Asta con fondo patrimoniale

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markovidackovic pubblicato 23 dicembre 2018

  Buonasera,

Sono interessato ad un'asta ma nella perizia mi spaventa che nella voce:"VINCOLI ED ONERI GIURIDICI CHE RESTERANNO A CARICO DELL'ACQUIRENTE" sia presente la seguente dicitura:

fondo patrimoniale, stipulata il 21/07/2008 a firma di ------ ai nn. 32256/10639 di repertorio, trascritta il 01/08/2008 a -------- ai nn. 8771/13492, a favore di DEBITORE ESECUTATO, contro  - DEBITORE ESECUTATO, derivante da COSTITUZIONE DI FONDO PATRIMONIALE. La formalità è riferita solamente a IMMOBILI OGGETTO DELLA PRESENTE PROCEDURA. ANNOTAZIONE DEL TRIBUNALE DI --------- IN DATA 14/04/2014 - REP. 9510/2013 TRASCRITTA A -------- IN DATA 15/05/2014 AI NUMERI -------- PER AVVENUTA TRASCRIZIONE DI DOMANDA GIUDIZIALE.

Mi sono informato parecchio su questo forum ma essendo un impegno molto importante da tenere voglio essere sicuro di ciò che faccio.

Se il fondo patrimoniale serve a proteggere la casa da eventuali pignoramenti a beneficio della famiglia, perchè è in asta?

E se dovessi aggiudicarmela, quali procedure dovrò fare e se sarà di intralcio al normale svolgimento?

Ringrazio anticipatamente.

Marko V.

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inexecutivis pubblicato 27 dicembre 2018

Cerchiamo di fornire una risposta compiuta all'interrogativo posto, precisando sin da subito che se il bene è stato posto in vendita evidentemente i lgiudice ha ritenuto che l'avvenuta costituzione del fondo patrimoniale è inopponibile alla procedura, per cui non ci saranno problemi.

Ai sensi dell’art. 167 c.c., con il fondo patrimoniale entrambi i coniugi, uno di essi o un terzo vincolano determinati beni immobili, mobili registrati o titoli di credito al soddisfacimento dei diritti di mantenimento, di assistenza e di contribuzione della famiglia. Esso ove abbia ad oggetto beni immobili, deve essere annotato a margine dell’atto di matrimonio e trascrivere presso i registri immobiliari.

L’art. 170 c.c. dispone che l’esecuzione sui beni del fondo patrimoniale e sui frutti di essi non può aver luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia. I beni del fondo possono essere aggrediti quindi solo a seguito dell’inadempimento di obbligazioni assunte da uno o da entrambi i coniugi per i bisogni della famiglia. Sarà possibile esecutivamente sui beni del fondo anche per le obbligazioni contratte da uno o da entrambi i coniugi per i bisogni estranei alle esigenze della famiglia, solo se i creditori ignoravano tale estraneità.

Va ancora detto che ai fini della opponibilità del fondo patrimoniale è rilevante l’annotazione della sua costituzione nei registri di stato civile e non la trascrizione (così si è espressa Cass. civ., 8 ottobre 2008, n. 24789, secondo la quale “La costituzione del fondo patrimoniale va compresa tra le convenzioni matrimoniali ed è soggetta alle disposizioni dell’art. 162 c.c., circa le forme delle convenzioni medesime, ivi inclusa quella del comma 3, che ne condiziona l’opponibilità ai terzi all’annotazione del relativo contratto a margine dell’atto di matrimonio, mentre la trascrizione del vincolo, ai sensi dell’art. 2647 c.c., resta degradata a mera pubblicità notizia e non sopperisce al difetto di annotazione nei registri dello stato civile, che non ammette deroghe o equipollenti, restando irrilevante la conoscenza che i terzi abbiano acquisito altrimenti della costituzione del fondo”).

Sulla scorta di questi elementi, ricaviamo il dato per cui l'esistenza di un fondo patrimoniale non esclude in assoluto la pignorabilità dei beni, con la conseguenza che se nel caso prospettato si è proceduti comunque alla vendita, questo significa che si tratta di una esecuzione che deriva dall’inadempimento di obbligazioni assunte da uno o da entrambi i coniugi per i bisogni della famiglia oppure di una obbligazione contratta da uno o da entrambi i coniugi per i bisogni estranei alle esigenze della famiglia, la cui estraneità era però ignorata dai creditori.

