Nel caso in cui il processo esecutivo, dopo la sospensione ex art. 624 bis c.p.c., sia stato riassunto e poi si sia concluso con la vendita del compendio pignorato, le spese sostenute dal creditore procedente ovvero il compenso corrisposto al custode giudiziario dopo la liquidazione del G.E. ai devono essere soddisfatte nel progetto di distribuzione?
Nel determinare il compenso finale dell'ausiliario (custode giudiziario e delegato alle operazioni di vendita) occorre tener conto anche di quanto liquidato dal G.E. al custode giudiziario ai sensi dell'art. 2, comma 3, D.M. 15/5/2009, n. 80?.
Grazie