Aggiudicazione ai tempi di Coronavirus

  • 3K Viste
  • Ultimo messaggio 23 ottobre 2020
tatianapopa pubblicato 21 marzo 2020

Buona sera. Il 17.02. abbiamo aggiudicato un'appartamento. Essendo a Milano dal 20 in poi è iniziato il periodo di emergenza. La banca ci ha datto ok per il mutuo prima dell'asta. Ci siamo incontrati per aggiornare i dati dopo l'aggiudicazione, hanno rifatto la richiesta del.mutuo, ma ancora non è stata fatta la.perizia. Non lo so perché ni parte la perizia, in questa emergenza non voglio insistere con nessuno che faccia un sopralluogo . Perché non vale la perizia del tribunale.

Adesso arriva il grande blocco fino al.15 aprile. Come si fa? Il consiglio ricevuto da parte dell' avvocato della procedura e questo: Dal 20 marzo. Buongiorno,

a noi risulta che, anche in questa situazione di emergenza sanitaria, gli istituti di credito stiano regolarmente emettendo le delibere di fido.

Pertanto, ciò che Le consigliamo è di richiedere alla Banca di fissare un appuntamento con il perito di propria fiducia presso l’immobile, da concordarsi altresì con il custode giudiziario Cordiali saluti.

Siamo molto preoccupati di tutta la situazione. E se per il fatto di una crisi non ci danno il.mutuo?? Abbiamo qualcosa di attenuato per la nostra situazione??? Grazie se riuscirà a darci una risposta.

Ordina per: Standard | Il più nuovo | Voti
kibux pubblicato 22 marzo 2020

Buongiorno, in data 20.01 mi sono aggiudicatario un immobile a Padova, vorrei sapere se vista l’attuale emergenza sanitaria e le relative conseguenze, è possibile chiedere l’annullamento della procedura è la contestuale restituzione della cauzione già versata del 10%?

inexecutivis pubblicato 23 marzo 2020

Rispondiamo a Tatianapopa osservando quanto segue.

Purtroppo l’Italia sta attraversando un momento storico di assoluta gravità, che incide anche sull’ordinario svolgimento dell’attività giurisdizionale.

Il decreto legge 8 marzo 2020, n. 11 pubblicato in pari data sulla sulla G.U. n. 60 aveva previsto, all’art. 1 comma primo, che “A decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto [e dunque dal 9 marzo] e sino al 22 marzo 2020 le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari, con le eccezioni indicate all’articolo 2, comma 2, lettera g), sono rinviate d’ufficio a data successiva al 22 marzo 2020”, aggiungendo al successivo comma 2 che fino al 22 marzo 2020 “sono sospesi i termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti indicati al comma 1, ferme le eccezioni richiamate”.

A 9 giorni di distanza, l’acuirsi dell’emergenza sanitaria ha determinato l’emanazione del d.l. 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” (pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 70 del 17 marzo 2020), che con l’art. 83 ha (sostanzialmente) prorogato al 15 aprile 2020 il rinvio d'ufficio delle udienze civili e penali, nonché la sospensione dei termini processuali (commi primo e secondo) prima fissata al 22 marzo dal d.l n. 11/2020 citato, disponendo che i capi degli uffici potranno adottare disposizioni che prevedano, tra l’altro, il rinvio delle udienze a data successiva al 30 giugno 2020.

Pertanto, i termini processuali sono ad oggi sospesi dal 9 marzo al 15 aprile, e dunque per 38 giorni.

A nostro giudizio per effetto di queste disposizioni i termini processuali soggiacciono ad un regime di sospensione non dissimile a quello determinato dalla l. 7 ottobre 1969, 742 che i termini processuali sospende durante il periodo feriale.

Depone in questa direzione sia il dato letterale della norma che la sua ratio, meglio esplicitata nella relazione illustrativa, laddove si afferma che essa ha lo scopo di determinare la “sospensione di tutti i termini per il compimento di qualsiasi attività processuale, ivi inclusi gli atti di impugnazione”.

Ciò chiarito occorre a questo punto verificare se anche il termine per il versamento del saldo prezzo debba essere ricompreso nel perimetro di applicazione di questa disciplina, e dunque sospeso. La domanda è, evidentemente, il precipitato di una questione interpretativa che sta a monte, e che attiene alla natura processuale o sostanziale del termine previsto per il versamento del saldo.