Riferiamo ancora che poiché il vincolo creato dal fondo patrimoniale si risolve nella impignorabilità del bene, una volta che la procedura esecutiva si è conclusa con la vendita del bene non possono esservi pregiudizi per i diritti dell’acquirente.

Ciononostante, poichè la presenza del vincolo può generare incertezze, e dunque rendere meno fluida la circolazione del bene, alcuni tribunali ne ordinano comunque la cancellazione (eventualmente previa comunicazione del decreto di trasferimento a coloro che potrebbero avere interesse al mantenimento della formalità, in modo da provocarne l’eventuale opposizione), anche se la Corte di Cassazione ha affermato che il decreto di trasferimento non può contenere l’ordine di cancellare trascrizioni diverse dal pignoramento e dalle ipoteche senza il consenso delle parti interessate (Cass., 9 novembre 78, n. 5121; 10 settembre 2003, n. 13212).

markovidackovic pubblicato 28 dicembre 2018

Innanzitutto grazie per la risposta che è stata esaudiente e completa.

Come seconda cosa vorrei solo essere sicuro di aver capito bene:

quindi se la casa è in asta è perchè il fondo patrimoniale "non ha retto" contro per il pignoramento e verrà cancellato, se non immediatamente, successivamente alla vendita e non opporà vincoli all'acquirente.

Corretto?

Grazie

Marko

inexecutivis pubblicato 30 dicembre 2018

Esatto, la sua interpretazione della nostra risposta è corretta.

Saluti.

Stcn pubblicato 06 gennaio 2019

Buongiorno,

mi permetto di ritornare sull'argomento, nonostante la trattazione completa che avete dato nella risposta al quesito, per cercare di chiarire alcuni ulteriori punti.

Come scritto sopra l'acquisto dell'immobile in asta non cancella in automatico la formalità del fondo patrimoniale gravante su di esso, volevo pertanto sapere quali tempi e costi, a carico dell'aggiudicatario, richiede la procedura di cancellazione del fondo patrimoniale sull'immobile.

Io sono interessato ad un immobile in cui la data di costituzione del fondo patrimoniale e la stipula dell'ipoteca sull'immobile coincidono (la costituzione del fondo patrimoniale non è pertanto successiva all'ipoteca); posso ritenere in ogni caso valido il ragionamento sopra espresso cioè che se è stata eseguita la procedura di vendita è stato ritenuto non opponibile il fondo?

In ultimo: nell'avviso di vendita è riportato che "Il GE non ha ancora emesso l'ordine di liberazione", tale condizione può ritenersi causata dalla presenza del fondo patrimoniale o comunque in caso di aggiudicazione l'ordine di liberazione verrà emesso in automatico?

Vi ringrazio anticipatamente per il vostro cortese supporto.

Cordiali Saluti. 

 

inexecutivis pubblicato 11 gennaio 2019

Cerchiamo di rispondere separatamente a ciascuno dei quesiti posti.

Quanto alla cancellazione del fondo patrimoniale, se il giudice non ne ordina la cancellazione, esso rimmarrà trascritto, anche se, come detto, ciò non crea alcun pregiudizio ai successivi acquirenti, e quindi non incide sulla commerciabilità del bene;

Quanto al fatto che la data dell'ipoteca e quella della trascrizione del fondo patrimoniale, osserviamo che: in primo luogo, anche se le due date coincidono, una delle formalità sarà cronologicamente precedente all'altra, poiché per ogni giorno, le formalità trascritte seguono un ordine progressivo (che si chiama "ordine di presentazione"), dal numero 1 in avanti, per cui, ad esempio, la formalità n. 1 del 10.1.2019 sarà cronologicamente precedente alla formalità n. 2 dello stesso giorno, ed il numero di iscrizione si legge nella medesima nota di trascrizione;

in secondo luogo, ai fini della opponibilità occorre che la costituzione del fondo patrimoniale sia annotato a margine dell'atto di matrimonio, ai sensi dell'art. 162 c.c., per cui occorre verificare se anche questo onere sia stato assolto prima della iscrizione ipotecaria.

Infine, rileviamo che le questioni che interessano il fondo patrimoniali non sono collegate alla emissione dell'ordine di liberazione. Se infatti il fondo patrimoniale fosse stato opponibile al creditore, il bene non sarebbe stato posto in vendita.

cibox89 pubblicato 14 luglio 2020

Buongiorno,

in un post precedente, datato 27/12/18, circa la cancellazione della trascrizione del fondo patrimoniale sugli immobili oggetto di decreto di trasferimento, avete scritto : "Ciononostante, poichè la presenza del vincolo può generare incertezze, e dunque rendere meno fluida la circolazione del bene, alcuni tribunali ne ordinano comunque la cancellazione".

