Vorrei comprare, ma il custode non mi fa visitare l'immobile

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  • Ultimo messaggio 12 febbraio 2018
wlitalia2018 pubblicato 06 febbraio 2018

Salve, intenzionato ad una casa di un asta immobiliare, circa 40 giorni prima dell'asta, mando un email con richiesta di visita e documento allegato al custode giudiziario come indicato nell'avviso di vendita. Dopo un mese non ricevendo risposta ed essendo l'asta tra una decina di giorni, contatto al telefono il custode per chiarimenti. Quest'ultino mi dice che non è in grado di farmi vedere l'immobile, perchè il debitore non gli fissa mai un appuntamento e che è una casistica non rara in vendite come queste, per cui se voglio posso fare una offerta basandomi sulla perizia. Aggiunge che ha chiesto al giudice la liberazione dell'immobile, cosa che però esclude che avverrà entro la data dell'asta ormai vicina.

Io non sono del settore, per cui potrei sbagliarmi, ma a me una cosa del genere pare un controsenso, ma è possibile che la procedura non preveda gli strumenti per permettere la visita di eventuali compratori?  come la liberazione in tempo utile del bene dal debitore che pone ostacoli alla visita dell'immobile? è normale che in 40 giorni non si riesce a porre rimedio a una cosa del genere? vorrei insomma capire!!!

Grazie a chi mi illuminerà!!!

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inexecutivis pubblicato 09 febbraio 2018

A nostro avviso l’analisi della problematica deve partire dalla lettura dell’art. 560 comma quinto c.p.c., ai sensi del quale “Il giudice, con l'ordinanza di cui al terzo comma dell'articolo 569,[e cioè con l’ordinanza di vendita] stabilisce le modalità con cui il custode deve adoperarsi affinché gli interessati a presentare offerta di acquisto esaminino i beni in vendita”.

Non è previsto che l’occupante dell’immobile pignorato possa impedire l’esercizio del diritto di visita dell’immobile da parte dell’interessato, né che l’esercizio del diritto di visita sia subordinato al suo consenso.

La visita dell’immobile è funzionale allo svolgimento di una attività giurisdizionale, e dunque non può essere impedita.

La previsione, introdotta nel corpo dell’art. 560 c.p.c. dalla legge n. 80/2005 è figlia dell’idea per la quale la vendita forzata sarebbe stata tanto più efficiente quanto più avrebbe avuto la capacità di porsi sullo stesso piano delle vendite che si svolgono sul libero mercato. Sotto questo profilo, dunque, si è considerato che nelle vendite esecutive non l’acquisto non potesse avvenire “a scatola chiusa”, poiché questo le avrebbe fortemente disincentivate.

La norma, pertanto, da un lato ha riconosciuto al potenziale acquirente un vero e proprio diritto di visita, e dall’altro ha imposto al custode il compito di adoperarsi affinché questo diritto possa essere esplicato.

Sulla scorta di questi elementi possiamo affermare che il comportamento del custode è illegittimo, e va segnalato al Giudice dell’esecuzione, il quale potrà valutare la revoca dell’incarico.

Aggiungiamo che la condotta serbata dal custode potrebbe inquadrarsi, a nostro avviso, nella fattispecie penale di cui all’art. 388, comma quinto, c.p., a mente del quale Il custode di una cosa sottoposta a pignoramento ovvero a sequestro giudiziario o conservativo che indebitamente rifiuta, omette o ritarda un atto dell'ufficio è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a cinquecentosedici euro”.

wlitalia2018 pubblicato 09 febbraio 2018

Grazie della risposta, saprò come comportarmi se mi dovesse succedere un altra volta questa cosa. Ormai questa asta è andata così, tutto fa scuola di vita.

 

inexecutivis pubblicato 12 febbraio 2018

grazie a lei

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