Come cancellare la trascrizione di una domanda giudiziale precedente al decreto di trasferimento?

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  • Ultimo messaggio 28 giugno 2022
danielebenni pubblicato 13 maggio 2022

Salve, avrei necessità di un Vostro parere per capire come procedere alla cancellazione della trascrizione di una domanda giudiziale non cancellata neppure a seguito del decreto di trasferimento.

Si tratta di una domanda giudiziale di revoca di un atto di  compravendita trascritta circa 15 anni fa; la domanda fu rigettata nel merito sia in primo grado sia dalla Corte di Appello, con sentenza ormai passata in giudicato in quanto non impugnata con ricorso per Cassazione. Il citato provvedimento giudiziario non conteneva l’ordine al Conservatore di procedere alla cancellazione della trascrizione e tale pregiudizievole non risulta essere stato cancellato neppure a seguito del successivo decreto di trasferimento.

Ora l'aggiudicatario, attuale proprietario dell'immobile in virtù di decreto di trasferimento, è intenzionato a venderlo e vorrebbe risolvere ogni problema prima di ricevere delle proposte di acquisto.

La particolarità della questione è rappresentata dal fatto che l'attuale proprietario dell’immobile non era una delle parti processuali del procedimento concernente la domanda giudiziale trascritta e pertanto, mi chiedo se anche in tale caso possa trovare applicazione uno dei rimedi previsti dall’art. 2668 c.c. (consenso alla cancellazione con atto pubblico o scrittura privata autenticata; ovvero cancellazione ordinata giudizialmente).

Preciso che l’attuale proprietario è in buoni rapporti con l’attore che aveva spiegato la domanda giudiziale rigettata sia in primo grado che in appello, il quale non avrebbe problemi a manifestare il proprio consenso alla cancellazione con atto pubblico o scrittura privata autenticata; non so se potrebbe bastare soltanto la sua manifestazione di consenso, ma comunque, trattandosi di rigetto di una domanda giudiziale, mi sembra di capire che la cancellazione dovrebbe essere ordinata soltanto giudizialmente (ex art. 2668, comma 2)

Tuttavia anche il rimedio della correzione giudiziale della sentenza ex artt. 287 e 288 c.p.c. (magari eccependo una omissione, da parte dell’organo giudicante, di un elemento formale necessario per legge), sembrerebbe essere strumento azionabile esclusivamente dalle parti che hanno partecipato al processo avente ad oggetto la suddetta domanda giudiziale, rispetto al quale l’attuale proprietario dell’immobile sarebbe invece un terzo estraneo.

In buona sostanza, secondo la Vostra esperienza, per ottenere la cancellazione della trascrizione di una domanda giudiziale, quale rimedio può azionare l'attuale proprietario dell'immobile, il quale era estraneo al giudizio di revocatoria dell'atto di compravendita del suo dante causa, in virtù del quale era stata trascritta la domanda giudiziale a tutt'oggi non cancellata?

Grazie per l'aiuto.

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inexecutivis pubblicato 27 maggio 2022

La domanda giudiziale non può essere cancellata con il decreto di trasferimento. L’effetto prenotativo della medesima, che si ricava dalla lettura degli artt. 2652 e 2653 c.c. si consegue attraverso l’annotazione della relativa sentenza ai sensi dell’art. 2655 c.c.

Suggeriamo dunque di procedere semplicemente ad annotare, in forza della sentenza, l'intervenuto rigetto della domanda. Non vi saranno così problemi di circolazione.

danielebenni pubblicato 27 maggio 2022

Vi ringrazio moltissimo per il suggerimento, che nessuno mi aveva saputo dare nei termi da Voi indicati.

Approfitto per chiederVi due ultiriori precisazioni:

1) la domanda revocatoria è stata rigettata sia in primo grado (decidendo nel merito) che in secondo grado (per motivi di rito, non avendo la parte appellante integrato correttamente il contraddittorio nei termini concessi dalla corte di appello), secondo Voi devo trascrivere entrambe le sentenze di rigetto?

2) la trascrizione della sentenza (o delle sentenze) possono dunque richiederla anche i nuovi proprietari dell'immobile, i quali non erano parti processuali del giudizio di revocatoria? Se è così l'unica difficoltà che mi viene in mente è procurarsi, da parte loro, una copia autentica del provvedimento giudiziario (o dei provvedimenti) da trascrivere.

Grazie infinite per l'aiuto!

inexecutivis pubblicato 06 giugno 2022

Trascriva la seconda. che è quella definitiva. e' irrilevante il fatto che non sia stato parte del giudizio, in quanto la trascrizione in forza di un titolo valido può essere eseguita da chiunque vi abbia interesse

danielebenni pubblicato 06 giugno 2022

Vi ringrazio molto per i suggerimenti!

 

inexecutivis pubblicato 28 giugno 2022

grazie a lei

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