La sospensione della procedura esecutiva quale conseguenza della presentazione di una denuncia penale è abbastanza difficile, sopratutto quando si è in presenza di una così detta "usura bancaria" e sopratutto se il capitale non è stato, in tutto o in parte restituito.
Una correlazione tra sospensione dei termini dell'esecuzione e procedimento penale per usura è stabilita dalla legge n. 44 del 23.2.1999, la quale tuttavia subordina al sospensione al ricorrere di rigorosi presupposto.
Ai sensi dell’art. 1 di questa legge,a favore dei soggetti danneggiati da attività estorsive è elargita una somma di denaro a titolo di contributo al ristoro del danno patrimoniale subìto.
Stabilisce l’art. 3, comma primo, che l'elargizione è concessa non già indiscriminatamente a chiunque, ma (solo) “agli esercenti un'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o professione” quando tali soggetti abbiano dubito “un evento lesivo” che sia “conseguenza di delitti commessi allo scopo di costringerli ad aderire a richieste estorsive… o per ritorsione alla mancata adesione a tali richieste, ovvero in conseguenza di situazioni di intimidazione anche ambientale”, laddove per evento lesivo deve intendersi “qualsiasi danno a beni mobili o immobili, ovvero lesioni personali, ovvero un danno sotto forma di mancato guadagno inerente all'attività esercitata”.
Il secondo comma del citato art. 3 prescrive poi che sono equiparate alle richieste estorsive le condotte delittuose che, sebbene non collocabili all’interno del perimetro del reato di estorsione, per circostanze ambientali o modalità del fatto sono comunque riconducibili a finalità estorsive, purché non siano emersi elementi indicativi di una diversa finalità.
Il successivo articolo 4 disciplina le “condizioni dell’elargizione”, prevedendo che essa è riconosciuta a condizione che:
a) la vittima non abbia aderito o abbia cessato di aderire alle richieste estorsive (tale condizione deve permanere anche dopo la presentazione della domanda);
b) la vittima non abbia concorso nel fatto delittuoso o in reati con questo connessi ai sensi dell’art. 12 c.p.p.;
c) la vittima, al tempo dell'evento e successivamente, non risulti sottoposta a misura di prevenzione o al relativo procedimento di applicazione (a meno che essa fornisca all'autorità giudiziaria un rilevante contributo nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori);
d) il delitto dal quale è derivato il danno, ovvero le richieste estorsive, siano stati riferiti all'autorità giudiziaria con l'esposizione di tutti i particolari dei quali si abbia conoscenza.
Il procedimento di presentazione della domanda è scandito dall’art. 13, a norma del quale il contributo è concesso, a domanda dell'interessato, da presentarsi:
a) entro il termine di centoventi giorni dalla data della denuncia ovvero dalla data in cui l'interessato ha conoscenza che dalle indagini preliminari sono emersi elementi atti a far ritenere che l'evento lesivo consegue a delitto commesso per le finalità estorsive (art. 13 comma 3);
b) entro il termine di un anno dalla data in cui hanno avuto inizio le richieste estorsive o nella quale l'interessato è stato per la prima volta oggetto della violenza o minaccia, in relazione alla richiesta di elargizione per i danni conseguenti a intimidazione, anche ambientale (art. 13 comma 4).
Questi termini sono sospesi nel caso in cui, sussistendo un attuale e concreto pericolo di atti di ritorsione, il Pubblico Ministero abbia disposto, con decreto motivato, le necessarie cautele per assicurare la riservatezza dell'identità del soggetto che dichiara di essere vittima dell'evento lesivo o delle richieste estorsive, e riprendono a decorrere dalla data in cui il predetto decreto sia stato revocato o perda comunque efficacia.
Infine, per quanto in questa sede rileva, ai sensi dell’art. 20, comma 1, (recante “sospensione di termini”) è previsto che a favore dei soggetti che abbiano richiesto (o nel cui interesse sia stata richiesta) l'elargizione, sono prorogati di 300 giorni i termini di scadenza che:
1. cadano entro l’anno anno dalla data dell'evento lesivo;
2. ed abbiano ad oggetto gli adempimenti amministrativi e per il pagamento dei ratei dei mutui bancari e ipotecari, nonché di ogni altro atto avente efficacia esecutiva.
Inoltre, (comma 2) sono prorogati di tre anni i termini di scadenza che:
1. cadano entro un anno dalla data dell'evento lesivo;
2. ed abbiano ad oggetto gli adempimenti fiscali;
Ancora (comma 3) sono altresì sospesi, sempre per 300 giorni, i termini di prescrizione e quelli perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, comportanti decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, che siano scaduti o che scadano entro un anno dalla data dell'evento lesivo.
Da ultimo (comma 4) è prevista la sospensione, sempre per 300 giorni, dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio di immobili e dei termini relativi a processi esecutivi mobiliari ed immobiliari, ivi comprese le vendite e le assegnazioni forzate.
Le sospensioni di cui sopra “hanno effetto” a seguito del provvedimento favorevole del Procuratore della Repubblica competente per le indagini in ordine ai delitti che hanno causato l'evento lesivo in forza del quale il beneficio viene richiesto (in presenza di più procedimenti penali che riguardano la medesima parte offesa, è competente il Procuratore della Repubblica del procedimento iniziato anteriormente). A questi il Prefetto, ricevuta la domanda di elargizione, compila l'elenco delle procedure esecutive in corso a carico del richiedente e informa senza ritardo il Procuratore della Repubblica competente, che trasmette il provvedimento di sospensione al Giudice dell'esecuzione entro sette giorni dalla comunicazione del Prefetto.