Visionare l'immobile

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  • Ultimo messaggio 14 gennaio 2018
friuli pubblicato 19 settembre 2017

Oggi ho chiamato il custode per fissare appuntamento e poter visionare l'immobile ma mi ha risposto che devo iscrivermi nel vostro sito. Non trovo il posto dove cliccare per fissare la visita. Me lo potreste indicare? Grazie

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inexecutivis pubblicato 21 settembre 2017

Rispondiamo alla domanda osservando che la prenotazione della visita tramite iscrizione al sito non è obbligatoria e che il custode non può rifiutare opponendo la mancata iscrizione.

Per avere ulteriori indicazioni, ci fornisca i dati del tribunale e della vendita.

friuli pubblicato 21 settembre 2017

Vi ringrazio per la risposta. Nel frattempo avevo chiamato il vostro numero verde e una gentile impiegata mi ha aiutato a prenotare la visita dal sito del tribunale di Monza. Adesso speriamo che il custode mi dia un appuntamento.

inexecutivis pubblicato 23 settembre 2017

Grazie a lei

christianbaron pubblicato 11 gennaio 2018

Dopo l'aggiudicazione di un immobile, con il verbale di aggiudicazione emesso, l'aggiudicatario in attesa del decreto di trasferimento può ancora chiedere al custode di visionare l'immobile?

Per rilievi, visita con la ditta per la ristrutturazione?

Grazie

inexecutivis pubblicato 14 gennaio 2018

Osserviamo che in linea meramente teorica il problema non dovrebbe porsi.

 Invero ai sensi del penultimo comma dell’art. 591 bis c.p.c., avvenuto il versamento del saldo prezzo il professionista delegato predispone il decreto di trasferimento e lo trasmette “senza indugio” al Giudice dell’esecuzione.

Ne deriva che i tempi tra il versamento del saldo e l’emissione del decreto dovrebbero essere celeri.

 

Tuttavia, ove questo (come sovente accade) non avvenga, riteniamo che il custode il quale eserciti con la diligenza del buon professionista l’incarico affidatogli non possa negare un accesso all’aggiudicatario (a condizione che questi abbia versato il saldo). Si tratta, infatti, di impegno che non comporta rilevanti sacrifici, e consente di ovviare alle lungaggini connesse all’adozione del decreto di trasferimento, non imputabili all’aggiudicatario.

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