inexecutivis
pubblicato
13 ottobre 2018
L'affermazione per cui le domande giudiziali non vengono cancellate con l'emissione del decreto di trasferimento è corretta. Esse, infatti non sono ricomprese tra le formalità di cui, ai sensi dell'art. 586 c.p.c. il giudice dell'esecuzione ordina la cancellazione con la pronuncia del decreto di trasferimento.
La ragione di questa esclusione si ricava dalla considerazione per cui le domande giudiziali svolgono mera funzione prenotativa degli effetti della relativa sentenza.
Esse, semplicemente soggiaggiono al regime di opponibilità di cui agl iartt. 2652 e 2653 c.c..
In questo senso si è pronunciata anche la giurisprudenza, secondo cui “In sede di trasferimento, all'aggiudicatario, del bene immobile espropriato, in esito ad esecuzione individuale o concorsuale, il giudice ha il potere di disporre la cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti e delle iscrizioni ipotecarie (art. 586 cod. proc. civ.), ma non anche della trascrizione della domanda giudiziale (nella specie proposta contro la curatela fallimentare), con la quale un terzo abbia preteso la proprietà o altro diritto reale sul bene medesimo”. (Cass. Sez. 1, n. 13212 del 10/09/2003).
Quindi, al fine di verificare se una domanda giudiziale (con la quale, ad esempio, sia stata chiesta la revoca dell'atto di compravendita in forza del quale il debitore ha acquistato il bene) sarà opponibile all'aggiudicatario, occorrerà verificare (attraverso una ispezione ipotecaria) due elementi:
il primo è quello relativo al momento in cui è stata trascritta la domanda, rispetto a quello in cui è stato trascritto il pignoramento ed eventualmente l'ipoteca in forza della quale il creditore agisce esecutivamente oppure è intervenuto nella procedura;
il secondo è quello relativo al tipo di domanda che è stata trascritta, poiché mentre alcune domande giudiziali sono opponibili all'acquirente (e quindi all'aggiudicatario) solo se trascritte prima del pignoramento (o dell'ipoteca), altre lo sono anche se trascritte successivamente.