VENDITA IMMOBILE CATEGORIA: IN ATTESA DI DICHIARAZIONE

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  • Ultimo messaggio 08 ottobre 2021
lauraca. pubblicato 01 ottobre 2021

Nell'ambito di una procedura esecutiva immobiliare, quale delegato alla vendita, devo vendere un fabbricato con corte/giardino; dalla visura risulta che l'immobile è censito al C.F. al Foglio X, Part. Y, cat: in attesa di dichiarazione, mentre la corte è invece censita al C.T. al Foglio X, Part. Y, ente urbano. Dalla consulenza  si evince che l'immobile è un fabbricato abitativo con permesso a costruire dell'anno 2013 per il quale non è stata ancora presentata la dichiarazione di fine lavori e non è stato possibile verificare la conformità alle planimetrie catastali in quanto l'immobile è in attesa di dichiarazione. Anche se formalmente il fabbricato risulta non ultimato, di fatto l'immobile è stato completato (tanto che è abitato dal titolare della società esecutata con la sua famiglia). La mia domanda è: posso procedere con le operazione di vendita anche se l'immobile risulta "in attesa di dichiarazione" oppure è necessario che prima di procedere alla vendita faccia istanza al Giudice affinchè disponga l'accatastamento dell'immobile? Il fatto che nell'eventuale decreto di trasferimento l'immobile non ha categoria catastale e rendita può comportare qualche vizio dell'atto di trasferimento? Grazie per l'eventuale risposta. 

inexecutivis pubblicato 08 ottobre 2021

A nostro avviso la vendita può procedere senza incorrere in vizi. Si tenga presente, a questo proposito, che nella vendita esecutiva (almeno secondo l'opinione più accreditata) non trova applicazione l’art. 29 della l. 27 febbraio 1985 n. 52, che al comma 1-bis dispone che gli atti di trasferimento devono contenere "a pena di nullità, oltre all’identificazione catastale, il riferimento alle planimetrie depositate in catasto e la dichiarazione, resa in atti dagli intestatari, della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale. La predetta dichiarazione può essere sostituita da un’attestazione di conformità rilasciata da un tecnico abilitato alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale. Prima della stipula dei predetti atti il notaio individua gli intestatari catastali e verifica la loro conformità con le risultanze dei registri".

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