Creditore fondiario soddisfatto - Agenzia Entrate Riscossione non pagata

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kambal pubblicato 08 marzo 2019

Spett. Astalegale, 

in una procedura esecutiva immobiliare ci sono 2 creditori:

1. Banca come creditore procedente titolare di credito fondiario;

2. Agenzia Entrate Riscossione intervenuta in forza di estratti di ruolo.

Il debitore, soddisfa l'istituto di credito con un accorso a saldo e stralcio, mentre l'Agenzia E. Riscossione non viene pagata.

L'Agenzia, può portare avanti il pignoramento da sola? (preciso che si tratta di prima casa)

Oppure, il GE visto che la banca è stata soddisfatta, può estinguere la procedura?

Altro quesito:

nel caso in cui non fosse prima casa, la banca venisse soddisfatta e l'agenzia no, quest'ultima può andare avanti da sola?

Ringrazio anticipamente e resto in attesa di leggervi in merito.

Cordialmente.

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inexecutivis pubblicato 09 marzo 2019

Al quesito dobbiamo rispondere affermativamente, nel senso che l'Agenzia può comunque delle Entrate può comunque procedere oltre.

Rispondiamo alla domanda formulata osservando che la disciplina del pignoramento immobiliare ad opera dell'agente della riscossione è disciplinato dagli artt. 76-85, d.P.R. 602/1973.

In particolare, l'art. 76 prevede che:

– non può essere pignorata la c.d. prima casa (sempreché non si tratti di abitazione “di lusso”);

– non può procedersi a esecuzione forzata immobiliare per il recupero di crediti di importo inferiore o uguale ai centoventimila euro;

– è necessario che sul bene sia iscritta ipoteca da almeno sei mesi;

– non può procedersi a esecuzione forzata immobiliare quando il valore dei beni da pignorare (dedotte le passività relative alle iscrizioni

ipotecarie di grado poziore) sia inferiore ai centoventimila euro.

La norma, tuttavia, fa salvo il diritto dell'agente della riscossione di intervenire nella procedura esecutiva da altri intrapresa, sicché nel caso indicato nella domanda, la procedura proseguirà regolarmente.

vincdec10 pubblicato 28 settembre 2020

Salve. 

Se in una procedura esecutiva  riguardante  una prima casa ci sono 3 creditori:

- La banca con ipoteca di primo grado di mutuo fondiario (intervenuta)

- L'agenzia delle entrate in forza di estratti di ruolo ha iscritto solo ipoteca di secondo grado , ma  risulta temporaneamente soccombente in giudizio tributario, in quanto ci sono sentenze  di primo grado che prescrivono l'annuallmento delle ipoteche per vizi procedimentali. (tuttavia l'AE non ha ancora ottempererato la sentenza).

-un creditore chirografario che risulta  il procedente per importo esiguo 

Esiste una  nuova banca che vorrebbe surrogare come cessionaria nelll'importo del mutuo fondiario di primo grado, mediante assegnazione ai sensi del 588 cpc.

La domanda è la seguente :

il nuovo istituto di credito potrebbe ottenere L'asssegnazione dell'mmobile a suo favore, senza problemi e senza temere  il subentro o L'intervento degli altri creditori (procedente e A.E.)??

 

inexecutivis pubblicato 30 settembre 2020

L’art. 588 c.p.c. dispone infatti che ogni creditore, nel termine di dieci giorni prima della data della vendita, può presentare istanza di assegnazione per il caso in cui la vendita non abbia luogo. I riferimenti alla vendita con incanto, contenuti nella originaria formulazione dell'art. 588 cpc, sono stati eliminati dal d.l. 27 giugno 2015, n. 83, convertito con l. 6 agosto 2015, n. 132, sicché l'istanza di assegnazione è oggi ammissibile (ma questa era l'opinione prevalente anche all'indomani del d.l. 132/2014) anche in relazione alla vendita senza incanto.

L’istanza di assegnazione, come recita l’art. 589 c.p.c., deve essere formulata per una somma non inferiore a quella prevista nell’art. 506, e comunque non inferiore al prezzo base della vendita per la quale è presentata.

Dunque, il creditore che intende ottenere l’assegnazione deve offrire un importo pari a quello che risulterà più altro tra due valori: quello delle spese di esecuzione (detratte, eventualmente, quelle da lui sostenute) più credito dei creditori di grado anteriore, e quello del prezzo base della vendita in occasione della quale formula istanza di assegnazione.

