Visionare due volte un immobile in fallimento non è possibile?

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  • Ultimo messaggio 01 marzo 2021
ran_stellina85 pubblicato 16 febbraio 2021

Buonasera,

scrivo perchè vorrei avere un'informazione in merito alla mia situazione riguardo la visita di un immobile fallimentare.

Spiego brevemente la mia storia: a fine Novembre 2020 sono andata a visionare dei LOTTI da Fallimento (in tutto 6 appartamenti nella stessa corte) ed ho deciso di partecipare all'asta per 1 appartamento 11 Dicembre.

L'asta si è svolta in modalità telematica e purtroppo per un errore di invio alla PEC Ministeriale (ho inoltrato lo .zip e non il file corretto) non è passata la mia richiesta di partecipazione all'asta quindi per me era chiuso il tutto.

Circa tre settimane dopo (4-5 Gennaio 2021) vengo contattata dal curatore fallimentare che mi indica che l'asta è stata annullata per problematiche (non conosco il motivo) e che i LOTTI sarebbero stati rimessi in Asta verso Marzo 2021 (alla stessa base d'offerta) chidendomi se il mio acconto per l'offerta di Dicembre volevo mantenerlo sul C/C per la nuova Asta (si perchè dal 18 Dicembre e due solleciti a metà Gennaio mi è arrivato bonifico del mio acconto).

I Lotti settimana scorsa sono stati tutti caricati sul portale di Aste Giudiziare ed allora contatto il Curatore Fallimentare per chiedere nuovamente una visita degli immobili (così da vedere meglio anche un secondo immobile che ha destato il mio interesse) ma in risposta questo pomeriggio il curatore fallimentare ha indicato questo nella mail :

"Gent. Sig.ra xxxxx,

ha già visionato gli immobili due mesi or sono, nulla è variato, quindi è inutile che ritorni. Legga la perizia con le foto e gli allegati. Ripresenti l’offerta o le offerte come da nuovo bando.

Cordiali saluti.  "

 

Personalmente la risposta mi ha lasciato abbastanza basita ma volevo capire se, per legge o altro motivo, non posso ripresentarmi a visionare l'immobile così da capire come rispondere.

 

Ringrazio per la disponibilità, cordiali saluti

 

Dania

 

 

 

 

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inexecutivis pubblicato 17 febbraio 2021

Il suggerimento è quello di rappresentare con una formale la esigenza di accedere all'immobile spiegando la necessità di questa seconda visita

A nostro avviso il comportamento serbato dal curatore è illegittimo, e potrebbe finanche condurre alla revoca dello stesso.

Invero, la violazione di specifiche disposizioni impartite dal giudice delegato nell'esercizio dei poteri di vigilanza e controllo della procedura ai sensi dell'art. 25 l.fall. costituisce violazione dei doveri d'ufficio, che potrebbe presentare addirittura profili di rilevanza penale (art. 238 c.p.), posto che ai sensi dell'art. 30 l.fall. il curatore nell'esercizio delle sue funzioni è pubblico ufficiale.

Invero, non pare revocabile in dubbio che tra i doveri del proprio ufficio, cui il curatore deve adempiere, rientri anche quello di dare esecuzione alle disposizioni impartite dal giudice delegato.

Riteniamo inoltre che il dovere per il curatore di consentire l'accesso al perito rilevi anche sotto il profilo della buona fede e diligenza.

Costituiscono principi generale dell’ordinamento quelli secondo cui le obbligazioni debbono essere adempiute secondo buona fede (art. 1375 c.c.) e con la diligenza del buon padre di famiglia (art. 1176 c.c.).

La buona fede rappresenta uno dei principi portanti dell’ordinamento, principio qualificato in dottrina come principio di ordine pubblico.

Nell’adempimento delle obbligazioni (di tutte le obbligazioni, indipendentemente dalla fonte legale o negoziale delle stesse) la buona fede si impone quale obbligo di salvaguardia, prescrivendo alle parti di agire in modo da preservare integri gli interessi dell’altra. Questo impegno di solidarietà, che si proietta al di là di quanto specificatamente previsto nel contratto (o nella legge), trova un limite nell’interesse del soggetto che è chiamato ad adempiere. Questi, cioè, è tenuto a far salvo l’interesse altrui ma non fino al punto di subire un apprezzabile sacrificio, personale o economico.

In questi termini si è detto che la buona fede identifica l’obbligo di ciascuna parte di salvaguardare l’utilità dell’altra nei limiti in cui ciò non comporti un apprezzabile sacrificio.

La stessa giurisprudenza della Corte di Cassazione, ha fatto propri questi concetti, affermando che “L'obbligo di buona fede oggettiva o correttezza costituisce un autonomo dovere giuridico, espressione di un generale principio di solidarietà sociale, applicabile in ambito contrattuale ed extracontrattuale, che impone di mantenere, nei rapporti della vita di relazione, un comportamento leale (specificantesi in obblighi di informazione e di avviso) nonché volto alla salvaguardia dell'utilità altrui, nei limiti dell'apprezzabile sacrificio” (Cass. Sez. 3, n. 3462 del 15/02/2007).

Traslando questi concetti al caso di specie, riteniamo che, in base al principio di buona fede, il curatore abbia l’obbligo di consentire l’accesso, a condizione, tuttavia che l'accesso non si risolva in un mero "capriccio".

In definitiva, il suggerimento che le offriamo è quello di chiedere formalmente al curatore una seconda visita, sipegando le concrete ragioni di questa necessità.

ran_stellina85 pubblicato 20 febbraio 2021

Buonasera, ringrazio per la velocità della risposta ed ho inviato al Curatore, come mi avete suggerito, le motivazioni per una seconda visione. Questa per me è la prima Asta (e se va bene sarà anche l'ultima) spero quindi che il curatore capisca che "non è un capriccio" ma di rivedere al meglioun secondo appartamento che mi piaceva. 

Grazie ancora del supporto avuto, saluti.

 

 

inexecutivis pubblicato 21 febbraio 2021

Grazie a lei, ci aggiorni!

ran_stellina85 pubblicato 26 febbraio 2021

Buongiorno, ad aggiornamento vi informo che stamane mi è arrivata notifica del Curatore Fallimentare per la nuova visione dell'immobile. Grazie mille del supporto che ho ricevuto, auguro buona giornata.

Saluti

inexecutivis pubblicato 01 marzo 2021

Siamo davvero lieti della notizia.

In bocca al lupo!

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