508 cpc

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Michele8927 pubblicato 09 marzo 2021

Buongiorno,

Vi espongo il mia caso.

Tra aggiudicatario e creditore fondiario interviene un accordo ex art. 508 cpc.

La procedura si chiude con il riparto della sola cauzione, ma l'aggiudicatario non paga quanto pattuito.

Come posso muovermi per recuperare l'importo nei confronti dell'aggiudicatario?

Inoltre, il debitore esecutato rimane obbligato solo per la differenza non recuperata nella procedura esecutiva o rimane obbligata in solido con l'aggiudicatario anche per il saldo prezzo non versato?

Grazie

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inexecutivis pubblicato 10 marzo 2021

Per rispondere all’interrogativo occorre muovere dal presupposto per cui “in tema di esecuzione forzata, il provvedimento che chiude il procedimento esecutivo, pur non avendo, per la mancanza di contenuto decisorio, efficacia di giudicato, è, tuttavia, caratterizzato da una definitività insita nella chiusura di un procedimento esplicato col rispetto delle forme atte a salvaguardare gli interessi delle parti ed incompatibile con qualsiasi sua revocabilità, in presenza di un sistema di garanzie di legalità per la soluzione di eventuali contrasti, all'interno del processo esecutivo” (Cass. Sez. 3 - ,  n. 12127 del 22/06/2020. Sulla scorta di questo principio la Corte ha affermato che  il soggetto espropriato non può esperire, dopo la chiusura del procedimento di esecuzione forzata e sul presupposto dell'illegittimità per motivi sostanziali dell'esecuzione forzata, l'azione di ripetizione di indebito contro il creditore per ottenere la restituzione di quanto costui abbia riscosso; negli stessi termini Cass. Sez. 3  n. 20994 del 23/08/2018 e Cass. Sez. 3 n. 17371 del 18/08/2011).

Applicando questi concetti al caso prospettato, riteniamo che, chiusa la procedura, ogni azione che poteva in quella sede essere fatta valere resta preclusa in via definitiva.

vincdec10 pubblicato 13 marzo 2021

Salve sempre in riferimento alla procedura soprammenizionata, di accordo  tra aggiudicatario e creditore fondiario ex art. 508 cpc. questa può relizzarsi solo quando sia interventuo un solo creditore nel procedimento esecutivo? Oppure anche in presenza di più creditori?

inexecutivis pubblicato 17 marzo 2021

l'accordo può realizzarsi anche se vi sono creditori intervenuti, i quali tuttavia non possono essere pregiudicati, per cui quanto loro dovuto in esecuzione di un ipotetico piano di riparto deve esserecomunque corrisposto.

vincdec10 pubblicato 22 marzo 2021

E quindi cosa potrebbero fare nella pratica? proporre ricorso con opposizione al piano di riparto nei confronti dell'aggiudicatario?

 

 

 

inexecutivis pubblicato 25 marzo 2021

Nella pratica potrebbero impugnare il prvvedimento con cui il giudice determina l'importo che l'aggiudicatario deve versare.

vincdec10 pubblicato 03 aprile 2021

Capisco ma se l'aggiudicatario e il creditore fossero riconducibili alla stessa persona,tale impugnazione da parte degli altri creditori potrebbe aver sempre e comunque luogo?

inexecutivis pubblicato 04 aprile 2021

certamente

vincdec10 pubblicato 03 maggio 2021

Anche Se l'aggiudicatario fosse una Reoco di orgine bancaria ed operasse per conto del creditore bancario ipotecario?

inexecutivis pubblicato 07 maggio 2021

esatto, non cambierebbe nulla

vincdec10 pubblicato 16 gennaio 2022

Buonasera.

L'accordo di cui all'art 508 cpc nel caso venga stipulato tra lo stesso creditore (banca con ipoteca di I grado ) corrispondente anche  all'aggiudicatario (cessionario del credito, società ad esso collegata) può avere luogo anche in pre asta (ciòè al di fuori della data di fisssazione della vendita  astale)?

robertomartignone pubblicato 16 gennaio 2022

Non cambia alcunchè .

inexecutivis pubblicato 19 gennaio 2022

Si, certamente. Non è necessario che esso si perfezioni dopo l'aggiudicazione. Anzi, nella prassi è normale che questo tipo di accordi preceda la vendita.