Depositata l’istanza di assegnazione, pertanto, il giudice provvederà a determinare la somma da versare, che dunque non potrà non tenere in considerazione i crediti che hanno diritto ad essere preferiti (si pensi ai crediti muniti del privilegio di cui all’art. 2770 c.c.) rispetto a quello vantato dal creditore che la chiede.

vincdec10 pubblicato 30 settembre 2020

Se il crediore bancario di primo grado fondiario, formula un istanza di assegnazione con prezzo pari a quello di base d'asta ,ponendo il proprio credito in compensazione con quello a base d'asta?

Ad esempio 120.000 valore garanzia ipotecaria e 120.000 ( prezzo base d'asta pari al 75% prezzo d'asta comprensivo di spese di esecuzione ed eventualmente crediti di cui art 2770 cc)

E' possibile farlo in compensazione col proprio credito?

Oppure Dovrà essere obbligato comunque a versare i crediti comunque ai crediori di grado inferiore? (A.E. E CHIROGRAFARIO PROCEDENTE?

inexecutivis pubblicato 02 ottobre 2020

Dalle norme che abbiamo richiamato si ricava a nostro avviso il principio per cui (e, del resto, non potrebbe essere altrimenti) il creditore ipotecario non è tenuto a soddisfare i chirografari.

Come dicevamo nella precedente risposta, il creditore che intende ottenere l’assegnazione deve offrire un importo pari a quello che risulterà più altro tra due valori: quello delle spese di esecuzione (detratte, eventualmente, quelle da lui sostenute) più il credito dei creditori di grado anteriore, e quello del prezzo base della vendita in occasione della quale formula istanza di assegnazione. Per il resto, potrà a nostro avviso compensare il saldo prezzo con il suo credito.

Ad esempio: se l'istanza di assegnazione viene formulata dal creditore ipotecario, il prezzo base è 10 e le spese di esecuzione sono 11, egli dovrà versare 11. se il prezzo base è 10 e le spese di esecuzione ammontano a 6, dovrà versare 10; di questi 10, 4 potrà compensarli con il proprio credito, visto che si tratta di somma che riceverebbe in sede di distribuzione del ricavato non essendoci creditori con diritto di preferenza rispetto a lui.

vincdec10 pubblicato 02 ottobre 2020

Ok capisco.

Quindi in un esecuzione attivata da un creditore procedente chirografiario, c'è un creditore bancario fondiario di I grado e un ipoteca di agenzia entrate di II grado chi ha precedenza? 

Io credo la banca in forza di mutuo fondiario.

In questo caso A.E potrebbe prima, della distribuzione del ricavato, attivare L'azione surrogatoria nei confronti dellla banca con credito fondiario, sostituendosi a questa per ottenere il ricavo della vendita?

Anche se ripeto, l'esecuzione è stata promossa da un creditore chirografario?

inexecutivis pubblicato 05 ottobre 2020

La surroga dell'agenzia delle entrate non può alterere l'ordine delle prelazioni, per cui in nessun caso l'agenzia delle entrate, se titolare di ipoteca di secondo grado, può prevalere sul creditore fondiario.

vincdec10 pubblicato 05 ottobre 2020

Capisco, mentre neppure il creditore chirografario procedente  (che con molta probabilità rimarrebbe incapiente,sul ricavato) potrebbe utilizzare la surroga oppure quella prevista dall'art 2856 cc, sempre nei confronti del crediotre bancario fondiario?

Nel caso invece intervenga un cessionario (non bancario) che subentri nel creditore bancario fondiario, questi potrà ereditare tutti i diritti e privilegi fondiari ( ricavato della vendita) del creditore fondiario cedente?

inexecutivis pubblicato 08 ottobre 2020

La surroga di cui all'art. 2856 è istituto utilizzabile solo dal creditore ipotecario non già da quello chirografario.

Quanto all'intervento di un cessionario osserviamo quanto segue.

L’art. 58 TUB riconosce al primo comma la possibilità che siano cedute a banche: aziende, rami d’azienda, beni e rapporti giuridici individuabili in blocco.

Il comma secondo prevede che la banca cessionaria dia notizia dell’avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il comma terzo prevede che in queste cessioni “i privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestati o comunque esistenti a favore del cedenteconservano la loro validità e il loro grado a favore del cessionario, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione. Restano altresì applicabili le discipline speciali, anche di carattere processuale, previste per i crediti ceduti”. Infine, il comma settimo dell’articolo (inserito dall’art. 12, comma 3, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342 e così sostituito dall’art. 8, comma 1, D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141) dispone che “Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle cessioni in favore dei soggetti, diversi dalle banche, inclusi nell’ambito della vigilanza consolidata ai sensi degli articoli 65 e 109 e in favore degli intermediari finanziari previsti dall’articolo 106”.

