usucapione

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  • Ultimo messaggio 27 ottobre 2023
pat63sav26 pubblicato 03 aprile 2020

Buongiorno, l'appartamento in cui mi trovo ora ad abitare da oltre venti anni, con l'appartamento a me vicino un tempo era unico. successivamente questo appartamento fu diviso e uno fu da me acquistato. Dopo alcuni anni l'appartamento a fianco al mio fu venduto. E' successo che l'appartamento accanto al mio è andato all'asta ed è stato aggiudicato, il compratore ha notato che circa il balcone che si affaccia nel lato posteriore del palazzo è scritto che una piccola porzione (nemmo 1 metro) nonostante sia di proprietà (dell'appartamento in vendita) è occupato dall'appartamento adiacente (il mio). Quindi il cancello divisiorio è spostato a mio vantaggio per nemmeno 1 metro. Ma io dall'acquisto dell'appartamento non ho mai apportato modifiche ne tanto meno al cancello divisorio e comunque nell'appartamento affianco andato all'asta viveva il proprietario e successivamente alcuni affittuari. Dirò di più, quando l'appartamento all'asta ci viveva l'originario proprietario io ho fatto chiudere il mio balcone con struttura in pvc appoggiandomi al cancello che è sempre stato li.  volevo chiedere quella porzione di balcone (nemmeno 1 metro) che rivendica il vincitore dell'asta, adesso è mio per usucapione? c'è da dire che l'appartamento all'asta è stato aggiudicato dopo tre aste ad un valore poco meno della metà del valore iniziale. Grazie

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inexecutivis pubblicato 05 aprile 2020

Rispondiamo all’interrogativo formulato osservando che occorre ragionare su un duplice piano.

In primo luogo occorrerebbe procedere all’esame della nota di trascrizione e dei relativi documenti catastali per comprendere precisamente che cosa è stato acquistato. In particolare occorrerebbe verificare se dalla nota di trascrizione (e dagli atti catastali che essa contiene) è possibile risalire (ma dubitiamo) alla estensione della porzione di balcone acquistata.

Se così non fosse, non resta che far valere l’intervenuto acquisto per usucapione. Invero, la giurisprudenza (Cass. civ., sez. III, 30 dicembre 2009, n. 27668, ) ha affermato cheIn tema di opposizione di terzo ad esecuzione immobiliare, la norma dell’art. 619 cod. proc. civ. legittima il terzo a far valere la proprietà o altro diritto reale sul bene pignorato senza esigere che tali situazioni siano state giudizialmente accertate, con la conseguenza che lo stesso terzo le può far ben valere rispetto ad un bene che assuma di aver già acquistato al momento dell’opposizione per effetto di usucapione, non incidendo, a sua volta, su tale acquisto l’esecuzione del pignoramento immobiliare e potendo, quindi, il termine ventennale utile a consolidarlo venire a maturazione anche successivamente al pignoramento medesimo.

Qui il principio giurisprudenziale appena riferito andrebbe, per così dire, rovesciato, nel senso che rispetto ad una azione di rivendica esperita da parte dell’aggiudicatario l’acquirente per usucapione dovrebbe eccepire l’intervenuto acquisto, appunto per usucapione.

caterinar pubblicato 27 ottobre 2023

In meirto all'opposizione di terzo sono a chiedere quanto segue:

Devo promuovere una causa di accertamento di usucapione.

Nel frattempo il bene è stato pignorato dalla Banca.

Posso proprorre opposizione di terzo rappresentando che allo stato è pendente una causa di accertamento di usucapione?

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