Validità del decreto di trasferimento

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  • Ultimo messaggio 15 febbraio 2022
daniastadani pubblicato 12 febbraio 2022

Buongiorno a tutti, vorrei capire la data esatta del decreto di trasferimento. Nel senso che devo considerare valida la data del deposito che il giudice fa presso la cancelleria oppure la data in cui verrà mi notificato? Il dato mi è utile per capire a quali annualità (esercizio condominale ordinario) devo prendere in considerazione per il pagamento degli oneri condominiali in applicazione dell’arte. 67 disp.att.c.c.

inexecutivis pubblicato 15 febbraio 2022

Nel rispondere alla domanda riteniamo che occorra muovere dalla premessa per cui secondo la giurisprudenza (si veda, tra le molte, Cass. 16.4.2003, n. 6272) e la dottrina maggioritaria il decreto di trasferimento è l’atto che determina il trasferimento della proprietà in capo all’aggiudicatario, sebbene sia stato autorevolmente sostenuto che l’effetto traslativo si produca con l’aggiudicazione (secondo alcuni) o con il versamento del saldo (secondo altri).

Se così è, siamo dell’avviso che se il trasferimento della proprietà si produce con il decreto di trasferimento, è da quel momento che l’acquirente - nuovo proprietario – ha diritto ad ottenere la consegna del bene, a prescindere dal fatto che l’effetto traslativo diventi irrevocabile in un momento successivo.

Precisiamo solo che la data da considerare ai fini della determinazione del momento in cui si è prodotto l’effetto traslativo non è quella della firma del decreto di trasferimento bensì quella del suo deposito in cancelleria. Ed infatti, “Il principio secondo il quale i provvedimenti del giudice civile acquistano giuridica esistenza solo con il deposito in cancelleria si applica anche ai provvedimenti del giudice dell'esecuzione, sicché è ammissibile l'istanza di sospensione della vendita e di revoca o annullamento dell'aggiudicazione, quando il decreto di trasferimento, pur sottoscritto, non sia stato ancora depositato in cancelleria” (Cass. Sez. 3, 20.5.2015, n.10251).

La conseguenza del ragionamento sopra svolto è che occorrerà avere riguardo alla data di deposito in cancelleria e non alla data di notifica.

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