Bonus 110% e pignoramento

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  • Ultimo messaggio 16 settembre 2021
stef85 pubblicato 07 settembre 2020

Buongiorno, illustro sinteticamente la situazione, sperando in un Vs consiglio.

Sono attualmente custode giudiziario di un appartamento sito in condominio composto da 12 u.i. L'esecutato è stato autorizzato dal GE ad occupare l'appartamento fino ad operazioni di vendita concluse.

Il condominio, a seguito di delibera assembleare, ha deciso di affidare a tecnici esterni la progettazione di lavori di manutenzione straordinaria per accedere all'Ecobonus ed al sismabonus 110%.

Sono stato contattato dall'amministratore ed ho risposto che avrei informato sia il GE che il creditore procedente. Al momento però, non saprei come comportarmi.

Gradirei sapere se qualcuno di voi si trova nella stessa spinosa situazione e come si sta muovendo.

Grazie in anticipo.

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inexecutivis pubblicato 07 settembre 2020

Non ci sembra che la questione sia particolarmente spinosa. Invero, la delibera non porrà a carico della procedura oneri di sorta, per cui riteniamo che il custode non sia tenuto ad alcun adempimento particolare.

La tematica è stata recentemente sottoposta al vaglio dei giudici di legittimità, i quali hanno affermato che solo le spese necessarie alla conservazione stessa dell’immobile pignorato e, cioè, le spese indissolubilmente finalizzate al mantenimento in fisica e giuridica esistenza dell’immobile pignorato (con esclusione, quindi, delle spese che non abbiano un’immediata funzione conservativa dell’integrità del bene, quali le spese dirette alla manutenzione ordinaria o straordinaria o gli oneri di gestione condominiale) in quanto strumentali al perseguimento del risultato fisiologico della procedura di espropriazione forzata, essendo intese ad evitarne la chiusura anticipata, sono comprese tra le spese “per gli atti necessari al processo” che, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 8, il giudice dell’esecuzione può porre in via di anticipazione a carico del creditore procedente. Tali spese dovranno essere rimborsate come spese privilegiate ex art. 2770 cod. civ. al creditore che le abbia corrisposte in via di anticipazione, ottemperando al provvedimento del giudice dell’esecuzione che ne abbia disposto l’onere a suo carico (Cass. civ., 22.6.2016. n. 12877).

Suggeriamo, pertanto, di darne semplicemente conto nella relazione periodica.

vincdec10 pubblicato 08 settembre 2021

Buonasera.

Un acquirente che intenda acquistare un immobile all'asta con il leasing immobiliare, potrebbe utilizzare le agevolazioni previste per il sisma ed ecobonus?

Mediante ad esempio un del preliminare ( con riserva di nomina o cessione) con immissione immediata in possesso e  con contestuale  deposito del prezzo al notaio (80 % in caparra) finalizzato al saldo a stralcio ed autorizzazione del debitore ad effettuare i lavori previsti dalla normativa?

Successivamente una volta ultimati i lavori , la società di leasing venderebbe l'immobilie ristrutturato( applicando lo sconto in fattura o cessione del credito da riportare nel prezzo compravenuto) al futuro utlizzatore/acquirente ?

inexecutivis pubblicato 09 settembre 2021

No, in quanto l'offerente a quel punto dovrebbe essere la società di leasing

vincdec10 pubblicato 09 settembre 2021

Ok ,ma se è stato stipulato un contratto preliminare o di vendita di cosa altrui per l'acquisto in asta tra società di leasing ( offerente in asta) e futuro utilizzatore/acquirente forse credo sia possibile....partecipare per la stessa società, eventualmente aggiudicarsi l'immobile e nei 120 g eseguire i lavori con autorizazione eventualmente del custode o g.e? ed eseguire il saldo prezzo,ottenere il decreto di trasferimento ?

