Rispondiamo per primo ad Alessandro.
Per comprendere il da farsi occorre muovere dalla lettura del terzo e quarto comma dell’art. 560 c.p.c., a mente dei quali Il giudice dell'esecuzione dispone la liberazione dell'immobile pignorato senza oneri per l’aggiudicatario al più tardi quando provvede all'aggiudicazione.
Questo provvedimento è attuato dal custode secondo le disposizioni del giudice dell'esecuzione immobiliare anche successivamente alla pronuncia del decreto di trasferimento nell'interesse dell'aggiudicatario o dell'assegnatario se questi non lo esentano. A tal fine il giudice può anche avvalersi della forza pubblica e nominare ausiliari (ad esempio per sostituire la serratura).
Ricordiamo inoltre che ai sensi dell’art. 559 c.p.c., il debitore con il pignoramento è costituito “custode dei beni pignorati e di tutti gli accessori, comprese le pertinenze e i frutti senza diritto a compenso”. La medesima norma prevede che egli debba essere sostituito nella custodia, al più tardi, con l’ordinanza di vendita, a meno che il Giudice, “per la particolare natura” dei beni stessi, “ritenga che la sostituzione non abbia utilità”.
Occorre pertanto verificare quali sono le ragioni per le quali il debitore è stato mantenuto nella custodia, e chiedere eventualmente la nomina del custode che si occupi della liberazione dell’immobile, con una istanza depositata in cancelleria.
Questa è una prima possibilità attraverso la quale la disponibilità dell’immobile può essere conseguita. Il suo vantaggio è che di essa si occupa il custode con oneri a carico della procedura.
Gli inconvenienti sono che occorre attendere i tempi di adozione dell’ordine di liberazione, ed i tempi della sua attuazione, che dipendono dalla solerzia del custode.
Altra possibilità è quella di agire con una esecuzione per rilascio ai sensi degli artt. 605 e ss c.p.c., mettendo in esecuzione il decreto di trasferimento, che ai sensi dell’art. 586, ultimo comma c.p.c., costituisce titolo esecutivo per il rilascio. Questa procedura è a carico dell’aggiudicatario, ma le evita di attendere l’emissione dell’ordine di liberazione, poiché il titolo in forza del quale poter agire è, come detto, il decreto di trasferimento.
Quanto alla domanda di Annamaria, osserviamo che le norme di cui abbiamo appena detto sono state così modificate dal Decreto Legge 3 Maggio 2016 n. 59 convertito in Legge 30 Giugno 2016 n. 119 e si applicano anche alle procedure in corso. Infatti, mentre la norma che ha modificato il terzo comma dell’art. 560 non era previsto alcun regime transitorio, sicchè essa era immediatamente esecutiva, le modifiche di cui al quarto comma si sarebbero applicate anche agli ordini di liberazione disposti, nei procedimenti di esecuzione forzata per espropriazione immobiliare, successivamente al decorso del termine di 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione decreto a norma dell’art. 4, co. 4, d.l. 59/16” (quindi dal 2 agosto 2016); così recita l’art. 4 comma 1, lett. d) n. 1, del d.l. 59/16.
Ed allora, anche nel suo caso occorrerà in primo luogo verificare se il delegato è stato nominato anche custode del bene; in caso contrario è possibile richiedere al Giudice la nomina di un custode e l’adozione dell’ordine di liberazione, da eseguirsi a cura di questi.