Vendita immobile acquistato all'asta

  • 450 Viste
  • Ultimo messaggio 28 gennaio 2017
idaalbanese pubblicato 27 gennaio 2017

Salve, ho comprato una casa all'asta, ho effettuato tutti i pagamenti e adesso sto aspettando che vengano sbrigate tutte le pratiche.nel frattempo una persona vicina all e proprietario mi ha fatto un'offerta d'acquisto alla quale ho accettato( anche se il tutto è avvenuto a voce,senza documenti scritti).adesso mi ha chiesto di non far andare l'ufficiale giudiziario per liberare la casa ed io gli ho chiesto una caparra da inviarmi tramite bonifico in line e dove poteva inserire la dicitura: caparra per acquisto immobile sito in.... e poi siamo rimasti che una volta conclusa la procedura a mio nome andavamo dal notaio e facevamo la vendita e mi dava il rsto dei soldi.dopo qualche giorno questo signore mi ha detto che sia l' avvocato che il notaio gli hanno detto che in talmmodo commetteremmo un illecito e non si può fare.è vero? Gli avevo detto di fare il bonifico in line proprio per essere precisi.a questo punto, però, ho paura che lui voglia fregarmi perché da quando ha avuto modo di reperire il mio contatto mi chiama in continuazione per non far andare l'ufficiale giudiziario e non vorrei che lui fa questo giochetto per non farli sfrattare.come posso comportarmi? Più volte gli ho detto che la soluzione ideale sarebbe quella di chiudere la pratica e quindi uscire dalla casa e poi procedere all'acquisto,ma lui non ne vuole sapere.attentdo una vostra risposta.grazie mille e buon lavoro

Ordina per: Standard | Il più nuovo | Voti
inexecutivis pubblicato 27 gennaio 2017

A nostro parere, non vi sono profili di illegittimità nella vicenda che ci ha prospettato.

Cerchiamo di piegarci meglio.

Ai sensi degli artt. 571 e 579 c.p.c. ognuno, tranne il debitore, è ammesso ad offrire per l’acquisto dell’immobile pignorato.

Le ragioni di questo divieto sono state variamente intese: alcuni ritengono che il debitore non possa acquistare la cosa propria; altri sostengono che la partecipazione del debitore alla vendita scoraggerebbe altri acquirenti; altri ancora osservano che l’’acquisto della cosa pignorata in suo danno consentirebbe al debitore di beneficiare della cancellazione delle ipoteche e del pignoramento, senza adempiere.

La norma, per giurisprudenza consolidata, ha carattere eccezionale, e pertanto è insuscettibile di applicazione analogica.

In questi termini si esprime ormai da tempo la giurisprudenza, dove ad esempio si è affermato che “In tema di espropriazione forzata immobiliare, la previsione contenuta nell'art.579 cod. proc. civ. (che inibisce al debitore esecutato la legittimazione di fare offerte all'incanto), costituendo norma eccezionale rispetto alla regola generale stabilita dallo stesso art. 579, non può trovare applicazione analogica rispetto ad altri soggetti non considerati in detta norma, salvo che non ricorra un'ipotesi di interposizione fittizia o che si configuri, in caso di accordo fra debitore esecutato e terzo da lui incaricato di acquistare per suo conto l'immobile, un negozio in frode alla legge. Ne consegue che, a più forte ragione, la disposizione citata non è applicabile ove l'offerta provenga da una società di capitali, avuto riguardo alle complesse formalità di organizzazione e di attuazione che la caratterizzano, agli effetti che la pubblicità legale persegue e considerato che gli istituti dell'autonomia patrimoniale e della distinta personalità giuridica della società di capitali rispetto ai soci comportano la esclusione della riferibilità a costoro del patrimonio, anche nella ipotesi in cui uno dei soci possa essere considerato socio di larga maggioranza, e tali conclusioni si impongono ancor più quando manchi la dimostrazione della sussistenza di comportamenti suscettibili di essere qualificati come abuso della personalità giuridica. (Nella specie, relativa ad ipotesi in cui l'offerta di aumento di sesto era stata fatta da una società con unico socio, diverso dal debitore, la quale era rappresentata dal debitore in qualità di amministratore, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto l'offerta non riconducibile al debitore esecutato, avendo l'aggiudicazione prodotto effetti sulla società quale soggetto autonomo e distinto dai soci e dalle persone finche rappresentative di essa). (Sez. 3, Sentenza n. 11258 del 16/05/2007, Rv. 597779 - 01)

Quale che sia la ragione del divieto, una cosa è chiara: esso opera “all’interno della procedura”, e non già all’esterno dell’esecuzione, per cui nulla vieta al debitore di acquistare dall’aggiudicatario il bene di cui ha subito il pignoramento ed il conseguente esproprio, operazione questa che sarebbe illecita solo ove la stessa fosse stata preventivamente organizzata al fine di aggirare il divieto normativo di cui le abbiamo detto.

 

Ciò detto, il pericolo che a nostro avviso risiede nell’operazione economica che ci ha prospettato è piuttosto quello per cui il debitore, dopo averle versato la caparra ed ottenuto l’estinzione del procedimento volto al rilascio del bene (poiché ci ha parlato di accesso dell’ufficiale giudiziario riteniamo che si stia procedendo nelle forme dell’art. 605 e ss c.p.c.), si rifiuti di stipulare il contratto (o di versarle il saldo del prezzo).

idaalbanese pubblicato 27 gennaio 2017

Salve, siete stati chiarissimi. Un'ultimo dubbio: se mi faccio dare la caparra e dico all'ufficiale giudiziario di non procedere allo sfratto di coloro che attualmente abitano nell'abitazione, se poi questa persona che dice di voler acquistare L'immobile non esce di casa e non mi finisce nemmeno di dare i soldi posso recarmi da un mio avvocato e richiesdere l'ausilio dell'ufficiale giudiziario per mandarlo via?

inexecutivis pubblicato 28 gennaio 2017

Si, tuttavia le suggeriamo di non chiudere la procedura di rilascio in corso, ma semplicemente di concordare con l'ufficiale giudiziario un rinvio (anche lungo, dell'accesso).

Close