Usura bancaria:essendo stati applicati interessi composti e non semplici

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  • Ultimo messaggio 08 settembre 2021
paolomirra pubblicato 03 settembre 2021

Buongiorno, chiedo gentilmente il vostro prezioso parere rispetto a quanto segue:,

Nella perizia, il superamento del tasso soglia è stato superato mettendo dentro gli interessi moratori e l’ onere nascosto calcolato dal calcolo della rata in capitalizzazione composta in luogo di quella semplice.

Vorrei sapere se con questi presupposti abbia la possibilità di fare una denuncia-querela per ottenere la sospensione dei termini della procedura esecutiva. 

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robertomartignone pubblicato 03 settembre 2021

La possibiltà è una cosa , la certezza un ' altra ma gli elementi che riporta sono pochi : durata mutuo , capitale da rimborsare , numero rate non pagate  in pratica spiegare meglio la questione -

paolomirra pubblicato 04 settembre 2021

Razie mille per la risposta, ho allegato la perizia che riporta  : durata mutuo , capitale da rimborsare , in per una maggiore comprensione  della questione.

robertomartignone pubblicato 04 settembre 2021

Non ho ancora fatto i conti precisi , ma non siamo nell ' usura bancaria tenga presente che il decreto salva banche ha innalzato  il  " valore  soglia di usura ", tenterà una causa , verrà fatta una perizia di ufficio , una CTU , al massimo può ottenere una sospensione generica di 12 mesi ex art. 623 cpc .Sempre che il giudice ritenga di farlo nell ' attesa del proseguio delle indagini ...Pure il rimborso alla francese a rate costanti non lo vedo come una pratica usuraia ma qui non entro nel merito , ci sono molte sentenze in proposito , piuttosto contrastanti . Inoltre aveva un conto in rosso e Le hanno concesso il mutuo che ha ripianato il saldo negativo  , pagando meno di uno sconfino .Comunque provi  .

 

paolomirra pubblicato 04 settembre 2021

Grazie mille per la risposta.

 

robertomartignone pubblicato 04 settembre 2021

Comunque aspetti il parere di chi amministra il forum , io ne sono un semplice utente , pur essendo competente della materia .

paolomirra pubblicato 04 settembre 2021

Grazie, secondo Lei ci sono  riferimenti normativi e giurisprudenziali relativi alla questione che possa rafforzare la perizia?

Potrei usare questa sentenza secondo la quale Il Tribunale di Roma, in tema di ammortamento “alla francese”, con la sentenza n. 2188/2021 del 08/02/2021, ha affermato che per valutare se un finanziamento è usurario occorre considerare, nel calcolo del costo complessivo, anche il costo “occulto” insito nell’utilizzo del regime composto. Attraverso l’inserimento di tale costo occulto il mutuo è risultato superiore al tasso soglia. Le lascio di seguito il link dove commenta la sentenza. https://www.diritto.it/il-mutuo-con-ammortamento-alla-francese-e-usurario/

 

la sentenza

https://www.verifichefinanziamenti.it/wp-content/uploads/Tribunale-di-Roma-sent.-N.-2188-del-08-febbraio-2021-est.-Fausto-Basile.pdf

robertomartignone pubblicato 04 settembre 2021

Il Suo scopo quale sarebbe ? La banca ha iniziato a fare il pignoramento ? Con relativa procedura d ' asta ? o no ? Comunque le sentenze non sono legge ! nè Lei le può utilizzare a Suo piacimento .

Deve iniziare un procedimento giudiziario di carattere penale . Comunque nel caso da Lei indicato in sentenza si parla di finanziamento e non mutuo con valori soglia nettamente superiori . Al massimo può tentare una transazione , comunque il capitale va rimborsato unitamente alla quota interessi . Quanto Le manca per chiudere il mutuo in termini temporali ? e in linea capitale ?

paolomirra pubblicato 04 settembre 2021

Il mio scopo è prendere tempo e tentare un ulteriore trattativa di saldo e stralcio con il creditore,l'immobile andrà all'asta il 13 ottobre, il mutuo è di liquidità.