vincdec10 pubblicato 19 gennaio 2022

Capisco. Ma la società bancaria un volta subentrata nel mutuo con tale accordo potrebbe decidere di non ricorrere alla vendita giudiziaria ? Magari decidendo di porre il bene immobile in vendita con modalità alternative?

robertomartignone pubblicato 20 gennaio 2022

Potrebbe , ma difficilmente lo farà , nel dubbio provi a chiedere .

inexecutivis pubblicato 20 gennaio 2022

Non riusciamo a comprendere la domanda.

vincdec10 pubblicato 20 gennaio 2022

Mi chiedevo se la società bancaria (in particolare se fosse anche una reoco) una volta che si sia accollata il mutuo (art 508cpc) potrebbe decidere di non ricorrere alla vendita giudiziaria ? Optando per vendite alternative?

robertomartignone pubblicato 21 gennaio 2022

 Dipende dalla banca se ne ha l ' interesse o meno , in linea di principio può fatro , vedasi Unicredit e Intesa , dipende dalla convenienza .

vincdec10 pubblicato 22 gennaio 2022

E sulla base di quale norma di legge potrebbe farlo?

robertomartignone pubblicato 22 gennaio 2022

La banca come creditore procedente può chiedere l ' assegnazione del bene  : art . 588 cpc .

 

inexecutivis pubblicato 22 gennaio 2022

Ora la domanda è chiara e ci consente di dire che la banca se vuole realizzare il credito non può che agire esecutivamente sul bene, non avendo altri strumenti per procedere alla vendita dello stesso in proprio,

vincdec10 pubblicato 27 marzo 2022

Buongiorno.

La domanda è la seguente:

- il creditore bancario (cessionario spv) potrebbe in alternativa all'esecuzione forzata, chiudere lui personalmente la posizione debitoria (con una rinuncia agli atti) ed in cambio richiedere all'esecutato il trasferimento a suo favore del bene immobile, al fine di rivenderlo ad un prezzo piu conveniente  nel libero mercato?

robertomartignone pubblicato 28 marzo 2022

Potrebbe ma se è stata instaurata un esecuzione , non credo torni indietro . Forse si sta confondendo il tipo di rapporto tra esecutato e creditore .

inexecutivis pubblicato 01 aprile 2022

Non vi sono ostacoli alla praticabilità della soluzione ipotizzata. Il tutto si dovrebbe consacrare in una transazione che prevede un trasferimento immobiliare legato ad una rinuncia ex art. 629 c.p.c.

vincdec10 pubblicato 30 aprile 2022

Molto bene, ma tale procedura potrebbe essere applicata anche nel caso in cui vi siano altri creditori  ipotecari di grado inferiore ?

 

inexecutivis pubblicato 02 maggio 2022

Se vi sono altri creditori ipotecari le ipoteche resteranno.

vincdec10 pubblicato 04 maggio 2022

I creditori di grado inferiore potrebbero impugnare un siffatto accordo transattivo tra spv ed ex mutuatario debitore? Chiarisco che la spv ha un ipoteca fondiaria di 1 grado sull'immobile?

robertomartignone pubblicato 05 maggio 2022

Pure gli altri  creditori devono fare rinuncia ed essere soddisfatti ...altrimenti non è possibile fare l 'accordo nè tantomeno rinuncia ex art.629 

inexecutivis pubblicato 08 maggio 2022

da quanto abbiamo capito si tratterebbe di un accordo da stiulare ad esecuzione non ancora iniziata. Se così fosse, non è necessario che gli altri creditori ipotecari intervengano, per perfezionare l'accordo, ma è chiaroche in qusto caso le loro ipoteche non potranno essere cancellate. Si tratterà, insomma, di un accordo sì valido, ma inidoneo a pregiudicare le altre ipoteche.

vincdec10 pubblicato 27 agosto 2022

La transazione è stata comunque effettuata tra una società (che ha assunto la rappresentanza indiretta gestoria degli interessi dei creditori in forza dell'art 2031c.c.).

Pertanto il debitore ha rinunciato alla proprietà a favore della suddetta società in cambio di una parziale ripartizione a suo favore del ricavato della vendita da condividere con gli altri creditori in base alle leggittime cause di prelazione.

E' una soluzione sui generis.

Ora il bene verra posto in vendita sul libero mercato,in quanto la proprietà dell'immobile è passata indirettamente ai creditori.

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