Sul tema entrambe le soluzioni prospettabili (e cioè quella che riconosce la sospensione e quella che all’opposto la esclude) sono suffragate da fondati argomenti.

A sostegno della tesi negativa milita la considerazione che i termini processuali sarebbero quelli fissati per le parti del processo, e tali non sono, secondo la giurisprudenza gli offerenti (Cass. civ., s.u., 11 aprile 2012, n. 5701); ergo, la disciplina della sospensione dei termini processuali ad essi non dovrebbe applicarsi.

In senso favorevole all’estensione dell’istituto in parola al termine per il versamento del saldo interviene invece l’osservazione secondo la quale detto termine ha natura processuale perché si colloca all’interno del processo esecutivo con riferimento ad un adempimento dal quale deriva il successivo svolgersi della procedura in una direzione piuttosto che in un’altra. Detto altrimenti, si tratterebbe di uno dei termini entro il quale deve essere compiuta un’attività tipica del processo esecutivo per espropriazione forzata il che giustifica la sottoposizione dello stesso alle regole dettate dalla legge 742/1969.

La giurisprudenza di legittimità ha fatto proprie queste ultime considerazioni, osservando che “Il termine per il versamento del prezzo da parte dell’aggiudicatario non ha funzione sostanziale (o essenzialmente tale), atteso che lo stesso si inserisce nel procedimento esecutivo, ma non lo conclude, per costituire il versamento del prezzo adempimento prodromico al trasferimento del bene, da cui la natura processuale del termine di cui si tratta, in quanto inteso a scandire il compimento di atti aventi natura processuale, diretti a concludere la fase del processo esecutivo” (Cass. civ., sez. I, 13 luglio 2012, n. 12004. Cass. civ., sez. III, 19 gennaio 1987, n. 420 si era invece occupata del caso, simile, relativo al termine per il deposito dell’offerta in aumento ex art. 584 c.p.c., pronunciandosi anche in tale occasione per l’applicabilità della disciplina della sospensione feriale dei termini).

Peralto, Cass. civ., 2 aprile 2014, n. 7708 pur ribadendo che “colui che presenta offerte nella vendita forzata non è una delle parti del processo esecutivo, se non dal momento in cui si manifesti un contrasto – ancorché non formalizzato in opposizione agli atti esecutivi – in cui egli sia coinvolto e per il quale sia richiesto l'intervento regolatore del giudice dell'esecuzione”, ha riconosciuto all’aggiudicatario la qualifica di parte processuale.

Se dunque il termine per il versamento del saldo prezzo sconta, secondo la giurisprudenza appena citata, la soggiacenza al regime della sospensione durante il periodo feriale, non v’è ragione di ritenere che ad esso non si applichi il periodo di sospensione introdotto, da ultimo, dall’art. 83, comma secondo, d.l. 17 marzo 2020, n. 18.

inexecutivis pubblicato 23 marzo 2020

Rispondiamo adesso a kibux osservando che l’emergenza sanitaria in atto non ha prodotto norme che consentono all’aggiudicatario di recedere dall’aggiudicazione, per cui il prezzo andrà versato, nel termine indicato, prorogato di 38 giorni come abbiamo spiegato nella risposta precedente.

Aggiungiamo tuttavia che l’art. 91 del Dl 18/2020 aggiunge all’art. 3 d.l. 6/2020 il comma 6-bis secondo il quale il rispetto delle misure prescritte dalla normativa emergenziale è valutato ai fini della non imputabilità di eventuali inadempimenti ai sensi degli artt. 1218 e 1223 c.c., ma si discute se questa norma valga anche per l’aggiudicatario. Essa, comunque, non legittima sic et sempliciter il recesso.

doro10 pubblicato 29 marzo 2020

Salve asta legale,

 

sono aggiudicatario di un unico lotto (laboratorio C3+posto auto C6), il termine del pagamento del quale e' di 16 aprile 2020. Secondo il curatore il termine del saldo prezzo non e' un termine processuale dunque non e' soggetto alla sospensione. Mentre su questo forum ho letto il vs. parere sulla proroga di 38 giorni. Quale la soluzione giusta  e che rimedi ho per godere la sospensione?

Inoltre non e' ancora chiaro il regime fiscale cui soggiace il trasferimento. Ho partecipato all’asta come titolare di una ditta individuale con partita IVA.

