Buonasera, se visito un immobile occupato avrò un contatto anche con gli occupanti? oppure andranno in un luogo a parte, in modo tale da non interfacciarsi con l'interessato durante la visita
Buonasera, se visito un immobile occupato avrò un contatto anche con gli occupanti? oppure andranno in un luogo a parte, in modo tale da non interfacciarsi con l'interessato durante la visita
Per rispondere all’interrogativo formulato occorre muovere dalla lettura dei commi 4 e 5 e 6, primo capoverso, dell’art. 560 c.p.c. il quali dispongono quanto segue:
“Il debitore, deve consentire, in accordo con il custode, che l'immobile sia visitato da potenziali acquirenti.
Le modalità del diritto di visita sono contemplate e stabilite nell'ordinanza di cui all'articolo 569.
Il giudice ordina, sentito il custode ed il debitore, la liberazione dell'immobile pignorato per lui ed il suo nucleo familiare, qualora sia ostacolato il diritto di visita di potenziali acquirenti, quando l'immobile non sia adeguatamente tutelato e mantenuto in uno stato di buona conservazione, per colpa o dolo del debitore e dei membri del suo nucleo familiare, quando il debitore viola gli altri obblighi che la legge pone a suo carico, ovvero quando l'immobile non è abitato dal debitore e dal suo nucleo familiare”.
Come emerge dalla lettura di queste norme le modalità di esercizio del diritto di visita devono essere disciplinate dal giudice dell’esecuzione con l’ordinanza di vendita.
La presenza o l’assenza del debitore dipende dunque da quanto è stato stabilito. In ogni caso il debitore che abita l’immobile non può ostacolare o impedire che l’immobile sia visitato, pena l’anticipata perdita di disponibilità del cespite pignorato.
Grazie per l'iperesaustiva risposta.
grazie a lei!