Assegnazione del creditore ipotecario,del bene soggetto a giudizio di divisione

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  • Ultimo messaggio 06 novembre 2021
paolomirra pubblicato 09 giugno 2021

Buonasera, chiedo gentilmente il vostro prezioso parere rispetto a quanto segue:,

Mio cognato  è coinvolto in una procedura esecutiva essendo l'unico dei creditori con ipoteca di primo grado.

Il bene coinvolto riguarda un negozio commerciale il quale è soggetto ad un giudizio di divisione.

La soluzione sarebbe: la richiesta di assegnazione del bene soggetto a giudizio di divisione a compensazione del proprio credito,da parte del creditore (mio cognato) ipotecario,

Ci sono tutti i presupposti di dividere in due il locale, essendoci  la possibilità di ricreare l'apertura di una seconda porta esistente che attualmente è murata, con un accesso secondario indipendente,le dimensioni dovrebbero coincidere più o meno della metà del locale 

l’importo che si andrebbe a realizzare con la quarta asta è inferiore al suo credito residuo e  andrebbe a soddisfare in parte solo il suo credito, visto  che lui  ha la precedenza essendo il creditore ipotecario e la somma che si realizzerebbe è più o meno capiente solo a soddisfare il tuo credito residuo.

La domanda è: essendoci altri creditori ed essendo che mio cognato ha la precedenza essendo il creditore ipotecario e la somma che si realizzerebbe è più o meno capiente solo a soddisfare il suo credito residuo, può chiedere l'assegnazione della metà del locale a compensazione del proprio credito,capiente solo a soddisfare il suo credito?(a prescindere che gli altri creditori siano d'accordo) 

Cordiali saluti,

Paolo Mirra

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inexecutivis pubblicato 10 giugno 2021

Se no nabbiamo inteso male la situazione riguarda il piqgoramento della quota di un bene.

A nostro avviso l'opzione descritta nella domanda è praticabile, anche se è necessario che sia stato avviato il procedimento di vendita.

invero, lart. 588 cpc prevede hce l'istanza di assegnazione possa essere formulata nel termine di 10 giorni prima della vendita, per il caso che questa non abbia luogo.

L’istanza di assegnazione, come recita l’art. 589 deve essere formulata per una somma non inferiore a quella prevista nell’art. 506, e comunque non inferiore al prezzo base della vendita per la quale è presentata.

Dunque, il creditore che intende ottenere l’assegnazione deve offrire un importo pari a quello che risulterà più altro tra due valori: quello delle spese di esecuzione (detratte, eventualmente, quelle da lui sostenute) più credito dei creditori di grado anteriore, e quello del prezzo base della vendita in occasione della quale formula istanza di assegnazione.

nel caso prospettato, non essendovi creditori di grado anteriore, andranno versate le sole spese di esecuzione, oltre alle imposte del (futuro) trasferimento del bene, che sono le stesse di quelle che si versano in un ordinario trasferimento di proprietà, oltre al compenso del professionista delegato. 

paolomirra pubblicato 10 giugno 2021

Grazie mille per la risposta,

chiedo gentilmente un ulteriore chiarimento,

Mio cognato rientra nell'assegnazione satisfattiva essendo il valore del bene di entità inferiore al credito e mio cognato viene parzialmente soddisfat­to,

Domanda:

  • 1.     Il bene coinvolto (di cui è creditore di primo grato  mio cognato) riguarda un negozio commerciale il quale è soggetto ad un giudizio di divisione, l'esecutato è nostro padre deceduto. Nell'altra metà del bene sono subentrati l'eredi. Essendo il giudizio di divisione in corso, del quale il Giudice dovrà esprimersi riguardo la possibilità di dividere in due il locale, la domanda è: in fase decisionale del Giudice è possibile presentare una richiesta di assegnazione da parte di mio cognato della parte esecutata del locale di cui lui è il creditore di primo grado, prima della prossima udienza? (essendo il valore del bene di entità inferiore al credito e mio cognato viene parzialmente soddisfatto.)
  • 2.      L’accordo dei creditori è necessario  nella assegnazione satisfattiva?
  • 3.      Avendo il creditore l'ipoteca di primo grado, dovrà comunque versare le spese di esecuzione e il compenso del professionista delegato?

Cordiali saluti,

Paolo Mirra

inexecutivis pubblicato 13 giugno 2021

Cerchiamo di fornire ulteriori chiarimenti.

Poichè il creditore non è comproprietario, per chiedere l'assegnazione dovrà necessariamente attnedere l'avvio di un procedimento di vendita. Invero l'art. 720 cc prevede solo per il comproprietario la possibilità di chiedere da subito l'assegnazione.

Quanto all'accordo degli altri creditori, esso non è necessario.

Infine, precisiamo che le spese di esecuzione (comprensieve di compenso al delegato) andranno comunque versate, per espressa previsione degli artt. 506 e 589 cpc.

paolomirra pubblicato 14 giugno 2021

Grazie mille per la risposta,

chiedo gentilmente un ulteriore chiarimento,

in merito alla possibilità che solo per il comproprietario c’è la possibilità di chiedere da subito l'assegnazione, nella procedura esecutiva essendo mia sorella comproprietaria di una sesta parte, che è confinante con la parte del locale esecutata di suo marito di cui lui è il creditore di primo grado, domanda: oltre a  chiedere lei l’assegnazione della sua 6 parte possono in un modo congiunto chiedere anche l’assegnazione della parte di suo marito che è creditore ipotecario della metà del negozio?