Quello che vorrei anche sapere se ci sono  riferimenti normativi e giurisprudenziali relativi alla questione che possa rafforzare la perizia?

 

robertomartignone pubblicato 04 settembre 2021

Ha pochissimo tempo , in linea di massima per i mutui a tasso fisso siamo come tasso usura al valore del 6,4% circa . Comunque provi una transazione con la banca al fine di ottenere una sospensione ex. art.624 cpc o ha già tentato ? Nel caso non le rimane che fare denuncia ma i tempi sono stretti , molto stretti . Dipende da quanto in linea capitale non ha pagato alla banca . Soprattutto vi è un solo creditore procedente ? o piu' creditori ? 

paolomirra pubblicato 04 settembre 2021

è un mutuo di liquiditò a tasso variabile,ho gia tentato a fare una transazione con la banca senza esito positivo,ho pagato ho un residuo di circa 80.000 € su un prestito di 100.000€ e vi è più di un creditore.

robertomartignone pubblicato 05 settembre 2021

Provi a intentare una causa , che poco non Le costerà o una semplice denuncia supportata dalla sua perizia , altro non può fare . Essendoci altri creditori la procedura non si ferma , è la prima asta ? Quanto avanzano e chi sono gli altri creditori : banche , privati , fisco ? Se fosse la prima asta forse va deserta e Lei ha tempo per fare qualcosa di intelligente ...

inexecutivis pubblicato 06 settembre 2021

Difficile rispondere in merito al mutuo in assenza di uno studio puntuale degli atti.

Volendo immaginare una possibile via d’uscita, ci viene in mente l’istituto della conversione del pignoramento.

L’art. 495, comma primo, c.p.c., prevede infatti che Prima che sia disposta la vendita o l'assegnazione a norma degli articoli 530, 552 e 569, il debitore può chiedere di sostituire alle cose o ai crediti pignorati una somma di denaro pari, oltre alle spese di esecuzione, all'importo dovuto al creditore pignorante e ai creditori intervenuti, comprensivo del capitale, degli interessi e delle spese”.

Unitamente all’istanza deve essere versato una somma pari ad 1/6 dell’importo del credito vantato dal creditore procedente e dai creditori già intervenuti.

Se l’istanza è tempestiva ed ammissibile, il giudice concede una dilazione di pagamento che piò arrivare a 48 mesi.

Verifichi dunque se ha questa possibilità.

robertomartignone pubblicato 06 settembre 2021

Ci sono anche altri creditori come ha scritto l ' opener , poi con la conversione del pignoramento tutto dovrà pagare capitale e interessi a meno che paghi l ' incipit di 1/6 e poi si fermi ...cercando una transazione ma credo che comunque  l ' istanza non sia piu' ammissibile nè possibile .

inexecutivis pubblicato 06 settembre 2021

Anche se vi sono creditori intervenuti lìistituto della conversione può operare. Lo sbarramento processuale è rappresentato dall'ordinanza di vendita.

robertomartignone pubblicato 06 settembre 2021

Infatti il termine ultimo mi risulta essere il periodo antecedente all ' udienza dell ' ordinanza di vendita ...quindi non può piu' presentare la conversione del pignoramento . La via giusta sarebbe quella di offrire una saldo e stralcio supportato dalla richiesta di interessi eccessivi .

paolomirra pubblicato 06 settembre 2021

La Ringrazio per la risposta, come detto ho una perizia che ha accertato l'usura sul mutuo.

Il superamento del tasso soglia è stato superato calcolando il costo “occulto” insito nell’utilizzo del regime composto e l’inserimento del tasso di mora. 

ho allegato la perizia per una migliore comprensione della questione.

Lo scopo sarebbe di avere una sospensione dei termini per poi tentare ulteriori tentativi di trattativa per un saldo e stralcio.

quello che vorrei sapere, se tramite la perizia vi sono i presupposti per una denuncia penale per avere la sospensione dei termini, e se ci sono  riferimenti normativi e giurisprudenziali relativi alla questione che possa rafforzare la perizia.

robertomartignone pubblicato 06 settembre 2021

A mio parere no , ci sono parecchi casi similari .ma ogni caso è a se stante essendo l ' ipotesi di reato l ' usura . Va fatta un ' indagine per accertarne  o meno la presenza .  