Stessa disposizione si rinviene nella l. 30 aprile 199, n. 130, (c.d. legge sulle cartolarizzazioni), la quale ha previsto che “Alle cessioni dei crediti poste in essere ai sensi della presente legge si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 58, commi 2, 3 e 4, del testo unico bancario”.

Allo stesso modo, la cessione in favore di un soggetto che non esercita attività bancaria produce il trasferimento della garanzia ipotecaria a norma dell'art. 1263 c.c.

vincdec10 pubblicato 08 ottobre 2020

Ok capisco, ma tra gli intermediari non bancari riferibili ad  agenzie recupero crediti con licenza tulps art 115,il trasferimento della garanzia ipotecaria a norma dell'art 1263 c.c. non opera o non è possibile?

inexecutivis pubblicato 10 ottobre 2020

Il trasferimento della garanzia ipotecaria opera sempre, anche in questi casi.

vincdec10 pubblicato 12 ottobre 2020

Quindi anche Nel caso invece il trasferimento della garnazia ipotecaria da cedente creditore fondiario  a persona fisica (cessionaria) ?

Sarebbe possibile ereditare ed acquisire il privilegio fondiario in sede di assegnazione, aggiudicazione e ricavato della vendita?

inexecutivis pubblicato 14 ottobre 2020

rispondiamo si alla prima domanda

rispondiamo no alla seconda, in quanto uno degli effetti tipici della vendita o dell'assegnazione esecutiva è il così detto effetto purgativo delle ipoteche.

vincdec10 pubblicato 14 ottobre 2020

Bene.

Ma se il cessionario (persona fisica) del credito fondiario invece di attendere l'esito della vendita decidesse di richiedere L'assegnazione diretta dell'Immobile potrebbe sempre giovarsi del privilegio fondiario acquisito dalla cessione del credito, per vedersi assegnato l'immobile?

inexecutivis pubblicato 16 ottobre 2020

si

vincdec10 pubblicato 16 ottobre 2020

Quando può essere richiesta l'assegnazione dell'immobile?

Solo entro dieci giorni prima dalla vendita oppure in qualsiasi momento del procedimento esecutivo?

So che in alcuni tribunali ci sono delle prassi che impediscono al cessionario (ad esempio soggetto non bancario-persona fisica) di un credito fondiario di poter richiedere l'assegnazione in quanto soggetto non legittimato.

Quali sono i documenti probanti che impediscono di avere problemi in caso di richiesta di assegnazione dell'immobile ?

inexecutivis pubblicato 18 ottobre 2020

L’art. 588 c.p.c. dispone che ogni creditore, nel termine di dieci giorni prima della data della vendita, può presentare istanza di assegnazione per il caso in cui la vendita non abbia luogo.

Dunque il cessionario, dopo esseresi costituito (in luogo del creditore origniario) nella procedura, può formulare l'istanza di assegnazione entro i ltermine suddetto.

vincdec10 pubblicato 20 ottobre 2020

Che cosa signifca: "... ogni creditore, nel termine di dieci giorni prima della data della vendita, può presentare istanza di assegnazione per il caso in cui la vendita non abbia luogo."??

Nel caso in cui la vendita abbia luogo egli non può presentare l'istanza di assegnazione?

Non ho ben compreso.

inexecutivis pubblicato 21 ottobre 2020

   L'espressione (effettivamente imprecisa) utilizzata dal codice sta a significare che il creditore può chiedere l'assegnazione del bene nel caso di vendita deserta (per assenza di offerte valide) o di vendita nella quale non si raggiunga il prezzo base. Quindi: il creditore dieci giorni prima della vendita deposita l'offerta di acqusito, dopo di che se la vendita va deserta per mancanza di offerenti o non si raggiunge il prezzo base (secondo quanto previsto dagli artt. 572 e 573 c.p.c.), egli diventa assegnatario del bene.

vincdec10 pubblicato 21 ottobre 2020

Bene. Quindi in questo caso qualora venga convalidata l'assegnazione vi sarà successivamente l'emissione del decreto di trasferimento a cura del guidice in favore dell'assegnatario?

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