Tenendo presente che vi è un giudizio di divisione in corso del quale il Giudice dovrà esprimersi riguardo la possibilità di dividere in due il locale,

Cordiali Saluti

Paolo Mirra

inexecutivis pubblicato 18 giugno 2021

Il comproprietario potrebbe chiedere l'assegnazione dell'intero.

vincdec10 pubblicato 19 giugno 2021

Buongiorno nel caso in cui il comprorietario non fosse creditore ipotecario di I grado,come dovrebbe muoversi per ottenere l'assegnazione per l'intero? Quali spese dovrebbe pagare?

inexecutivis pubblicato 23 giugno 2021

Nel giudizio di divisione il comproprietario ha la possibilità di chiedere ed ottenere, ai sensi dell’art. 720 c.c., l’attribuzione dell’intero previo versamento del valore delle altre quote.

Quello contemplato dall'art. 720 è un vero e proprio diritto potestativo del comproprietario, rispetto al quale le altre parti del giudizio versano in una condizione di mera soggezione, tale per cui, disposta la vendita dell’intero, questa andrebbe revocata, ove vi fosse domanda di assegnazione di uno dei comproprietari (Cass. civ., sez. II, 14 maggio 2008, n. 12119).

Il comproprietario non è tenuto a versare l’intero prezzo, ma solo la quota parte corrispondente al valore delle quote di cui ottiene il trasferimento in proprio favore. È comunque tenuto al versamento delle spese del giudizio di divisione in proporzione alla sua quota. In questi termini si esprime la giurisprudenza, la quale ha affermato che " Nei procedimenti di divisione giudiziale, le spese occorrenti allo scioglimento della comunione vanno poste a carico della massa, in quanto effettuate nel comune interesse dei condividenti, trovando, invece, applicazione il principio della soccombenza e la facoltà di disporre la compensazione soltanto con riferimento alle spese che siano conseguite ad eccessive pretese o inutili resistenze alla divisione" (Cass., sezII, 8 ottobre 2013, n. 22903).

vincdec10 pubblicato 25 giugno 2021

Capisco ma nel caso l'immobile sia stato segnalato in perizia come indivisibile, il proprietario potrebbe sempre giovarsi di tale facoltà?

inexecutivis pubblicato 30 giugno 2021

si

vincdec10 pubblicato 23 agosto 2021

L' istanza di assegnazione ai sensi dell'art 720cc,  può essere proposta anche se la quota del coniuge esecutato e ipotecata anche dall' agenzia delle entrate?

inexecutivis pubblicato 24 agosto 2021

Se i coniugi sono in regime di comuione dei beni l'art. 720 cc non trova applicazione atteso che oggetto di pignoramento e vendita è l'intero.

Se si tratta di una comunione ordinaria l'applicazione della norma non è ostacolata dalla presenza di iscrizioni ipotecarie.

vincdec10 pubblicato 27 agosto 2021

I coniugi hanno acquistato la comproprietà in regime di comunione ma ora si trovano in regime di separazione. In questo caso L'art720 cc è applicabile?

inexecutivis pubblicato 30 agosto 2021

Si certo, poichè la comunione legale si è sciolta, trasformandosi in una comunione ordinaria.

vincdec10 pubblicato 07 settembre 2021

Dunque se ho capito bene, l'immobile è stato periziato per 160.000 euro.

Nel caso in cui il coniuge comproprietario richieda l'assegnazione dell'intero ai sensi dell'art. 720 cc, per svincolare e intestarsi a suo favore la quota pignorata e ipotecata dal coniuge debitore, dovrebbe pagare 80.000 escluse le spese di procedura(compenso delegato, ctu ecc.) ??

Per la richiesta di cui all'art 720 cc è necesssario che l'immobile vada all'asta oppure può essere effettuata in qualsiasi momento?

inexecutivis pubblicato 09 settembre 2021

l'interpretazione è corretta.

Quanto al momento in cui può essere richiesta l'applicazione dell'art. 720 la dottrina è divisa. Taluni ritengono che possa essere avanzata in qualunque momento, ma solo nel giudizio di divisione disposto a norma dell'art. 600 cpc;

Altri ammettono che possa essere formulata anche prima.

vincdec10 pubblicato 09 settembre 2021

Ok. Capisco.

Credo non sia necessario il giudizio di divisione in quanto, come accennavo prima i coniugi ora sono in separazione dei beni.

Come bisognerà agire in questo caso? Andrebbe formulata apposita istanza a mezzo di avvocato al Giudice dell'esecuzione e poi quanto tempo bisognerà aspettare per una ordinanza di accoglimento?

inexecutivis pubblicato 12 settembre 2021

L'istanza ex art. 720 c.c. va formultata dal comproprietario con apposita istanza. Quanto ai tempi, è difficile fare previsioni.

vincdec10 pubblicato 04 novembre 2021

Ok. Ma l'istanza art 720 cc può essere formulata all'interno di una procedura esecutiva esattoriale oppure in caso anche di vendita in proprio del debitore ai sensi dell'art 52 bis dpr 602/73 ?

inexecutivis pubblicato 06 novembre 2021

si

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