La mia opinione è la seguente : 

- si rivolga a un legale " bravo "

- utilizzi la perizia 

- faccia leva sul danno che sta subendo 

- presenti denuncia penale per usura chiedendo al giudice incaricato di  fare ordinanza di sospensione che poi il GE farà per forza , in pratica metterà in atto quanto richiesto dal Collega , sempre che questi ne riscontri gli estremi .

Di poi se tutto va bene avrà una sospensione di circa 12 mesi , ma i tempi sono piuttosto stretti deve correre 

Altre vie non ne vedo 

 

 

inexecutivis pubblicato 08 settembre 2021

La sospensione della procedura esecutiva quale conseguenza della presentazione di una denuncia penale è abbastanza difficile, sopratutto quando si è in presenza di una così detta "usura bancaria" e sopratutto se il capitale non è stato, in tutto o in parte restituito.

Una correlazione tra sospensione dei termini dell'esecuzione e procedimento penale per usura è stabilita dalla legge n. 44 del 23.2.1999, la quale tuttavia subordina al sospensione al ricorrere di rigorosi presupposto.

Ai sensi dell’art. 1 di questa legge,a favore dei soggetti danneggiati da attività estorsive è elargita una somma di denaro a titolo di contributo al ristoro del danno patrimoniale subìto.

Stabilisce l’art. 3, comma primo, che l'elargizione è concessa non già indiscriminatamente a chiunque, ma (solo) “agli esercenti un'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o professione” quando tali soggetti abbiano dubito “un evento lesivo” che sia “conseguenza di delitti commessi allo scopo di costringerli ad aderire a richieste estorsive… o per ritorsione alla mancata adesione a tali richieste, ovvero in conseguenza di situazioni di intimidazione anche ambientale”, laddove per evento lesivo deve intendersi “qualsiasi danno a beni mobili o immobili, ovvero lesioni personali, ovvero un danno sotto forma di mancato guadagno inerente all'attività esercitata”.

Il secondo comma del citato art. 3 prescrive poi che sono equiparate alle richieste estorsive le condotte delittuose che, sebbene non collocabili all’interno del perimetro del reato di estorsione, per circostanze ambientali o modalità del fatto sono comunque riconducibili a finalità estorsive, purché non siano emersi elementi indicativi di una diversa finalità.

Il successivo articolo 4 disciplina le “condizioni dell’elargizione”, prevedendo che essa è riconosciuta a condizione che:

a) la vittima non abbia aderito o abbia cessato di aderire alle richieste estorsive (tale condizione deve permanere anche dopo la presentazione della domanda);

b) la vittima non abbia concorso nel fatto delittuoso o in reati con questo connessi ai sensi dell’art. 12 c.p.p.;

c) la vittima, al tempo dell'evento e successivamente, non risulti sottoposta a misura di prevenzione o al relativo procedimento di applicazione (a meno che essa fornisca all'autorità giudiziaria un rilevante contributo nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori);

d) il delitto dal quale è derivato il danno, ovvero le richieste estorsive, siano stati riferiti all'autorità giudiziaria con l'esposizione di tutti i particolari dei quali si abbia conoscenza.

Il procedimento di presentazione della domanda è scandito dall’art. 13, a norma del quale il contributo è concesso, a domanda dell'interessato, da presentarsi:

a) entro il termine di centoventi giorni dalla data della denuncia ovvero dalla data in cui l'interessato ha conoscenza che dalle indagini preliminari sono emersi elementi atti a far ritenere che l'evento lesivo consegue a delitto commesso per le finalità estorsive (art. 13 comma 3);

b) entro il termine di un anno dalla data in cui hanno avuto inizio le richieste estorsive o nella quale l'interessato è stato per la prima volta oggetto della violenza o minaccia, in relazione alla richiesta di elargizione per i danni conseguenti a intimidazione, anche ambientale (art. 13 comma 4).