L’immobile aggiudicato proviene da un fallimento di una societa’, l’immobile e’ un bene strumentale di tale impresa dove ha svolto la sua attivita d’impresa e non risulta che abbia fatto dei lavori di ristrutturazione negli ultimi 5 anni. Secondo la valutazione del mio commercialista per quanto riguarda i fabbricati strumentali infatti, il regime naturale della loro cessione è quello dell’esenzione Iva ai sensi dell’art. 10, comma 1, n. 8-ter, D.P.R. 633/1972Pero' il curatore mi ha comunicato che i beni sono imponibili ad IVA con l'aliquota del 22%.  In questo caso se il cedente vuole avvalersi di tale opzione non determina obbligatoriamente apllicazione del reverse charge?

L'ultima domanda per quanto rigurda il liquidamento fallimentare sono dovute le spese condominiali per l'ultimo biennio da parte dell'agguidicatario? Se ritenete di si con chi insolido sarei obbliagato a liquidarle?

Grazie mille, aprezzero' molto la vostra celere risposta.

inexecutivis pubblicato 03 aprile 2020

È fatto notorio che il Paese sta attraversando un momento storico di assoluta gravità, che ha recentemente inciso in modo assai penetrante sull’ordinario svolgimento dell’attività giurisdizionale.

Invero il decreto legge 8 marzo 2020, n. 11 pubblicato in pari data sulla sulla G.U. n. 60 aveva previsto, all’art. 1 comma primo, che “A decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto [e dunque dal 9 marzo] e sino al 22 marzo 2020 le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari, con le eccezioni indicate all’articolo 2, comma 2, lettera g), sono rinviate d’ufficio a data successiva al 22 marzo 2020”, aggiungendo al successivo comma 2 che fino al 22 marzo 2020 “sono sospesi i termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti indicati al comma 1, ferme le eccezioni richiamate”.

A 9 giorni di distanza, l’acuirsi dell’emergenza sanitaria ha determinato l’emanazione del d.l. 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” (pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 70 del 17 marzo 2020), che con l’art. 83 ha (sostanzialmente) prorogato al 15 aprile 2020 il rinvio d'ufficio delle udienze civili e penali, nonché la sospensione dei termini processuali (commi primo e secondo) prima fissata al 22 marzo dal d.l n. 11/2020 citato, disponendo che i capi degli uffici potranno adottare disposizioni che prevedano, tra l’altro, il rinvio delle udienze a data successiva al 30 giugno 2020.

Pertanto, i termini processuali sono ad oggi sospesi dal 9 marzo al 15 aprile, e dunque per 38 giorni.

È allora necessario chiedersi se, e come, queste norme alterano il fisiologico divenire delle procedure esecutive.

A giudizio di questo Tribunale deve muoversi dalla premessa per cui i termini processuali soggiacciono, per effetto delle disposizioni emergenziali surrichiamtate, ad un regime di sospensione i cui effetti non sono dissimili, sebbene più ampi, di quelli determinati dalla l. 7 ottobre 1969, 742 (pur essendo radicalmente diversa la scaturigine delle norme) che i termini processuali sospende durante il periodo feriale.

Depone in questa direzione sia il dato letterale della norma (che al comma secondo, dopo aver previsto che “dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali”, ha poi specificato al successivo periodo che “si intendono pertanto sospesi, per la stessa durata, i termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari, per l’adozione di provvedimenti giudiziari e per il deposito della loro motivazione, per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, per le impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali”) che, soprattutto, la sua ratio, meglio esplicitata nella relazione illustrativa disegno di legge di conversione del d.l. n. 11/2020, laddove si afferma che essa ha lo scopo di determinare la “sospensione di tutti i termini per il compimento di qualsiasi attività processuale, ivi inclusi gli atti di impugnazione”, nonché nella relazione illustrativa del d.l. n. 18/2020, nella quale si rappresenta la necessità di rimediare al “fiorire di dubbi interpretativi e prassi applicative sostanzialmente elusive del contenuto della previsione o comunque non adeguatamente sensibili rispetto all’evidente dato teleologico della norma, costituito dalla duplice esigenza di sospendere tutte le attività processuali allo scopo di ridurre al minimo quelle forme di contatto personale che favoriscono il propagarsi dell’epidemia, da un lato, e di neutralizzare ogni effetto negativo che il massivo differimento delle attività processuali disposto al comma 1 avrebbe potuto dispiegare sulla tutela dei diritti per effetto del potenziale decorso dei termini processuali, dall’altro

Si tratta, in ogni caso e come è stato subito osservato dai primissimi commentatori, di “una sospensione sui generis, che, benché riferita testualmente ai soli termini processuali, comprende in concreto tutte le attività processuali tout court e quelle connesse, nel loro complesso”.

