validità perizia CTU

  • 771 Viste
  • Ultimo messaggio 07 aprile 2022
poli pubblicato 28 marzo 2022

Buongiorno, ho visto l'avviso di una vendita all'asta, fissata a maggio 2022.

L'avviso di vendita parla di quota intera (1000/1000) della piena proprietà, e poi rimanda a “come meglio descritto in CTU anche in ragione di eventuali oneri accessori e/o difformità urbanistico/catastali ...”.

La perizia allegata, che risale alla data di settembre 2013, fa riferimento alla quota di ½ (un mezzo) di appartamento.

E' corretto mettere un avviso di vendita, per la piena proprietà di un immobile che rimanda ad una perizia di 9 anni prima, e che pure considerava solo ½ di appartamento?

Esiste un limite di tempo a cui deve risalire la perizia, considerato che un immobile si deteriora, i valori di mercato cambiano,  e considerato i termini con cui eventualmente rivalersi sul perito?

 

Grazie

 

Ordina per: Standard | Il più nuovo | Voti
robertomartignone pubblicato 28 marzo 2022

Purtroppo no , sarebbe giusto e doveroso in tali casi che la procedura si facesse parte diligente e facesse fare un integrazione di perizia ,ma , questo non avviene quasi mai .

inexecutivis pubblicato 02 aprile 2022

Rispondiamo alla domanda osservando che l’art. 599, comma primo, c.p.c. consente l’espropriazione dei beni in comproprietà indivisa tra una pluralità di soggetti, anche se non tutti comproprietari sono debitori del creditore che agisce. La norma è diretta applicazione dell’art. 2740 c.c., a mente del quale il debitore risponde con tutti i suoi beni (ed è tale anche la quoti di comproprietà) presenti e futuri dei propri debiti.

Ai sensi dell’art. 599, comma secondo, c.p.c. il creditore che pignora la quota indivisa appartenente al proprio debitore deve notificare agli altri comproprietari (o contitolari del diritto reale, quando ad esser comune non sia la proprietà ma un altro diritto reale) un avviso che contiene l’indicazione: dei dati identificativi del creditore; dei dati identificativi del bene pignorato; della data dell’atto di pignoramento e della sua trascrizione; l’ingiunzione di non lasciar separare dal debitore la quota di sua spettanza (art. 180, comma 1 disp. att. c.p.c.).

Con lo stesso avviso, o con altro successivo atto separato, il creditore procedente deve invitare tutti gli “interessati” a comparire davanti al giudice dell’esecuzione per sentire emettere i provvedimenti ex art. 600 c.p.c. (art. 180, comma 2 disp. att. c.p.c.). Ovviamente nel momento in cui notifica l’avviso il creditore potrebbe non ancora conoscer la data dell’udienza, e quindi non indicarla.

A questa udienza il Giudice dell'esecuzione adotta i provvedimenti di cui all’art. 600 c.p.c., e cioè: sentiti i comproprietari e tutti gli interessati, provvede, quando è possibile, alla separazione della quota in natura spettante al debitore. Se la separazione in natura non è chiesta o non è possibile, il giudice dispone che si proceda alla divisione a norma del codice civile, salvo che ritenga probabile la vendita della quota indivisa ad un prezzo pari o superiore al valore della stessa.

Come si vede, i possibili snodi del pignoramento della quota sono:

la Separazione in natura, vale a dire l’assegnazione al debitore esecutato una porzione materiale del bene, corrispondente al valore della quota pignorata (la cosa è normalmente fattibile quando il pignoramento riguarda i terreni);

il Giudizio di divisione incidentale (così detta divisione endoesecutiva): si tratta di un ordinario giudizio di scioglimento della comunione che normalmente si sostanzia nella vendita dell’intero e nella distribuzione del ricavato tra i comproprietari, con assegnazione della quota parte spettante al comproprietario debitore alla procedura esecutiva, affinché sia distribuito tra i creditori.

Proprio per questa ragione è del tutto fisiologico che ad una perizia in cui si riferisce che il bene è stato pignorato pro quota, può seguire un avviso di vendita in cui il bene viene venduto per intero.

poli pubblicato 02 aprile 2022

Grazie per l'esaustiva risposta alla mia prima domanda.

