inexecutivis
pubblicato
16 febbraio 2017
Ai sensi dell’art. 166, comma 1, l.fall. il decreto di ammissione al concordato preventivo "è pubblicato, a cura del cancelliere, a norma dell'articolo 17". Se poi il debitore possiede beni immobili “si applica la disposizione dell’art. 88, secondo comma”, il che vuol dire che il decreto di ammissione al concordato preventivo è soggetto a trascrizione nei registri immobiliari, così come la sentenza dichiarativa di fallimento.
È chiaro che tale trascrizione ha valore di mera pubblicità notizia, analogamente a quanto pacificamente ritenuto per la procedura fallimentare.
Chiarita la cornice normativa di riferimento, riteniamo di non disporre di informazioni sufficienti a poterle fornire una risposta precisa anche se non ci dovrebbero essere problemi.
Se la vendita del bene si sta svolgendo in ambito concordatario, oppure nell’ambito di una procedura fallimentare, magari scaturita dalla risoluzione del concordato (ma non crediamo che sia questo il caso, in quanto se così fosse dovrebbe risultare anche la trascrizione della sentenza dichiarativa di fallimento), nulla questio.
Parimenti non vediamo inconvenienti ove il bene sia oggetto di vendita nell’ambito di una procedura esecutiva individuale che sta proseguendo il suo corso ai sensi dell’art. 41 del TUB (testo unico bancario) poiché il creditore procedente è un istituto di credito titolare di garanzia ipotecaria, o perché il liquidatore del concordato ha ritenuto di subentrarvi ai sensi dell’art. 107 l.fall.