Visita dell'immobile entro 15 giorni dalla richiesta ex art. 560 cpc

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  • Ultimo messaggio 08 marzo 2018
luca5988 pubblicato 27 febbraio 2018

Buongiorno,

sto seguendo un'asta per un immobile che si terrà verso metà aprile e ho fatto la richiesta per la visita attraverso il portale dell'ISVEG in data 01.02.2018.

Poichè trascorse alcune settimane non ho avuto risposta ho contattato telefoniamente l'ISVEG per avere notizie, ma mi è stato risposto che non possono farmi vedere l'immobile perchè "solitamente le visite vengono concesse da 30 a 20 giorni prima dell'asta" e che "devono dare priorità alle aste che si terranno prima".

L'istituto di credito che mi segue ha bisogno però di più tempo per istruire la pratica, nella quale dev'essere indicato necessariamente l'importo che andrò a offire, ma che non sono in grado di decidere senza aver prima visitato l'immobile e aver capito di quanti e quali interventi necessita.

Pertanto in base ai tempi che mi ha comunicato l'ISVEG non sarò in grado di partecipare all'asta.

Poichè ai sensi dell'art. 560 cpc "Gli interessati a presentare l'offerta di acquisto hanno diritto di esaminare i beni in vendita entro quindici giorni dalla richiesta", mi chiedevo se c'era qualcosa che potevo fare per convincere il custode a farmi visitare l'immobile in tempi brevi e quale sia la strada migliore da seguire per la tutela dei miei diritti.

Mi chiedevo anche se il custode è in qualche modo sanzionabile per questo suo ritardo.

Ringrazio in anticipo e porgo cordiali saluti

Luca

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inexecutivis pubblicato 04 marzo 2018

La risposta alla domanda formulata richiede una premessa normativa, in parte contenuta nel quesito posto dal lettore.

Ai sensi dell’art. 560 comma quinto c.p.c. “Il giudice, con l'ordinanza di cui al terzo comma dell'articolo 569,[e cioè con l’ordinanza di vendita] stabilisce le modalità con cui il custode deve adoperarsi affinché gli interessati a presentare offerta di acquisto esaminino i beni in vendita”. Questa previsione è stata inserita nell’art. 560 dall’art. 2, comma 3 let. 21 del d.l. 14.3.2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14.5.2005, n. 80.

L’ultimo comma dell’art. 560 c.p.c. (modificato dall’ art. 4, comma 1, lett. d) n. 2 del d.l. 3.5.2016, n. 59) prescrive inoltre che “Gli interessati a presentare l'offerta di acquisto hanno diritto di esaminare i beni in vendita entro quindici giorni dalla richiesta. La richiesta è formulata mediante il portale delle vendite pubbliche e non può essere resa nota a persona diversa dal custode. La disamina dei beni si svolge con modalità idonee a garantire la riservatezza dell’identità degli interessati e ad impedire che essi abbiano contatti tra loro” (questa previsione diventerà obbligatoria decorsi 90 giorni dalla data di pubblicazione in gazzetta ufficiale del decreto ministeriale che ha accertato la piena funzionalità del portale delle vendite pubbliche. Trattasi del D.M. 5.12.2017, pubblicato sulla G.U., serie generale, n. 7 del 10.1.2018, sicché l’utilizzo del portale sarà obbligatorio dal 10 aprile 2018).

Sulla scorta di questi elementi, riteniamo che, allo stato, il comportamento del custode non sembra illegittimo, poiché la previsione di cui abbiamo appena detto, e che fissa il termine entro il quale la richiesta di visita deve essere evasa, non è ancora entrata in vigore.

luca5988 pubblicato 07 marzo 2018

Vi ringrazio della risposta e del vostro tempo.

Cordiali saluti

Luca

inexecutivis pubblicato 08 marzo 2018

grazie a lei

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