Ciò chiarito occorre a questo punto verificare se anche il termine per il versamento del saldo prezzo debba essere ricompreso nel perimetro di applicazione di questa disciplina, e dunque sospeso.

A nostro avviso la soluzione positiva si impone in primo luogo in ragione della portata ampia della norma, che non piò ritenersi limitata ai termini processuali strictu sensu intesi. Una interpretazione di questo tipo infatti, la renderebbe costituzionalmente illegittima, poiché se lo scopo è quello del contenimento della emergenza sanitaria in atto, sia i termini processuali che quelli che attengono comunque al procedimento pur non potendosi qualificare tali, pari sono, ed un trattamento differenziato non avrebbe ragion d’essere, così come non avrebbe ragion d’essere una distinzione che ponga al riparo i soli difensori e non anche ulteriori soggetti che partecipano alla procedura (ed è tale l’offerente).

Peraltro, non è neppure pacifico che il termine per il versamento del saldo prezzo non sia termine processuale. Sul tema, invero, entrambe le soluzioni prospettabili (e cioè quella che riconosce la sospensione e quella che all’opposto la esclude) sono suffragate da fondati argomenti.

A sostegno della tesi negativa milita la considerazione che i termini processuali sarebbero quelli fissati per le parti del processo, e tali non sono, secondo la giurisprudenza gli offerenti (Cass. civ., s.u., 11 aprile 2012, n. 5701; analogamente, Cass. civ., sez. III, 2 aprile 2014, n. 7708, secondo cui “colui che presenta offerte nella vendita forzata non è una delle parti del processo esecutivo, se non dal momento in cui si manifesti un contrasto – ancorché non formalizzato in opposizione agli atti esecutivi – in cui egli sia coinvolto e per il quale sia richiesto l'intervento regolatore del giudice dell'esecuzione”); ergo, la disciplina della sospensione dei termini processuali ad essi non dovrebbe applicarsi.

In senso favorevole all’estensione dell’istituto in parola al termine per il versamento del saldo interviene invece l’osservazione secondo la quale detto termine ha natura processuale perché si colloca all’interno del processo esecutivo con riferimento ad un adempimento dal quale deriva il successivo svolgersi della procedura in una direzione piuttosto che in un’altra. Detto altrimenti, si tratterebbe di uno dei termini entro il quale deve essere compiuta un’attività tipica del processo esecutivo per espropriazione forzata il che giustifica la sottoposizione dello stesso alle regole dettate dalla legge 742/1969.

La giurisprudenza di legittimità ha fatto proprie queste ultime considerazioni, osservando che “Il termine per il versamento del prezzo da parte dell’aggiudicatario non ha funzione sostanziale (o essenzialmente tale), atteso che lo stesso si inserisce nel procedimento esecutivo, ma non lo conclude, per costituire il versamento del prezzo adempimento prodromico al trasferimento del bene, da cui la natura processuale del termine di cui si tratta, in quanto inteso a scandire il compimento di atti aventi natura processuale, diretti a concludere la fase del processo esecutivo” (Cass. civ., sez. I, 13 luglio 2012, n. 12004. Cass. civ., sez. III, 19 gennaio 1987, n. 420 si era invece occupata del caso, simile, relativo al termine per il deposito dell’offerta in aumento ex art. 584 c.p.c., pronunciandosi anche in tale occasione per l’applicabilità della disciplina della sospensione feriale dei termini).

Se dunque il termine per il versamento del saldo prezzo sconta, secondo la giurisprudenza appena citata, la soggiacenza al regime della sospensione durante il periodo feriale (non pare superfluo ricordare, a questo proposito, che secondo la citata Cass. n. 7708/2014, proprio partendo dall’assunto per l’aggiudicatario è parte processuale, gli ha imposto l’onere di far valere il rimedio generale dell’aliud pro alio attraverso lo strumento della opposizione agli atti esecutivi, e dunque nel termine di cui all’art. 617 c.p.c.), non v’è ragione di ritenere che ad esso non si applichi il periodo di sospensione introdotto, da ultimo, dall’art. 83, comma secondo, d.l. 17 marzo 2020, n. 18.