In oltre penso e mi viene in mente che tale opzione alternativa:

- se con l'estinzione anticipata del debito fuori asta, mediante la cessione preliminare con  caparra (es 80% del prezzo) a cura della società di leasing o di un terzo che ceda a questa il compromesso (con corrispettivo), si ha l'immediata immissione in possesso della società di leasing la quale effettua i lavori  col sisma o eco bonus,per conto proprio e poi stipuli rogito ( a lavori ultimati) con utilizzatore/acquirente (il quale beneficiario di detrazione) applichi lo sconto in fattura o direttamente la cessione del credito d'imposta sul prezzo di compravendita stabilito nello stesso atto di rogito?

inexecutivis pubblicato 10 settembre 2021

Ci spiace ma non riusciamo a compendere i termini della questione. La invitiamo a esplicitare meglio la fattispecie.

vincdec10 pubblicato 10 settembre 2021

Ok capisco cerco di spiegarmi meglio.

Un acquirente di un immobile in asta che vorrebbe comprare, se possibile in  fuori asta (volendo utilizzare la formula del finaziamento leasing) potrebbe beneficiare dell' eco e sisma bonus sul prezzo di compravendita oppure in caso di partecipazione all'asta, sul  prezzo base o minimo?

Mi e vi  chiedo se l'utilizzo delle seguenti facoltà si possibile, per rispondere affermativamente alla domanda di cui sopra:

Qualora la società stessa estingua il debito dell'esecutato gravante sulla procedura fuori asta ( ad esempio con deposito prezzo e caparra alta sino all'80%del prezzo stabilito fuori asta, il resto a rogito con lavori utlimati oppure con contratto di leasing, consegnando l'immobile al promissario acquirente/utilizzatore..

Oppure sempre la stessa società di leasing, partecipando all'asta si aggiudichi l'immobile ,eseguendo però prima i lavori nel tempo intercorrente tra avvenuta aggiudicazione e decreto di trasferimento (120g) ?

inexecutivis pubblicato 13 settembre 2021

Adesso i termini dellaquestione ci sono chiari, ma ad essi dobbiamo rispondere negativamente poichè il soggetto beneficiario delle agevolazioni deve essere titolare di un diritto reale.

vincdec10 pubblicato 13 settembre 2021

Nel caso di acquisto fuori asta, con estinzione anticipata del debito  e contestuale  estinzione dell'esecuzione forzata a rogito a cura della società di leasing  divenuta Proprietaria, il soggetto utlizzatore credo possa utilizzare le agevolazioni (eco e sisma bonus) in sede di successivo acquisto entro 18 mesi come previsto dal Decreto rilancio..se non erro..chiedo conferma.

 

inexecutivis pubblicato 14 settembre 2021

crediamo di si, poichè l'utilizzatore è assimilato al proprietario, ma suggeriamo una verifica in tal senso

vincdec10 pubblicato 14 settembre 2021

Bene e nel caso in cui accennavo anche prima ossia anche con l'acquisto in asta. La società di leasing parteciperebbe all'asta versando la cauzione pari al 10% del prezzo base d'asta o di aggiudicazione e successivamente potrebbe subentrare nel mutuo fondiario ai sensi dell'art 41 tub comma 5 ottenendo così il saldo prezzo l'emissione del decreto di trasferimento a suo favore. Tutto questo avendo stipulato in precedenza una vendita altrui con futuro acquirente (beneficiario bonus). Volevo solo capire se nel tempo intercorrente tra aggiudicazione e decreto di trasferimento, la stessa società potesse eseguire i lavori (eco sismabonus) con autorizzazione del G.e ? In questo modo, il prezzo stabilito nella vendita altrui potrebbe essere detratto con lo sconto in fattura o con la cessione del credito da bonus?

inexecutivis pubblicato 16 settembre 2021

Riteniamo di no, a meno che non chieda di essere nominata, nel frattempo, custode. Ovviamente non potrà essercinessuna decurtazione di prezzo.

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