Sapreste indicarmi quali tribunali ne ordinano comunque la cancellazione?

 

Grazie

 

inexecutivis pubblicato 18 luglio 2020

La risposta di quasi due anni fa ha ormai perso di attualità in quanto ad oggi non ci risultano tribunali che ordinano la cancellazione del fondo patrimoniale con il decreto di trasferimento.

Afarch pubblicato 15 gennaio 2021

Buonasera. Mi riallaccio a questo post anche se datato. Chiedo semplicemente l'iter da seguire e gli eventuali costi, anche indicativi, per richiedere la cancellazione di un immobile dal fondo patrimoniale. Grazie

inexecutivis pubblicato 17 gennaio 2021

Come dicevamo, il fondo patrimoniale non può essere cancellato se non per ordine del giudice dell'esecuzione. Ad oggi non ci risulta che i tribunali ordinino la cancellazione del fondo.

I costi, comunque, dovrebbero essere i seguenti:

€.200 per l’imposta ipotecaria (art. 14 della tariffa allegata al d.lgs. 31.10.1990, n. 347);

€. 59 per l’imposta di bollo (art. 3, punto 2 bis della tariffa allegata la d.P.R. 642/1972);

€. 35 per la tassa ipotecaria (ai sensi della tabella allegata al d.lgs 31.10.1990, n. 347).

viclan pubblicato 18 gennaio 2021

Buongiorno, 

Sono interessata a un asta che presenta la stessa problematica.

Tra i vincoli che restanno a carico dell'acquirente risulta

"Convenzioni matrimoniali e provv. d'assegnazione casa coniugale:

Trascrizione a favore di-------, nato a ----il ------ C.F.---------- e --------, nata a ------- il ------ C.F. --------, relativamente a tutte le unità negoziali per il diritto di proprietà per la quota di ½ ciascuno in regime di separazione legale dei beni e contro-------, nato a -------- il ------- C.F. --------- relativamente all'unità negoziale n. 1 (fg. 5 p.lla 259 sub. nn. 7 e 15) per il diritto di proprietà per la quota di 1/1 e ---------, nata a -------- il ------- C.F. --------, relativamente all'unità negoziale n. 2 per il diritto di proprietà per la quota di 1/1, derivante da costituzione di fondo patrimoniale a rogito del Notaio _____ (MI) del 27.11.2009 repertorio n. xxxxxxx/xxxx trascritto a Milano 2 il 4.12.2009 ai nn. xxxxxxxx/xxxxxx".

Riprendendo le precedenti risposte capisco che se infatti il fondo patrimoniale fosse stato opponibile al creditore, il bene non sarebbe stato posto in vendita. Per cui intendo non ci saranno pregiudizi per i diritti dell’acquirente.

Volevo capire, visto che a quanto ho capito non si può richiedere la cancellazione del fondo. Qualora mi venisse aggiudicata e un domani voglio vendere l'inmobile. Potrebbero esserci problemi se la persona a cui voglio vendere deve fare un mutuo per acquistare la casa?

Avete scritto: Il"vincolo può generare incertezze, e dunque rendere meno fluida la circolazione del bene", a cosa si referisce in particolare con "rendere meno fluida la circolazione"?

Grazie mille in anticipo.

 

bot79 pubblicato 18 gennaio 2021

Buonasera, mi accodo alla discussione, interessata ad un immobile iscritto in fondo patrimoniale, l'avviso d'asta precisa che il giudice "potrebbe" non cancellare la nota e quindi la cancellazione rimanere a carico dell'aggiudicatario. Nell'ipotesi che io riesca ad aggiudicarmi l'immobile poi come devo fare per cancellare la nota sull'immobile? Devo rivolgermi ad un legale e fare una causa civile? Se si, ci sono precedenti da poter consultare in modo da affrontare l'asta con qualche sicurezza in più? Grazie per l'attenzione, cordiali saluti.

