Facciamo un attimo di chiarezza.
La nomina del custode, o meglio la sostituzione del debitore nella custodia dell’immobile (si ricordi che ai sensi dell’art. 559, comma primo, c.p.c. con il pignoramento il debitore diviene custode della cosa pignorata) deve avvenire, al più tardi, con la pronuncia dell’ordinanza di vendita.
Nella sua domanda lei forse intendeva riferirsi all’ordine di liberazione, che in effetti deve essere emesso, al più tardi, al momento dell’aggiudicazione (ai sensi dell’art. 560, comma terzo, c.p.c.).
Fatta questa premessa, il contenuto del nuovo art. 560, commi terzo e quarto c.p.c., è chiaro, e lo riportiamo testualmente:
Il giudice dell'esecuzione dispone, con provvedimento impugnabile per opposizione ai sensi dell’art. 617, la liberazione dell'immobile pignorato senza oneri per l’aggiudicatario o l’assegnatario o l’acquirente, quando non ritiene di autorizzare il debitore a continuare ad abitare lo stesso, o parte dello stesso, ovvero quando revoca l’autorizzazione, se concessa in precedenza, ovvero quando provvede all'aggiudicazione o all'assegnazione dell'immobile. Per il terzo che vanta la titolarità di un diritto di godimento di un bene opponibile alla procedura il termine per l’opposizione decorre dal giorno in cui si è perfezionata nei confronti del terzo la notificazione del provvedimento15.
Il provvedimento è attuato dal custode secondo le disposizioni del giudice dell'esecuzione immobiliare, senza l'osservanza delle formalità di cui agli articoli 605 e seguenti, anche successivamente alla pronuncia del decreto di trasferimento nell'interesse dell'aggiudicatario o dell'assegnatario se questi non lo esentano. Per l'attuazione dell'ordine il giudice può avvalersi della forza pubblica e nominare ausiliari ai sensi dell'articolo 6816.
Ai sensi dell’art. art. 4 comma 1, lett. d) n. 1, del d.l. 59/16. La disposizione si applica agli ordini di liberazione disposti, nei procedimenti di esecuzione forzata per espropriazione immobiliare, successivamente al decorso del termine di 30 giorni dalla data di entrata in vigore delle legge di conversione decreto a norma dell’art. 4, co. 4, d.l. 59/16 ( quindi dal 2 agosto 2016).
Dunque, se dovessero chiederle i costi di esecuzione di un ordine di liberazione emesso successivamente alla data sopra indicata, potrà semplicemente rifiutarsi di pagare.