VENDITE GIUDIZIARIE IMMOBILI PIGNORATI DA CREDITORE IN LiQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA

  • 302 Viste
  • Ultimo messaggio 20 ottobre 2018
BARB pubblicato 15 ottobre 2018

Buonasera,

ho letto recentemente che il Tribunale di Treviso ha disposto nel luglio 2017 visto il D.L. 25/06/2017 n. 99 recante "Disposizioni urgenti per la liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza spa e di Veneto Banca spa"  la sospensione delle deleghe conferite ai professionisti e i relativi termini per tutte le procedure esecutive e divisioni giudiziali nelle quali il creditore o la parte su cui gravi il pagamento delle spese di procedura siano Banca Popolare di Vicena o Veneto Banca.

Noto invece che il Tribunale di Vicenza continua a pubblicare ed effetture le vendite di immobili pignoranti dai sopracitati istituti bancari.

Chiedo nel caso di aggiudicazione immobile, pignorato a suo tempo da Banca Popolare di Vicenza potrebbero sorgere dei problemi.

Sapete indicarmi chi è il creditore se la Banca è fallita.

Cordiali saluti

Barbara

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

inexecutivis pubblicato 20 ottobre 2018

A nostro avviso occorre distinguere due situazioni: quelle in cui la banca sia creditore procedente e quelle in cui la banca sia debitrice esecutata.

In quest'ultimo caso riteniamo che non possano esservi dubbi in ordine al fatto che la procedura esecutiva vada sospesa. In questi termini depone il chiaro tenore dell'art. 83, comma terzo, d.lgs 385/1993, a mente del quale contro la banca in liquidazione non può essere promossa né proseguita alcuna azione, né, per qualsiasi titolo, può essere parimenti promosso né proseguito alcun atto di esecuzione forzata o cautelare.

Diverso è il caso delle procedure in cui la banca sia creditrice.

In questo caso riteniamo che l'assenza di una espressa previsione normativa in tal senso non imponga l'interruzione della procedura esecutiva.

Ipotizziamo invece che i tribunali in cui è stata disposta la sospensione delle deleghe si siano interrogati, piuttosto, sulla validità del mandato conferito ai difensori che assistono la banca, ed abbiano sospeso le operazioni di vendita al fine di consentire ai liquidatori di regolarizzare la loro posizione.

Quanto alle sorti dell'aggiudicazione, occorre muovere dalla previsione di cui all'art. 187 bis disp att c.p.c., a mente del quale “in ogni caso di estinzione o chiusura anticipata del processo esecutivo avvenuta dopo l’aggiudicazione, anche provvisoria, o l’assegnazione, restano fermi nei confronti degli aggiudicatari o assegnatari, in forza dell’articolo 632, secondo comma, del codice, gli effetti di tali atti”.

Questa norma però va agganciata al principio della natura dichiarativa dell'estinzione, per cui l'effetto estintivo si produce nel momento in cui si verifica il fatto che l'ha determinata, e non in quello, successivo, in cui viene dichiarata dal giudice. In questi termini si è pronunciata Cass., sez. III, 21.11.2017, n. 27545, a mente della quale “L’estinzione del processo esecutivo si verifica per effetto della sola rinuncia dell'unico creditore, avendo il provvedimento di estinzione del giudice dell'esecuzione natura meramente dichiarativa: ne deriva che, dopo il deposito dell'atto di rinuncia, non è più ammesso l'intervento di altri creditori".

Close