Per quanto riguarda il regime IVA, ci sembra che il cuo caso determini l'applicazione del reverse.

Infine, quanto alle spese condominiali, osserviamo quanto segue.

L'art. 30 della legge 11.12.2012, n. 220 stabilisce che "I contributi per le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria nonché per le innovazioni sono prededucibili ai sensi dell'articolo 111 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, se divenute esigibili ai sensi dell'articolo 63, primo comma, delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, come sostituito dall'articolo 18 della presente legge, durante le procedure concorsuali".

Ora, se questo è vero, è altrettanto vero che ai sensi dell’art. 63 disp. att. c.c. "chi subentra nei diritti di un condomino è obbligato solidalmente con questo al pagamento dei contributi relativi all'anno in corso ed a quello precedente".

 

Dunque l’acquirente di un immobile in sede fallimentare è obbligato in solido con il venditore (id est la procedura fallimentare) al pagamento delle spese rientranti nella previsione di cui all’art. 63 citato.

 

diegomoccaldi pubblicato 23 giugno 2020

Salve, in data 11 febbraio mi sono aggiudicato un immobile per il quale ho versato il saldo prezzo il 4 maggio. Ad oggi 23 giugno, dopo quasi 2 mesi mi viene comunicato dal curatore che ancora non è stata neanche depositata la bozza del decreto presso la cancelleria del tribunale. È normale un simile ritardo? Cosa posso fare per velocizzare la pratica? Grazie.

inexecutivis pubblicato 25 giugno 2020

Per rispondere alla domanda formulata è necessario partire, a nostro avviso, dalla lettura dell'articolo 591 bis, penultimo comma, c.p.c., a mente del quale "avvenuto il versamento del prezzo con le modalità stabilite ai sensi degli articoli 574, 585 e 590, secondo comma, il professionista delegato predispone decreto di trasferimento e trasmette senza indugio al giudice dell'esecuzione il fascicolo".

Come si vede, il legislatore non ha individuato in termini precisi entro quanto tempo dal versamento del saldo prezzo deve essere emesso il decreto di trasferimento, prevedendo, con una formula più generica, che questo deve essere predisposto dal professionista delegato senza indugio, il che vuol dire che la bozza del decreto di trasferimento deve seguire al versamento del saldo in tempi brevissimi.

Ciò detto, le modalità attraverso le quali questa norma trova attuazione dei vari tribunali italiani sono assai variabili e dipendono essenzialmente dalla solerzia del professionista delegato, per cui non è possibile fornire risposte precise.

Quanto poi al tempo che intercorre tra il deposito della bozza del decreto di trasferimento, rileviamo che esso varia da tribunale a tribunale, in ragione del carico di lavoro, che è mediamente elevatissimo del singolo giudice dell’esecuzione. Si consideri, solo per avere una idea del come stanno le cose, che i magistrati italiani, pur essendo, secondo le stime del CEPEJ, (European Commission for the Efficiency of Justice) i più produttivi d’Europa, hanno il carico di lavoro più elevato rispetto ai loro colleghi degli altri Paesi dell’Unione.

Firmato il decreto, esso deve inoltre essere registrato e trascritto, come tutti i trasferimenti negoziali.

In questa fase viene in rilievo l’art. 13, comma 1 bis, d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro), a mente del quale “Per i decreti di trasferimento e gli atti da essi ricevuti, i cancellieri devono richiedere la registrazione entro sessanta giorni da quello in cui il provvedimento è stato emanato”, nonché l’art. 6, comma 2 D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 347 (testo unico delle disposizioni concernenti le imposta ipotecaria e catastale), in forza del quale i cancellieri, per gli atti e provvedimenti soggetti a trascrizione da essi ricevuti o ai quali essi hanno comunque partecipato, devono richiedere la formalità entro il termine di centoventi giorni dalla data dell'atto o del provvedimento ovvero della sua pubblicazione, se questa è prescritta.

Il suggerimento è pertanto quello di sollecitare il delegato al deposito della bozza del decreto.

diegomoccaldi pubblicato 27 giugno 2020

Grazie, 

nel mio caso l'asta è stata gestita da un associazione di Treviso A. P. E. T. "Associazione Professionale per le Esecuzioni della Provincia di Treviso".

