Visita acquirenti dell'immobile

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  • Ultimo messaggio 09 settembre 2018
gaetano.signore pubblicato 06 settembre 2018

Buona sera. Il custode può avvalersi della forza pubblica per permettere agli acquirenti la visita dell'appartamento occupato dal proprietario che nega l'accesso? In caso di risposta affermativa, la modalità di accesso è uguale a quella di esecuzione di un'ordinanza di liberazione immediata dell'immobile? Quindi chiamare Fabbri, ambulanza e servizi sociali.. Grazie

inexecutivis pubblicato 09 settembre 2018

 Non è previsto che l’occupante dell’immobile pignorato possa impedire l’esercizio del diritto di visita dell’immobile da parte dell’interessato, né che l’esercizio del diritto di visita sia subordinato al suo consenso.

La visita dell’immobile è funzionale allo svolgimento di una attività giurisdizionale, e dunque non può essere impedita.

Ai sensi dell’art. 560, ultimo comma, c.p.c. nel testo integrato dall’art. 4, comma 1, lett. d) n. 2 del d.l. 3.5.2016, n. 59 Il giudice, con l'ordinanza di cui al terzo comma dell'articolo 569,[e cioè con l’ordinanza di vendita] stabilisce le modalità con cui il custode deve adoperarsi affinché gli interessati a presentare offerta di acquisto esaminino i beni in vendita” aggiungendo che “Gli interessati a presentare l'offerta di acquisto hanno diritto di esaminare i beni in vendita entro quindici  giorni dalla richiesta. La richiesta è formulata mediante il portale delle vendite pubbliche e non può essere resa nota a persona diversa dal custode. La disamina dei beni si svolge con modalità idonee a garantire la riservatezza dell’identità degli interessati e ad impedire che essi abbiano contatti tra loro.

Questa previsione, introdotta nel corpo dell’art. 560 c.p.c. sin dalla legge n. 80/2005 è figlia dell’idea per la quale la vendita forzata sarebbe stata tanto più efficiente quanto più avrebbe avuto la capacità di porsi sullo stesso piano delle vendite che si svolgono sul libero mercato. Sotto questo profilo, dunque, si è considerato che nelle vendite esecutive l’acquisto non potesse avvenire “a scatola chiusa”, poiché questo le avrebbe fortemente disincentivate.

La norma, pertanto, da un lato ha riconosciuto al potenziale acquirente un vero e proprio diritto di visita, e dall’altro ha imposto al custode il compito di adoperarsi affinché questo diritto possa essere esplicato.

Venendo al caso prospettato, a nostro avviso ove l'occupante non consentisse l'esercizio del diritto di visita, il Giudice dell'esecuzione può disporre che il custode sia coadiuvato dalla forza pubblica, ai sensi dell'art. 68 c.p.c.

Ciò in quanto dinanzi a comportamenti ostruzionistici (e tale è certamente quello dell'occupante che impedisca l'esercizio del diritto di visita) il Giudice dell'esecuzione potrebbe addirittura adottare immediatamente l'ordine di liberazione dell'immobile (art. 560, comma terzo, c.p.c.) e disporre la sua attuazione ai sensi dell'art. 560, comma quarto, c.p.c.

In definitiva, ad una condotta impeditiva, potrebbe addirittura reagirsi con l'emanazione dell'ordine di liberazione e quindi, siccome nel più sta il meno, la forza pubblica può certamente essere utilizzata ai più limitati fini di garantire l'esercizio del diritto di visita.

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