inexecutivis
pubblicato
01 dicembre 2019
A nostro avviso all’interrogativo formulato deve essere data risposta positiva, con le precisazioni che seguono.
A norma dell’art. 571 (applicabile anche ai giudizi di scioglimento della comunione) tutti tranne il debitore possono presentare offerta di acquisto.
Il comproprietario, pertanto, può formulare offerte di acquisto.
Del resto, una specifica previsione in questo senso è contenuta nell’art. 720 c.c., che riconosce al comproprietario il diritto di ottenere l’assegnazione della quota appartenente agli altri comproprietari.
Questa possibilità deve fare i conti con la previsione per le spese dei giudizi di scioglimento della comunione gravano sui comproprietari in ragione delle rispettive quote.
Dunque, il comproprietario che formula offerta di acquisto chiede l’assegnazione dovrà versare anche una quota parte delle spese del giudizio di scioglimento della comunione.