Questi termini sono sospesi nel caso in cui, sussistendo un attuale e concreto pericolo di atti di ritorsione, il Pubblico Ministero abbia disposto, con decreto motivato, le necessarie cautele per assicurare la riservatezza dell'identità del soggetto che dichiara di essere vittima dell'evento lesivo o delle richieste estorsive, e riprendono a decorrere dalla data in cui il predetto decreto sia stato revocato o perda comunque efficacia.

Infine, per quanto in questa sede rileva, ai sensi dell’art. 20, comma 1, (recante “sospensione di termini”) è previsto che a favore dei soggetti che abbiano richiesto (o nel cui interesse sia stata richiesta) l'elargizione, sono prorogati di 300 giorni i termini di scadenza che:

1. cadano entro l’anno anno dalla data dell'evento lesivo;

2. ed abbiano ad oggetto gli adempimenti amministrativi e per il pagamento dei ratei dei mutui bancari e ipotecari, nonché di ogni altro atto avente efficacia esecutiva.

Inoltre, (comma 2) sono prorogati di tre anni i termini di scadenza che:

1. cadano entro un anno dalla data dell'evento lesivo;

2. ed abbiano ad oggetto gli adempimenti fiscali;

Ancora (comma 3) sono altresì sospesi, sempre per 300 giorni, i termini di prescrizione e quelli perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, comportanti decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, che siano scaduti o che scadano entro un anno dalla data dell'evento lesivo.

Da ultimo (comma 4) è prevista la sospensione, sempre per 300 giorni, dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio di immobili e dei termini relativi a processi esecutivi mobiliari ed immobiliari, ivi comprese le vendite e le assegnazioni forzate.

Le sospensioni di cui sopra hanno effetto” a seguito del provvedimento favorevole del Procuratore della Repubblica competente per le indagini in ordine ai delitti che hanno causato l'evento lesivo in forza del quale il beneficio viene richiesto (in presenza di più procedimenti penali che riguardano la medesima parte offesa, è competente il Procuratore della Repubblica del procedimento iniziato anteriormente). A questi il Prefetto, ricevuta la domanda di elargizione, compila l'elenco delle procedure esecutive in corso a carico del richiedente e informa senza ritardo il Procuratore della Repubblica competente, che trasmette il provvedimento di sospensione al Giudice dell'esecuzione entro sette giorni dalla comunicazione del Prefetto.

robertomartignone pubblicato 08 settembre 2021

La domanda va fatta in prefettura per un eventuale mutuo da attingersi nel fondo vittime per usura , ma qui la questione è un ' altra ...nel mio  post precedente ho elencato cosa fare e come procedere che mi pare essere ciò che interessa all ' opener il resto è per addetti ai lavori .

paolomirra pubblicato 08 settembre 2021

Grazie mille per le risposte, quello che chiedevo ulteriormente, tenendo conto che l’usura accertata nella perizia (che ho allegato) è determinata calcolando il costo “occulto” insito nell’utilizzo del regime composto e l’inserimento del tasso di mora, vorrei sapere se questi elementi sono supportati da riferimenti normativi e giurisprudenziali. Ringrazio l’utente per il suo contributo in questa discussione, chiedo di avere riguardo questo aspetto anche un ulteriore parere dall’amministratore del forum

Riporto anche una sentenza:

Il Tribunale di Roma, in tema di ammortamento “alla francese”, con la sentenza n. 2188/2021 del 08/02/2021, ha affermato che per valutare se un finanziamento è usurario occorre considerare, nel calcolo del costo complessivo, anche il costo “occulto” insito nell’utilizzo del regime composto. Attraverso l’inserimento di tale costo occulto il mutuo è risultato superiore al tasso soglia. Le lascio di seguito il link dove commenta la sentenza. https://www.diritto.it/il-mutuo-con-ammortamento-alla-francese-e-usurario/ 

la sentenza

https://www.verifichefinanziamenti.it/wp-content/uploads/Tribunale-di-Roma-sent.-N.-2188-del-08-febbraio-2021-est.-Fausto-Basile.pdf

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