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pubblicato
08 ottobre 2020
La surroga di cui all'art. 2856 è istituto utilizzabile solo dal creditore ipotecario non già da quello chirografario.
Quanto all'intervento di un cessionario osserviamo quanto segue.
L’art. 58 TUB riconosce al primo comma la possibilità che siano cedute a banche: aziende, rami d’azienda, beni e rapporti giuridici individuabili in blocco.
Il comma secondo prevede che la banca cessionaria dia notizia dell’avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il comma terzo prevede che in queste cessioni “i privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestati o comunque esistenti a favore del cedente … conservano la loro validità e il loro grado a favore del cessionario, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione. Restano altresì applicabili le discipline speciali, anche di carattere processuale, previste per i crediti ceduti”. Infine, il comma settimo dell’articolo (inserito dall’art. 12, comma 3, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342 e così sostituito dall’art. 8, comma 1, D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141) dispone che “Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle cessioni in favore dei soggetti, diversi dalle banche, inclusi nell’ambito della vigilanza consolidata ai sensi degli articoli 65 e 109 e in favore degli intermediari finanziari previsti dall’articolo 106”.
Stessa disposizione si rinviene nella l. 30 aprile 199, n. 130, (c.d. legge sulle cartolarizzazioni), la quale ha previsto che “Alle cessioni dei crediti poste in essere ai sensi della presente legge si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 58, commi 2, 3 e 4, del testo unico bancario”.
Allo stesso modo, la cessione in favore di un soggetto che non esercita attività bancaria produce il trasferimento della garanzia ipotecaria a norma dell'art. 1263 c.c.