inexecutivis
pubblicato
05 ottobre 2020
Ai sensi dell'art. 1, parte prima, della tariffa allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (testo unico dell’imposta di registro) le agevolazioni prima casa riguardano gli atti di trasferimento che abbiano ad oggetto "case di abitazione", ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9. (la stessa previsione e contenuta, ai fini IVA, nella Tabella A, parte II, n. 21, allegata al D.P.R. n. 633/1972).
Detto questo, a nostro avviso, se l'immobile risulta già strutturalmente qualificabile come abitazione, mancando solo la formale variazione catastale, non vi sono ostacoli ad ammettere l'applicazione dei benefici fiscali legati all'acquisto della prima casa.
Peraltro, la Tabella A, parte II, n. 21, allegata al D.P.R. n. 633/1972 estende l’agevolazione IVA legata all’acquisto della prima casa anche alle abitazioni non ultimate.
Analoga disposizione non è prevista in materia di imposta di registro ma l’Agenzia delle entrate con la circolare 19/E/2001, ribadita successivamente con la circolare n. 38/E/2005 ha riconosciuto l’applicabilità dei benefici prima casa agli immobili in corso di costruzione anche ai fini dell’imposta di registro, a condizione che essi presentino le caratteristiche delle abitazioni non di lusso con la precisazione che in sede di acquisto l’acquirente dovrà dichiarare di “non rendere l’abitazione di lusso nel prosieguo dei lavori”.
Il dato sembra trovare ulteriore conforto, a nostro avviso, nella sentenza della Corte di Cassazione 7 giugno 2013 n. 14396, nella quale è stato affermato che le agevolazioni fiscali previste per l'acquisto della prima casa prescindono da una formale classificazione catastale dell'immobile, sicché a prescindere da questo dato il beneficio può essere concesso quando ricorrono i presupposti normativi di riferimento.