbligo del venditore di trasferirgli il possesso materiale ("corpus"), che si realizza con la consegna e che, quanto al tempo della sua attuazione, ben può essere regolato dall'accordo dell'autonomia delle parti”. (Cass. n. 569 del 11/01/2008).
Peraltro, il comportamento del custode potrebbe anche avere una rilevanza penale.
Invero, la sua condotta potrebbe inquadrarsi, a nostro avviso, nella fattispecie penale di cui all’art. 388, comma quinto, c.p., a mente del quale “Il custode di una cosa sottoposta a pignoramento ovvero a sequestro giudiziario o conservativo che indebitamente rifiuta, omette o ritarda un atto dell'ufficio è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a cinquecentosedici euro”.
Siffatta norma corrisponde in toto al comma introdotto nel vecchio testo dell'art. 388 dall'art. 87, L. 24.11.1981, n. 689.
Si tratta, secondo avveduta dottrina di una fattispecie speciale rispetto al reato di cui all’art. 328 (a nostro avviso di tratta di un rapporto di specialità per specificazione).
La previsione conia, com’è facile intuire, un reato proprio ed esclusivo, poiché può essere commesso soltanto dal custode di una cosa sottoposta a pignoramento ovvero a sequestro giudiziario o conservativo, la cui condotta consiste nel rifiutare, omettere o ritardare indebitamente un atto dell'ufficio. Ciascuno di questi comportamenti dunque è sufficiente a perfezionare il delitto. Vediamo di chiarirne, sinteticamente, il contenuto precettivo.
Rifiutare un atto significa esplicitare la volontà di non compierlo;
omettere un atto significa non compierlo entro il previsto termine perentorio, pure senza manifestare esplicitamente e formalmente la volontà omissiva;
ritardare l'atto significa rinviare il compimento dell'atto oltre il termine ordinatorio prescritto.
Queste condotte devono essere poste in essere “indebitamente”, vale a dire in modo contrario ai doveri di ufficio.
In giurisprudenza, conformemente all’opinione che qui intendiamo esprimere, si è pronunciata Cass. sez. I, 19.1.1998, la quale ha affermato che la mancata consegna, da parte del custode, di beni sottoposti a pignoramento è punibile ai sensi dell'art. 388, comma quinto, c.p.c., dovendosi escludere, per converso, la inquadrabilità di detta condotta nell'ambito delle previsioni di cui all'art. 328.
Si è parimenti statuito che rientra nel fuoco di questa prescrizione il comportamento del proprietario custode dei beni pignorati che non si renda reperibile il giorno dell'accesso fissato dall'ufficiale giudiziario per la sostituzione del custode dei beni pignorati e l'asporto di essi, trattandosi di un’omissione da parte del custode che si sottrae all'obbligo di mettere a disposizione del nuovo custode le cose pignorate (Cass. sez. VI, 16.3.2001; Cass. sez. VI, 22.10.1999).
Il suggerimento che ci sentiamo pertanto di offrire è quello di diffidare formalmente (a mezzo raccomanda a.r. o pec) il custode a che le venga consegnato il bene libero da persone e cose immediatamente dopo la firma del decreto di trasferimento, adoperandosi per tempo in tal senso dando attuazione all’ordine di liberazione.