508 cpc

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  • Ultimo messaggio 27 agosto 2022
Michele8927 pubblicato 09 marzo 2021

Buongiorno,

Vi espongo il mia caso.

Tra aggiudicatario e creditore fondiario interviene un accordo ex art. 508 cpc.

La procedura si chiude con il riparto della sola cauzione, ma l'aggiudicatario non paga quanto pattuito.

Come posso muovermi per recuperare l'importo nei confronti dell'aggiudicatario?

Inoltre, il debitore esecutato rimane obbligato solo per la differenza non recuperata nella procedura esecutiva o rimane obbligata in solido con l'aggiudicatario anche per il saldo prezzo non versato?

Grazie

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vincdec10 pubblicato 27 agosto 2022

La transazione è stata comunque effettuata tra una società (che ha assunto la rappresentanza indiretta gestoria degli interessi dei creditori in forza dell'art 2031c.c.).

Pertanto il debitore ha rinunciato alla proprietà a favore della suddetta società in cambio di una parziale ripartizione a suo favore del ricavato della vendita da condividere con gli altri creditori in base alle leggittime cause di prelazione.

E' una soluzione sui generis.

Ora il bene verra posto in vendita sul libero mercato,in quanto la proprietà dell'immobile è passata indirettamente ai creditori.

inexecutivis pubblicato 08 maggio 2022

da quanto abbiamo capito si tratterebbe di un accordo da stiulare ad esecuzione non ancora iniziata. Se così fosse, non è necessario che gli altri creditori ipotecari intervengano, per perfezionare l'accordo, ma è chiaroche in qusto caso le loro ipoteche non potranno essere cancellate. Si tratterà, insomma, di un accordo sì valido, ma inidoneo a pregiudicare le altre ipoteche.

robertomartignone pubblicato 05 maggio 2022

Pure gli altri  creditori devono fare rinuncia ed essere soddisfatti ...altrimenti non è possibile fare l 'accordo nè tantomeno rinuncia ex art.629 

vincdec10 pubblicato 04 maggio 2022

I creditori di grado inferiore potrebbero impugnare un siffatto accordo transattivo tra spv ed ex mutuatario debitore? Chiarisco che la spv ha un ipoteca fondiaria di 1 grado sull'immobile?

inexecutivis pubblicato 02 maggio 2022

Se vi sono altri creditori ipotecari le ipoteche resteranno.

vincdec10 pubblicato 30 aprile 2022

Molto bene, ma tale procedura potrebbe essere applicata anche nel caso in cui vi siano altri creditori  ipotecari di grado inferiore ?

 

inexecutivis pubblicato 01 aprile 2022

Non vi sono ostacoli alla praticabilità della soluzione ipotizzata. Il tutto si dovrebbe consacrare in una transazione che prevede un trasferimento immobiliare legato ad una rinuncia ex art. 629 c.p.c.

robertomartignone pubblicato 28 marzo 2022

Potrebbe ma se è stata instaurata un esecuzione , non credo torni indietro . Forse si sta confondendo il tipo di rapporto tra esecutato e creditore .

vincdec10 pubblicato 27 marzo 2022

Buongiorno.

La domanda è la seguente:

- il creditore bancario (cessionario spv) potrebbe in alternativa all'esecuzione forzata, chiudere lui personalmente la posizione debitoria (con una rinuncia agli atti) ed in cambio richiedere all'esecutato il trasferimento a suo favore del bene immobile, al fine di rivenderlo ad un prezzo piu conveniente  nel libero mercato?

inexecutivis pubblicato 22 gennaio 2022

Ora la domanda è chiara e ci consente di dire che la banca se vuole realizzare il credito non può che agire esecutivamente sul bene, non avendo altri strumenti per procedere alla vendita dello stesso in proprio,

robertomartignone pubblicato 22 gennaio 2022

La banca come creditore procedente può chiedere l ' assegnazione del bene  : art . 588 cpc .

 

vincdec10 pubblicato 22 gennaio 2022

E sulla base di quale norma di legge potrebbe farlo?

robertomartignone pubblicato 21 gennaio 2022

 Dipende dalla banca se ne ha l ' interesse o meno , in linea di principio può fatro , vedasi Unicredit e Intesa , dipende dalla convenienza .

vincdec10 pubblicato 20 gennaio 2022

Mi chiedevo se la società bancaria (in particolare se fosse anche una reoco) una volta che si sia accollata il mutuo (art 508cpc) potrebbe decidere di non ricorrere alla vendita giudiziaria ? Optando per vendite alternative?

inexecutivis pubblicato 20 gennaio 2022

Non riusciamo a comprendere la domanda.

robertomartignone pubblicato 20 gennaio 2022

Potrebbe , ma difficilmente lo farà , nel dubbio provi a chiedere .

vincdec10 pubblicato 19 gennaio 2022

Capisco. Ma la società bancaria un volta subentrata nel mutuo con tale accordo potrebbe decidere di non ricorrere alla vendita giudiziaria ? Magari decidendo di porre il bene immobile in vendita con modalità alternative?

inexecutivis pubblicato 19 gennaio 2022

Si, certamente. Non è necessario che esso si perfezioni dopo l'aggiudicazione. Anzi, nella prassi è normale che questo tipo di accordi preceda la vendita.

robertomartignone pubblicato 16 gennaio 2022

Non cambia alcunchè .

vincdec10 pubblicato 16 gennaio 2022

Buonasera.

L'accordo di cui all'art 508 cpc nel caso venga stipulato tra lo stesso creditore (banca con ipoteca di I grado ) corrispondente anche  all'aggiudicatario (cessionario del credito, società ad esso collegata) può avere luogo anche in pre asta (ciòè al di fuori della data di fisssazione della vendita  astale)?

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