marcopoggio pubblicato 18 gennaio 2021

Buona sera, anche io sono nella stessa situazione. Mi interessa un immobile gravato da una trascrizione ad un fondo patrimoniale. Nell'avviso di vendita è specificato che la procedura non può cancellare il gravame. Quindi, posto che il bene è stato oggetto di esecuzione forzata con conseguente asta pubblica, quali sono le incombenze alle quali soggiace l'eventuale aggiudicatario? Dal punto di vista pratico come se ne esce e con quali formalità e costi? Ed inoltre, sapete dirmi se l'esecutato si può opporre all'eventuale possibilità di richiesta di cancellazione??

grazie e buon lavoro

marcopoggio pubblicato 18 gennaio 2021

Buona sera, anche io sono nella stessa situazione. Mi interessa un immobile gravato da una trascrizione ad un fondo patrimoniale. Nell'avviso di vendita è specificato che la procedura non può cancellare il gravame. Quindi, posto che il bene è stato oggetto di esecuzione forzata con conseguente asta pubblica, quali sono le incombenze alle quali soggiace l'eventuale aggiudicatario? Dal punto di vista pratico come se ne esce e con quali formalità e costi? Ed inoltre, sapete dirmi se l'esecutato si può opporre all'eventuale possibilità di richiesta di cancellazione??

grazie e buon lavoro

inexecutivis pubblicato 20 gennaio 2021

Possiamo rispondere complessivamente alle domande formulate, osservando che se il bene è stato posto in vendita nonostante la presenza del fondo patrimoniale, questo significa che esso non è opponibile alla procedura, perché trascritto ed annotato nei registri dello stato civile prima del pignoramento (o dell’ipoteca). Ricordiamo infatti che secondo Cass. civ., 8 ottobre 2008, n. 24789, “La costituzione del fondo patrimoniale va compresa tra le convenzioni matrimoniali ed è soggetta alle disposizioni dell’art. 162 c.c., circa le forme delle convenzioni medesime, ivi inclusa quella del comma 3, che ne condiziona l’opponibilità ai terzi all’annotazione del relativo contratto a margine dell’atto di matrimonio, mentre la trascrizione del vincolo, ai sensi dell’art. 2647 c.c., resta degradata a mera pubblicità notizia e non sopperisce al difetto di annotazione nei registri dello stato civile, che non ammette deroghe o equipollenti, restando irrilevante la conoscenza che i terzi abbiano acquisito altrimenti della costituzione del fondo”.

Conseguentemente:

-non è necessaria, ai fini di successivi trasferimenti, la cancellazione di questa trascrizione;

-essa non sarebbe comunque possibile poiché il fondo patrimoniale non è contemplato tra le formalità pregiudizievoli suscettibili di cancellazione ex art. 586 c.p.c.;

-il bene può quindi circolare senza problemi;

-a volte acquirenti non adeguatamente informati potrebbero (infondatamente) temere di acquistare un bene gravato da questa formalità.

bbruno pubblicato 10 febbraio 2021

Forse c'è un errore...

osservando che se il bene è stato posto in vendita nonostante la presenza del fondo patrimoniale, questo significa che esso non è opponibile alla procedura, perché trascritto ed annotato nei registri dello stato civile prima del pignoramento (o dell’ipoteca).

...avevo capito che era pignorabile se i debiti non erano "estranei alle esigenza della famiglia" o se il fondo era stato trascritto e annotato dopo il pignoramento...

inexecutivis pubblicato 11 febbraio 2021

esatto, c'è un lapsus calami. affinchè sia inopponibile deve essere stato iscritto o annotato dopo il pignoramento o l'ipoteca

alexthefox pubblicato 22 aprile 2021

Buonasera, mi vorrei ricollegare a quanto sopra detto con il riportare quanto scritto sulla perizia di un immobile che vorrei acquistare.

Tutto ciò mi può far stare tranquillo?

ne approfitto per un altra domanda con la certezza che la vostra gentilezza mi risponderà: posso cointestare (io e mia moglie) il bene comprato e quindi pagare il tutto da due conti separati?

distinti saluti e grazie

inexecutivis pubblicato 25 aprile 2021

Rispondiamo separatamente alle due domande.

Il fondo patrimoniale non comporterà certamente alcun pregiudizio per l'acquirente. Valgono le indicazioni che abbiamo in precedenza fornito.

Quanto alla seconda domanda, osserviamo che per cointestare ad entrambi i coniugi il bene, sarà necessario che entrambi risultino offerenti, indipendentemente dai conti dai quali si prelevano le somme necessarie al pagamento del saldo.

alexthefox pubblicato 27 aprile 2021

Grazie mille...

inexecutivis pubblicato 30 aprile 2021

grazie a lei!

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