inexecutivis
pubblicato
02 agosto 2021
Rispondiamo all’interrogativo formulato premettendo che in giurisprudenza è consolidato il principio in forza del quale Il rapporto che nasce dal contratto di locazione e che si instaura tra locatore e conduttore ha natura personale, con la conseguenza che chiunque abbia la disponibilità di fatto del bene, in base a titolo non contrario a norme di ordine pubblico, può validamente concederlo in locazione, onde la relativa legittimazione è riconoscibile anche in capo al detentore, a meno che la detenzione non sia stata acquistata illecitamente. Ne consegue la validità ed efficacia della locazione stipulata dal condomino di un bene comune del quale abbia la detenzione esclusiva. (Sez. 3, Sentenza n. 15443 del 14/07/2011, Rv. 618635 - 01).
Recentemente è stato altresì precisato che “Salvo il caso in cui ne abbia acquisito illecitamente la detenzione, la mancata disponibilità (giuridica o di fatto) del bene da parte del locatore integra un difetto di legittimazione alla stipula del contratto di locazione, dal quale discende non già la nullità, ma la mera inefficacia del contratto medesimo, nei soli rapporti con l'effettivo legittimato” (Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 15292 del 05/06/2019, Rv. 654308 - 01)
Da queste premesse giurisprudenziali è facile a nostro avviso trarre la conseguenza per cui ferma restando la validità del contratto stipulato tra locatore e conduttore, esso non può essere opposto al vero proprietario (estraneo al rapporto), a meno che costui con un proprio comportamento non abbia dato causa ad un legittimo affidamento del conduttore.
Se così non fosse, chiunque, per quanto non legittimato o legittimato in forza di una situazione giuridica suscettibile di caducazione, potrebbe concedere in locazione un bene e così vincolare il legittimato effettivo.
Riteniamo dunque che il conduttore sia tenuto a restituire il bene poichè la locazione non è opponibile al custode.