A nostro avviso occorre distinguere due situazioni: quelle in cui la banca sia creditore procedente e quelle in cui la banca sia debitrice esecutata.
In quest'ultimo caso riteniamo che non possano esservi dubbi in ordine al fatto che la procedura esecutiva vada sospesa. In questi termini depone il chiaro tenore dell'art. 83, comma terzo, d.lgs 385/1993, a mente del quale contro la banca in liquidazione non può essere promossa né proseguita alcuna azione, né, per qualsiasi titolo, può essere parimenti promosso né proseguito alcun atto di esecuzione forzata o cautelare.
Diverso è il caso delle procedure in cui la banca sia creditrice.
In questo caso riteniamo che l'assenza di una espressa previsione normativa in tal senso non imponga l'interruzione della procedura esecutiva.
Ipotizziamo invece che i tribunali in cui è stata disposta la sospensione delle deleghe si siano interrogati, piuttosto, sulla validità del mandato conferito ai difensori che assistono la banca, ed abbiano sospeso le operazioni di vendita al fine di consentire ai liquidatori di regolarizzare la loro posizione.
Quanto alle sorti dell'aggiudicazione, occorre muovere dalla previsione di cui all'art. 187 bis disp att c.p.c., a mente del quale “in ogni caso di estinzione o chiusura anticipata del processo esecutivo avvenuta dopo l’aggiudicazione, anche provvisoria, o l’assegnazione, restano fermi nei confronti degli aggiudicatari o assegnatari, in forza dell’articolo 632, secondo comma, del codice, gli effetti di tali atti”.
Questa norma però va agganciata al principio della natura dichiarativa dell'estinzione, per cui l'effetto estintivo si produce nel momento in cui si verifica il fatto che l'ha determinata, e non in quello, successivo, in cui viene dichiarata dal giudice. In questi termini si è pronunciata Cass., sez. III, 21.11.2017, n. 27545, a mente della quale “L’estinzione del processo esecutivo si verifica per effetto della sola rinuncia dell'unico creditore, avendo il provvedimento di estinzione del giudice dell'esecuzione natura meramente dichiarativa: ne deriva che, dopo il deposito dell'atto di rinuncia, non è più ammesso l'intervento di altri creditori".