Resta comunque il dubbio sulla validità di una perizia datata 9 anni prima dell'avviso di vendita  (considerato che un immobile si deteriora, i valori di mercato cambiano,  e considerato i termini con cui eventualmente rivalersi sul perito).

 

robertomartignone pubblicato 02 aprile 2022

In tali casi va fatta un ' integrazione di perizia , 9 anni sono troppi ma , purtroppo ,come ho scritto non viene fatto quasi mai .

poli pubblicato 02 aprile 2022

Grazie, avevo letto la risposta in merito alla prassi. Chiedevo se qualcuno sa' di normativa in merito.

 

robertomartignone pubblicato 02 aprile 2022

Rivalersi sul perito ? per quale motivo ?  la perizia l ' ha svolta su preciso incarico ai tempi , quindi lui non ne è responsabile al massimo il delegato avrebbe dovuto fare un ' integrazione ma stante il caso non vedo rsponsabilità- In pratica funziona come le è stato illustrato .

poli pubblicato 02 aprile 2022

 Solitamente il CTU ha responsabilità (di tipo extracontrattuale) su quanto scritto, es. misurazione dei metri o presenza di abusi, che influenzano il valore di un immobile così come lo stato di fatto, ma dopo 9 anni .... appunto. A che serve allegare una perizia così datata? Su che base può un Giudice definire un prezzo d'asta e allegare una perizia di 9 anni prima?

robertomartignone pubblicato 02 aprile 2022

Nessuna legge lo vieta e non esiste alcun regolamento in proposito , sta semplicemente al  buon senso , quindi nel 90 % dei casi ci si ritrova con perizie svolte anni e anni prima , con tutte le criticità del caso . Questo è lo status quo , poi si puo' fare riferimento a sentenze , interpretazioni  ... ma non cambia alcunchè !

inexecutivis pubblicato 07 aprile 2022

Le perplessità espresse sono condivisibili, ma occorre anche tenere conto della peculiarità della vendita giudiziaria.

Cerchiamo di spiegarci meglio.

Ricevuta l’istanza di vendita del compendio pignorato, e dopo che è stata depositata la documentazione ipocatastale prescritta dall’art. 567 c.p.c., il giudice dell'esecuzione pronuncia, a norma dell'articolo 569 CPC, un decreto con il quale: nomina l'esperto per la stima del bene pignorato; fissa l'udienza per la comparizione delle parti nella quale, se non sorgono contestazioni, pronuncia l'ordinanza di vendita indicando il prezzo base sulla scorta della perizia depositata.

Il procedimento di vendita così avviato, si svolge attraverso plurimi tentativi i quali, tenuto conto degli adempimenti pubblicitari, si svolgono a distanza di diversi mesi l'uno dall'altro, Fino a quando non interviene, normalmente, l'aggiudicazione.

Sulla base di queste premesse è facile osservare che tra il momento in cui viene redatta la perizia di stima e quello nel quale il bene viene aggiudicato trascorre un periodo di tempo virgola che può andare da alcuni mesi ad alcuni anni, il quale fisiologicamente produce l'effetto per cui l'aggiudicazione avviene sulla base di una perizia di stima non del tutto attuale.

Detto questo, ragioni di celerità e di contenimento delle spese del giudizio esecutivo (posto ce aggiornare la perizia vuol dire interrompere la vendita e sostenere dei costi), suggeriscono di non procedere ad un aggiornamento della perizia di stima ad ogni tentativo di vendita (cosa alla quale si dovrebbe procedere se si volesse disporre sempre di una perizia aggiornatissima), ma di rifarsi alla perizia già in atti.

Ed allora, in conclusione, gli uffici giudiziari italiani sono correttamente orientati nel procedere sulla base della perizia in atti, a meno che non vengano sottoposti all'attenzione del giudice (da parte del custode, da parte del creditore, o da parte dello stesso debitore esecutato) elementi che inducono a ritenere che, all'esito di una valutazione comparativa tra l'interesse della procedura a proseguire il suo corso e quello ad avere una corretta valutazione del cespite) non sia necessario procedere ad un aggiornamento dei contenuti dell'elaborato peritale.

Close