Buongiorno, vorrei sottoporvi questo particolarissimo caso.
Il creditore Tizio dà inizio all'esecuzione immobiliare A e deposita istanza di vendita. Il debitore si oppone all'esecuzione ed il creditore pignorante si costituisce regolarmente. Nelle more, nel procedimento interviene il creditore Caio munito di titolo esecutivo. Viene celebrata qualche udienza della causa di opposizione e nel frattempo interviene l'apertura di un nuovo Tribunale divenuto competente territorialmente, quindi il fascicolo viene trasferito d'ufficio. Tuttavia la causa di opposizione non avrà più un seguito, mentre l'esecuzione forzata continuerà (!), come si dirà appresso.
Un passo indietro. Il creditore Caio dopo essere intervenuto nella procedura A, effettua anche un autonomo pignoramento successivo sugli stessi beni già colpiti dal primo pignoramento. Ma gli atti non confluiscono nel primo fascicolo, nonostante la corretta menzione del precedente pignoramento da parte del Conservatore, e quindi viene in essere la seconda procedura esecutiva B. Dopo la trascrizione del pignoramento avviene una successione a titolo particolare nel titolarità del credito. L'avente causa innanzitutto risulta essere privo di legittimazione processuale non essendo mai intervenuto formalmente nella procedura esecutiva e non avendo mai chiesto l'estromissione dell'avente causa. In secondo luogo, circostanza ancora più importante, l'avente causa deposita l'istanza di vendita tramite lo stesso difensore del creditore pignorante senza però conferirgli una "nuova" procura alle liti (quanto meno questo è quanto risulta dagli atti).
Una volta trasferiti i fascicoli, le procedure rimangono ancora divise per qualche tempo e prima che il giudice emetta le ordinanze di vendita, vengono riunite. La procedura riunita perviene quindi alla liquidazione dei beni e il ricavato viene distribuito tra i creditori. L'esecuzione è dunque conclusa.
L'opposizione all'esecuzione di cui si è accennato, tempestivamente proposta in seno alla procedura A prima che questa venisse riunita alla B, essendo stata trasferita d'ufficio con tutto il fascicolo, e non essendo necessaria la riassunzione a pena di decadenza ad opera delle parti perchè prosegua, sarebbe ancora tecnicamente "pendente" e quindi potrebbe essere ancora, a mio parere, utilizzabile chiedendo al G.E. che venga fissata la relativa udienza affinchè si addivenga ad una decisione. Tuttavia in caso di accoglimento, verrebe travolto il primo pignoramento ma l'esecuzione resterebbe valida in virtù del secondo pignoramento effettuato da Caio.
Ma in merito al secondo pignoramento, la mancanza di ius postulandi rende la successiva istanza di vendita insanabilmente nulla/inesistente, e tale nullità può essere eccepita anche oltre i termini decorrenti dal compimento dell'atto ex art. 617 cpc, perchè tale nullità si riverbera quanto meno all'atto successivo che necessariamente lo presuppone (ordinanza di vendita) se non anche ai successivi atti di esecuzione. Tuttavia la procedura esecutiva è gia chiusa quindi non sarebbe più possibile, attualmente, formulare opposizione avverso l'ordinanza di vendita. A ben vedere anche se l'esecuzione fosse ancora pendente, non sarebbe possibile opporsi all'ordinanza di vendita, perchè una volta avvenuta la riunione dei procedimenti, non può più parlarsi di distinte procedure esecutive, e l'ordinanza di vendita emessa dopo la riunione dei fascicoli non può più ritenersi riferibile solo ad una delle procedure riunite (cfr. C. 3436/16).
Ora se effettivamente venisse "riaperta" la causa di opposizione promossa contro il primo creditore pignorante e questa venisse accolta, e venisse quindi dichiarata l'invalidità del primo pignoramento e degli atti successivi, l'esecuzione dovrebbe allora necessariamente ed esclusivamente sorreggersi sul secondo pignoramento e quindi sulla seconda (insanabilmente nulla) istanza di vendita. In sede di opposizione "resuscitata" non si potrebbe aumentare il petitum, soprattutto perchè tale opposizione è stata promossa solamente contro il primo creditore pignorante. Ma l'interesse ad impugnare le vendite, sorgerebbe solo in seguito alla eventuale caducazione del primo pignoramento, perchè come già detto, solo allora le relative ordinanze sarebbe riferibili esclusivamente alla procedura B iniziata da Caio. La nullità di tali ordinanze sarebbero peraltro rilevabili d'ufficio.
Quindi in definitiva, decidendo positivamente sulla predetta opposizione con riguardo al primo creditore pignorante, potrebbe il G.E. oltre a dichiarare inefficace il primo pignoramento, dichiarare contestualmente l'inefficacia delle vendite rilevando che la seconda istanza di vendita è nulla, anche se l'esecuzione è ormai conclusa?