Ho provato a chiedere informazioni in merito al ritardo al notaio delegato, ma sono stato rimbalzato nuovamente all'A.P.E.T..

A tal proposito vorrei chiedere se la responsabilità della stesura e dell'inoltro della bozza è in capo al notaio delegato. E se così fosse, in che modo bisogna sollecitarlo?

In tutto ciò che ruolo ha L'APET? 

GRAZIE. 

inexecutivis pubblicato 01 luglio 2020

Probabilmente l'APET non ha nessun ruolo particolare (salvo che non sia diversamente stabilito nell'ordinanza di vendita) nel senso che queste associazioni nonrmalmente vengono costituite al solo fine di attribuire agli associati maggiori possibilità di essere delegati dal giudice dell'esecuzione a norma dell'art. 591 bis cpc.

Conseguentemente la responsabilità relativa alla tempestiva esecuzione degli adempimenti delegati pertiene integralmente al notaio delegato.

Per una sua formale sollecitazione suggeriamo di inoltrargli una PEC oppure una raccomandata A.R.

gius48 pubblicato 22 ottobre 2020

Buona sera. Il 17.02. abbiamo aggiudicato un'appartamento. Essendo a Milano dal 20 in poi è iniziato il periodo di emergenza. La banca ci ha datto ok per il mutuo prima dell'asta. Ci siamo incontrati per aggiornare i dati dopo l'aggiudicazione, hanno rifatto la richiesta del.mutuo, ma ancora non è stata fatta la.perizia. Non lo so perché ni parte la perizia, in questa emergenza non voglio insistere con nessuno che faccia un sopralluogo . Perché non vale la perizia del tribunale. Adesso arriva il grande blocco fino al.15 aprile. Come si fa? Il consiglio ricevuto da parte dell' avvocato della procedura e questo: Dal 20 marzo. Buongiorno, a noi risulta che, anche in questa situazione di emergenza sanitaria, gli istituti di credito stiano regolarmente emettendo le delibere di fido. Pertanto, ciò che Le consigliamo è di richiedere alla Banca di fissare un appuntamento con il perito di propria fiducia presso l’immobile, da concordarsi altresì con il custode giudiziario Cordiali saluti. Siamo molto preoccupati di tutta la situazione. E se per il fatto di una crisi non ci danno il.mutuo?? Abbiamo qualcosa di attenuato per la nostra situazione??? Grazie se riuscirà a darci una risposta.

Buongiorno, scusi se la disturbo, ma sarebbe utilissimo per la community sapere come si è conclusa la vicenda. Potrebeb essere spunto per altri eventi simili .. spernado sempre che non avvenga un nuovo forzato lockdown ovviamente

La ringrazio infinitamente

gius48 pubblicato 22 ottobre 2020

Buona sera. Il 17.02. abbiamo aggiudicato un'appartamento. Essendo a Milano dal 20 in poi è iniziato il periodo di emergenza. La banca ci ha datto ok per il mutuo prima dell'asta. Ci siamo incontrati per aggiornare i dati dopo l'aggiudicazione, hanno rifatto la richiesta del.mutuo, ma ancora non è stata fatta la.perizia. Non lo so perché ni parte la perizia, in questa emergenza non voglio insistere con nessuno che faccia un sopralluogo . Perché non vale la perizia del tribunale. Adesso arriva il grande blocco fino al.15 aprile. Come si fa? Il consiglio ricevuto da parte dell' avvocato della procedura e questo: Dal 20 marzo. Buongiorno, a noi risulta che, anche in questa situazione di emergenza sanitaria, gli istituti di credito stiano regolarmente emettendo le delibere di fido. Pertanto, ciò che Le consigliamo è di richiedere alla Banca di fissare un appuntamento con il perito di propria fiducia presso l’immobile, da concordarsi altresì con il custode giudiziario Cordiali saluti. Siamo molto preoccupati di tutta la situazione. E se per il fatto di una crisi non ci danno il.mutuo?? Abbiamo qualcosa di attenuato per la nostra situazione??? Grazie se riuscirà a darci una risposta.

Buongiorno, scusi se la disturbo, ma sarebbe utilissimo per la community sapere come si è conclusa la vicenda. Potrebeb essere spunto per altri eventi simili .. spernado sempre che non avvenga un nuovo forzato lockdown ovviamente

La ringrazio infinitamente

inexecutivis pubblicato 23 ottobre 2020

Siamo curiosi anche noi

Close