Compenso finale del delegato e custode giudiziario nel caso di procedura sospesa e poi riassunta

  • 438 Viste
  • Ultimo messaggio 25 giugno 2020
mariarosastumpo pubblicato 23 giugno 2020

Nel caso in cui il processo esecutivo, dopo la sospensione ex art. 624 bis c.p.c., sia stato riassunto e poi si sia concluso con la vendita del compendio pignorato, le spese sostenute dal creditore procedente ovvero il compenso corrisposto al custode giudiziario dopo la liquidazione del G.E. ai devono essere soddisfatte nel progetto di distribuzione?

Nel determinare il compenso finale dell'ausiliario (custode giudiziario e delegato alle operazioni di vendita) occorre tener conto anche di quanto liquidato  dal G.E. al custode giudiziario  ai sensi dell'art. 2, comma 3, D.M. 15/5/2009, n. 80?.

Grazie

Ordina per: Standard | Il più nuovo | Voti
inexecutivis pubblicato 24 giugno 2020

Per sciogliere il nodo posto dal primo quesito occorre premettere che il progetto di distribuzione ha ad oggetto tutte le somme ricavate dalla vendita e tutti gli introiti della procedura indicati dall’art. 509 c.p.c..

È chiaro, pertanto, che essendo indicate tutte le somme, devono essere indicati tutti i pagamenti cui sono destinate.

Ne consegue allora che se il compenso dovuto al custode viene prelevato direttamente dal ricavato della vendita, esso costituisce una sorta di spesa prededucibile, similmente a quelle indicate nell’art. 111 l.f.

Se invece è stato anticipato dal creditore, egli sarà titolare di un credito assistito dal privilegio di cui all’art. 2770 c.c.

Non siamo invece in grado di rispondere alla seconda domanda poiché occorrerebbe capire cosa ha inteso liquidare il giudice con il secondo decreto di liquidazione. Bisognerebbe cioè capire se il giudice dell’esecuzione ha voluto integrare il compenso già liquidato con il primo decreto, o se il secondo è sostitutivo del primo, e contiene quindi l’indicazione di quanto complessivamente dovuto.

mariarosastumpo pubblicato 24 giugno 2020

 

Vi ringrazio per la tempestiva risposta e postulo meglio la seconda domanda:  l'ammontare del compenso finale spettante all'ausiliario del Giudice per l’attività svolta di custode giudiziario e professionista delegato va decurtato del compenso a lui liquidato dal G.E. ai sensi all'art. 2, comma 3, D.M. 15/5/2009 n. 80  a seguito del provvedimento  di sospensione della procedura ?

Grazie

 

inexecutivis pubblicato 25 giugno 2020

Ringraziamo per i chiarimenti forniti ma il tenore della nostra risposta non muta. Come dicevamo, occorrerebbe interpretare il secondo provvedimento di liquidazione per comprendere "cosa" il giudice ha deciso con il second odecreto.

Close